CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00931/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA Sui ricorso iscritto al numero 16503 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della CTR della Calabria n. 3374/04/2020, depositata in data 10 dicembre 2020, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 4045/11/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza di accoglimento del ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento n. TD3010203656/2012 emesso ai fini Irpef, Irap e Iva 2007; -in punto di diritto, la CTR, per quanto di interesse, ha affermato che la documentazione depositata dall'Ufficio, in primo e secondo grado, era inidonea a provare il conferimento di valida delega di firma in capo al funzionario (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]) sottoscrittore dell'avviso di accertamento impugnato; in particolare, la disposizione di servizio del Direttore provinciale n. 56 del 19.12.2012, prot. 2011/116914 avente ad oggetto deleghe di firma, articolata per tipologia di atti, per limiti di importi e per diversificate qualifiche di funzionari era del tutto anonima mentre la nota della Direzione regionale della Calabria del 13 novembre 2012 era informativa del conferimento - in forza di altra nota prot. 2012/162392 non allegata - di incarichi dirigenziali, compreso quello alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza ad interim, con funzioni di capo [OSCURATO:PERSONA] della DP, ma non era idonea a comprovare il conferimento della delega di firma in capo al funzionario sottoscrittore dell'atto impositivo; - il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/73 per avere la CTR ritenuto non fornita dall'Ufficio la prova della delega di firma in capo al sottoscrittore dell'avviso di accertamento in questione ancorché fossero stati depositati sia il provvedimento che stabiliva le attribuzioni delle deleghe di firma in base all'incarico rivestito (nella specie, di [OSCURATO:PERSONA]) sia la corrispondente attribuzione dell'incarico in capo al funzionario (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]) sottoscrittore dell'atto; -il motivo è fondato; -l'art 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dispone che «Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato»; -con la delega di firma il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all'ufficio (art. 11, comma 1, lett. c e 4) Statuto Agenzia delle entrate, approvato con delibera n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000) nell'ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio; -questo Collegio intende dare continuità all'orientamento, confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 28850/19; 11013/2019, 8814/2019), secondo cui, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. n. 13512/2011) - cfr. disposizione di servizio n. 17/2016 prodotta in grado di appello dall'Ufficio e ritualmente trascritta in ricorso - e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa; si è al riguardo precisato che «la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa» (cfr. tra le tante Cass. nr. 8814/2019, 23433/2019 e 18675/2020; 28393/2021); -è stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega di firma, che l'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che l'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla «delega di funzioni», laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass.n. 8814/2019 cit.); -nella sentenza impugnata, la CTR non si è uniformata ai suddetti principi nel ritenere illegittimo l'atto impositivo in questione sul presupposto della mancata produzione da parte dell'Ufficio di documentazione idonea a comprovare una valida delega di firma in capo al funzionario (dott.ssa F. [OSCURATO:PERSONA]) sottoscrittore dell'atto; con ciò senza effettuare una lettura combinata dei documenti prodotti in giudizio dall'Amministrazione e debitamente trascritti in ricorso (ovvero la disposizione di servizio n. 56/2011 con cui il Direttore provinciale aveva disciplinato le deleghe di firma per tipologia di atti, limiti di importi e diversificate qualifiche di funzionari nell'ambito dell'Ufficio controlli, nonché la nota del 13.11.2012 informativa del conferimento da parte del Direttore provinciale - con altra nota prot. n. 2012/162392 - dell'incarico dirigenziale alla dott.ssa F. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] della D.P. di Cosenza ad interim, con funzioni di [OSCURATO:PERSONA] / Imprese della D.P.) dai quali si evinceva che il funzionario sottoscrittore fosse titolare della qualifica di Capo dell'[OSCURATO:PERSONA] della D.P. di Cosenza e che a tale qualifica corrispondesse la legittimazione conferita dal Direttore provinciale a sottoscrivere avvisi di accertamento di importo fino a euro 250.000,00; -in conclusione, il ricorso va accolto; con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione; P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustiz