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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 20433/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30098/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore delegato p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, vialeM.llo Pilsudski, n. 118 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore generale p.t., rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Ricciotti, n.11; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Torino n. 573/18, depositata il 28 marzo 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'[OSCURATO:PERSONA] TO2 di Torino convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 12830/13, emesso il 9 ottobre 2013, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 1.934.414,93, a titolo di differenza tra il corrispettivo dovuto e quello pagato per prestazioni di degenza erogate in favore di assistiti non residenti nella Regione Piemonte, oltre ad Euro 462.414,88 per interessi ma- turati.

A sostegno dell'opposizione, l'Asl eccepì il superamento del budget an- nuale previsto dal contratto, sostenendo che l'eccedenza non poteva essere compensatacon l'importo relativo a prestazioni ambulatoriali o di day hospital non erogate, dal momento che la compensazione era prevista esclusivamente per le prestazioni ambulatoriali e di day hospitalerogate in favore di assistiti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] del tasso d'interesse pre- visto dall'art. 2 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e la decorrenza degl'inte- ressi.

1.1. Con sentenza del 24 dicembre 2015, il Tribunale di Torino rigettò l'opposizione.

2. L'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] di Torino, risultante dall'accorpamento dell'Asl TO2 con l'Asl TO1,è stata accolta dalla Corte d'appello di Torino, che con sentenza del 28 marzo 2018 revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda proposta dalla MPH.

A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che il contratto stipu- lato tra le parti per la disciplina del rapporto sinallagmatico relativo all'eroga- zione dei servizi sanitari nell'ambito del programma d'integrazione tra strut- ture pubbliche e strutture private prescindeva dalla provenienza dei pazienti, individuando il tetto massimo delle prestazioni che la casa di cura s'impe- gnava ad erogare sulla base della natura delle stesse, suddivise per specialità e per modalità di erogazione, determinando il budgetcomplessivo sulla base delle tariffe riconosciute dalla Regione per le singole prestazioni, ripartendo il programma d'integrazione dei servizi tra i cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Asl TO2, quelli residenti nel territorio della Regione e quelli residenti al di fuori della Regione, e prevedendo la compensabilità soltanto per le prestazioni rese a favore delle prime due categorie.

Premesso che l'o- biettivo del contratto consisteva nella determinazione della quantità e della qualità delle prestazioni che la MPH poteva erogare in regime di convenzione, ha ritenuto che il limite massimo di tali prestazioni non fosse individuato dal budgetdi spesa, ma dal numero delle prestazioni, e, all'interno dello stesso, dal numero di quelle erogabili per ciascuna specializzazione, mentre le pre- stazioni di ricovero dei pazienti residenti fuori Regione erano determinate in maniera fissa e rigida.

Ha pertanto concluso che la MPH non era abilitata a rendere queste ultime prestazioni oltre il numero ad essa attribuito, rilevando che l'art. 5 del contratto escludeva espressamente il riconoscimento dell'im- porto dovuto in eccedenza rispetto al corrispettivo preventivato, determinato con riferimento al valore della produzione, qualificandolo come donazione a favore del [OSCURATO:PERSONA].

Ha aggiunto che l'allegato B del contratto ripar- tiva le prestazioni tra quelle erogabili a favore dei residenti e quelle effettuate a favore dei non residenti con riferimento al mixdelle attività dell'anno 2008, come previsto per le attività ambulatoriali, mentre nessuna menzione della provenienza dei pazienti era contenuta nell'allegato E, riguardante la stima dei corrispettivi per i ricoveri e le attività ambulatoriali.

Ha escluso che la ripartizione fosse stata introdottadalla Regione soltanto con nota del mese di luglio 2010, osservando che la stessa si era limitata a confermarlae a ribadire il divieto di compensazione tra le prestazioni: ha ritenuto pertanto infondate le eccezioni di tardività nell'individuazione dei limiti e di mancata accettazione degli stessi proposte dalla MPH, dichiarando inammissibili, in quanto contra- stanti con il testo del contratto, le prove testimoniali dedotte al riguardo dalla appellata, ed escludendo altresì la contrarietà alla buona fede del comporta- mento tenuto dall'Asl.

3. Avverso la predetta sentenza la MPH ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in dieci motivi.

L'Asl ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria.[OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, occorre rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione, per inosservanza del termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.

Come si evince dalla copia autentica prodotta in giudizio dalla difesa della controricorrente, la sentenza impugnata è stata notificatail 2 luglio 2018, a mezzo della posta elettronica certificata, dal difensore dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con la consegna dell'atto agli indirizzi dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] edell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che avevano rappresentato e difeso la MPH nel giudizio di appello.

La notificazione del ricorso per cassazione, anch'essa effettuata a mezzo della posta elettro- nica certificata,ha avuto invece luogo il 2 ottobre 2018 ad iniziativa de ll'Avv. [OSCURATO:PERSONA], costituito nella presente fase per la MPH, con la consegna dell'atto all'indirizzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, tenuto conto anche della so- spensione dei termini processuali prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, l'impugnazione risulta proposta il sessantunesimo giorno suc- cessivo a quello in cui ha avuto luogo la notificazione della sentenza impu- gnata, e quindi oltre il termine di legge, la cui scadenza non può ritenersi nella specie prorogata ai sensi dell'art. 155, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., essendosi verificata di lunedì, in giorno non festivo.

2. Le spese processuali seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30098/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore delegato p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, vialeM.llo Pilsudski, n. 118 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore generale p.t., rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Ricciotti, n.11; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Torino n. 573/18, depositata il 28 marzo 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'[OSCURATO:PERSONA] TO2 di Torino convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 12830/13, emesso il 9 ottobre 2013, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 1.934.414,93, a titolo di differenza tra il corrispettivo dovuto e quello pagato per prestazioni di degenza erogate in favore di assistiti non residenti nella Regione Piemonte, oltre ad Euro 462.414,88 per interessi ma- turati. A sostegno dell'opposizione, l'Asl eccepì il superamento del budget an- nuale previsto dal contratto, sostenendo che l'eccedenza non poteva essere compensatacon l'importo relativo a prestazioni ambulatoriali o di day hospital non erogate, dal momento che la compensazione era prevista esclusivamente per le prestazioni ambulatoriali e di day hospitalerogate in favore di assistiti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] del tasso d'interesse pre- visto dall'art. 2 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e la decorrenza degl'inte- ressi. 1.1. Con sentenza del 24 dicembre 2015, il Tribunale di Torino rigettò l'opposizione. 2. L'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] di Torino, risultante dall'accorpamento dell'Asl TO2 con l'Asl TO1,è stata accolta dalla Corte d'appello di Torino, che con sentenza del 28 marzo 2018 revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda proposta dalla MPH. A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che il contratto stipu- lato tra le parti per la disciplina del rapporto sinallagmatico relativo all'eroga- zione dei servizi sanitari nell'ambito del programma d'integrazione tra strut- ture pubbliche e strutture private prescindeva dalla provenienza dei pazienti, individuando il tetto massimo delle prestazioni che la casa di cura s'impe- gnava ad erogare sulla base della natura delle stesse, suddivise per specialità e per modalità di erogazione, determinando il budgetcomplessivo sulla base delle tariffe riconosciute dalla Regione per le singole prestazioni, ripartendo il programma d'integrazione dei servizi tra i cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Asl TO2, quelli residenti nel territorio della Regione e quelli residenti al di fuori della Regione, e prevedendo la compensabilità soltanto per le prestazioni rese a favore delle prime due categorie. Premesso che l'o- biettivo del contratto consisteva nella determinazione della quantità e della qualità delle prestazioni che la MPH poteva erogare in regime di convenzione, ha ritenuto che il limite massimo di tali prestazioni non fosse individuato dal budgetdi spesa, ma dal numero delle prestazioni, e, all'interno dello stesso, dal numero di quelle erogabili per ciascuna specializzazione, mentre le pre- stazioni di ricovero dei pazienti residenti fuori Regione erano determinate in maniera fissa e rigida. Ha pertanto concluso che la MPH non era abilitata a rendere queste ultime prestazioni oltre il numero ad essa attribuito, rilevando che l'art. 5 del contratto escludeva espressamente il riconoscimento dell'im- porto dovuto in eccedenza rispetto al corrispettivo preventivato, determinato con riferimento al valore della produzione, qualificandolo come donazione a favore del [OSCURATO:PERSONA]. Ha aggiunto che l'allegato B del contratto ripar- tiva le prestazioni tra quelle erogabili a favore dei residenti e quelle effettuate a favore dei non residenti con riferimento al mixdelle attività dell'anno 2008, come previsto per le attività ambulatoriali, mentre nessuna menzione della provenienza dei pazienti era contenuta nell'allegato E, riguardante la stima dei corrispettivi per i ricoveri e le attività ambulatoriali. Ha escluso che la ripartizione fosse stata introdottadalla Regione soltanto con nota del mese di luglio 2010, osservando che la stessa si era limitata a confermarlae a ribadire il divieto di compensazione tra le prestazioni: ha ritenuto pertanto infondate le eccezioni di tardività nell'individuazione dei limiti e di mancata accettazione degli stessi proposte dalla MPH, dichiarando inammissibili, in quanto contra- stanti con il testo del contratto, le prove testimoniali dedotte al riguardo dalla appellata, ed escludendo altresì la contrarietà alla buona fede del comporta- mento tenuto dall'Asl. 3. Avverso la predetta sentenza la MPH ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in dieci motivi. L'Asl ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, occorre rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione, per inosservanza del termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. Come si evince dalla copia autentica prodotta in giudizio dalla difesa della controricorrente, la sentenza impugnata è stata notificatail 2 luglio 2018, a mezzo della posta elettronica certificata, dal difensore dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con la consegna dell'atto agli indirizzi dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] edell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che avevano rappresentato e difeso la MPH nel giudizio di appello. La notificazione del ricorso per cassazione, anch'essa effettuata a mezzo della posta elettro- nica certificata,ha avuto invece luogo il 2 ottobre 2018 ad iniziativa de ll'Avv. [OSCURATO:PERSONA], costituito nella presente fase per la MPH, con la consegna dell'atto all'indirizzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, tenuto conto anche della so- spensione dei termini processuali prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, l'impugnazione risulta proposta il sessantunesimo giorno suc- cessivo a quello in cui ha avuto luogo la notificazione della sentenza impu- gnata, e quindi oltre il termine di legge, la cui scadenza non può ritenersi nella specie prorogata ai sensi dell'art. 155, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., essendosi verificata di lunedì, in giorno non festivo. 2. Le spese processuali seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di
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