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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17569/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 2 agosto 2022 applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro per i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. e 56, 629 cod. pen., ascritti rispettivamente ai capi 1) e 8) dell'imputazione provvisoria, per avere fatto parte dell'associazione mafiosa 'ndranghetista operante in Cosenza e comuni vicini ed aver posto in essere una tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Nel ricorso a firma del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA]Alessandro chiede l'annullamento del provvedimento per i seguenti motivi sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. che investono unicamente le valutazioni in punto di gravità indiziaria.

2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione in relazione alla mancata verifica dell'attendibilità di Zaffonte, sulle cui dichiarazioni si basano le accuse nei confronti dell'indagato, considerata la genericità delle dichiarazioni rese da Novello che si è limitato a riferire sul suo conto che "su Rende spaccia D'Alessandro per conto di [OSCURATO:PERSONA]".

In particolare nessuno degli altri collaboratori ha indicato Zaffonte come un affiliato alla consorteria mafiosa, sicchè la collaborazione di Zaffonte assumerebbe la valenza di una "autocelebrazione" al fine di accreditarsi come un valido collaboratore di giustizia.

Si evidenzia che le intercettazioni pur attestando che il D'Alessandro pone in essere attività illecite non dimostrano alcun ruolo in seno all'associazione contestata.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la gravità indiziaria rispetto alle aggravanti del ruolo organizzativo e del carattere armato dell'associazione.

2.3. Con il terzo motivo censura la gravità indiziaria in ordine al reato di tentata estorsione ascritto al capo 8) per gli scarni elementi evincibili dalle intercettazioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità di tutti i motivi dedotti.

Occorre premettere come in sede di legittimità con specifico riguardo alla materia delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Il ricorrente, pur adducendo i vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione, ha in realtà riproposto dinanzi a questa Corte le medesime doglianze già fatte oggetto del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., censurando le argomentazioni del Tribunale calabrese fornendo soltanto una diversa chiave di lettura delle risultanze processuali, ma senza riuscire ad evidenziare concreti vizi logici della motivazione, finendo così con il sollecitare da parte di questa Corte una non consentita rivalutazione del merito in un senso ritenuto più plausibile di quello prescelto dai Giudici della cautela.

La motivazione del provvedimento impugnato - valutato insieme all'impianto motivazionale dell'ordinanza coercitiva genetica (essendo l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide il ricorso ex art. 309 tra loro strettamente collegate e complementari) - non presenta profili di illogicità o contraddittorietà nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi dell'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso descritto nell'incolpazione cautelare. [OSCURATO:PERSONA] dell'impugnazione cautelare ha premesso che il provvedimento custodiale poggia sugli esiti delle investigazioni - articolatesi in dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, intercettazioni, telefoniche e tra presenti - che hanno consentito di accertare la presenza nel territorio del comune di Cosenza e del suo circondario di un sodalizio mafioso radicato nel tempo, costituente l'aggregazione di più gruppi criminali di tipo 'ndranghetista alleati tra loro (denominato "sistema Cosenza"), per commettere vari delitti tra cui estorsioni, usure, gioco d'azzardo e traffico di stupefacenti Quanto alla partecipazione del ricorrente si evidenzia come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Zaffonte e Novello convergano nella descrizione del ricorrente come di un affiliato del gruppo di [OSCURATO:PERSONA] operante nel territorio di Rende che si occupa di spacciare sostanze stupefacenti, in linea con le intercettazioni che ne hanno attestato gli stretti rapporti con gli altri affiliati D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

La contestazione del capo 8) è incentrata sulle intercettazioni da cui emerge la vicenda di [OSCURATO:PERSONA], minacciato e percosso da D'Alessandro perché inadempiente rispetto ad un debito di euro 2.500 assunto per l'acquisto di una partita di droga.

Le censure del ricorrente che, prescindono da ogni considerazione in merito alla esistenza dell'associazione denominata "ndrangheta" operante nel territorio della provincia di Cosenza, sono rivolte essenzialmente a negare l'attendibilità intrinseca del collaboratore Zaffonte, sebbene le sue dichiarazioni siano risultate prive di aporie e del tutto coerenti oltre che conformi a quelle rese dagli altri collaboratori in merito alla descrizione delle concrete modalità operative del sodalizio mafioso, articolato in una pluralità di gruppi dotati di una loro autonomia strutturale, tra loro confederati.Le valutazioni del Tribunale sulla attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Zaffonte e Novello non sono illogiche, atteso che valorizzano la loro concordanza sulla individuazione del ruolo operativo di D'Alessandro descritto da Zaffonte come un elemento di rilievo del gruppo [OSCURATO:PERSONA] che opera nel Comune di Rende, così come riferito concordemente anche da Novello.

La tesi difensiva che Zaffonte sia un mitomane intenzionato ad accreditarsi un ruolo in seno ad un sodalizio di cui neppure fa parte risulta contraddetta dalla verificata attendibilità delle sue dichiarazioni attraverso il raffronto con quelle rese dagli altri collaboratori, nell'ambito della cosiddetta "convergenza del molteplice", in mancanza dell'allegazione di concrete e serie ragioni di sospetto di artificiose consonanze, frutto di condizionamenti o reciproche influenze, o di accordi calunniosi (Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022, Manna, Rv. 284074).

Generiche sono anche le censure che investono le intercettazioni che sono state logicamente apprezzate come riscontro dei suoi stretti contatti con gli altri capi-gruppo ([OSCURATO:PERSONA], Patitucci, D'Ambrosio), a conferma della sua collocazione in seno al sodalizio mafioso ad un livello gerarchico elevato che riscontra il ruolo di primo piano assunto all'interno del proprio gruppo criminale.

Allo stesso modo le altre obiezioni del ricorrente relative al carattere armato dell'associazione non evidenziano contraddizioni o incoerenze nella valutazione delle dichiarazioni rese sul punto da Zaffonte con riferimento alla vicenda dell'acquisto di una pistola cal.7.65 insieme a D'Alessandro per gli scopi perseguiti dalla consorteria e quindi a riprova della disponibilità di armi non esclusivamente personale del soggetto che le detiene.

Non si può neppure dare seguito alle doglianze formulate con riferimento alla vicenda dell'estorsione, ricostruita sulla base di una lettura non illogica delle conversazioni intercettate che non risulta scalfita dalle generiche deduzioni poste a fondamento dell'impugnazione che si limitano ad ipotizzare che le circostanze riferite dal D'Alessandro al proprio interlocutore sulle percosse inferte alla persona offesa costituirebbero solamente una millanteria.

Si tratta in definitiva di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 2 agosto 2022 applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro per i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. e 56, 629 cod. pen., ascritti rispettivamente ai capi 1) e 8) dell'imputazione provvisoria, per avere fatto parte dell'associazione mafiosa 'ndranghetista operante in Cosenza e comuni vicini ed aver posto in essere una tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nel ricorso a firma del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA]Alessandro chiede l'annullamento del provvedimento per i seguenti motivi sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. che investono unicamente le valutazioni in punto di gravità indiziaria. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione in relazione alla mancata verifica dell'attendibilità di Zaffonte, sulle cui dichiarazioni si basano le accuse nei confronti dell'indagato, considerata la genericità delle dichiarazioni rese da Novello che si è limitato a riferire sul suo conto che "su Rende spaccia D'Alessandro per conto di [OSCURATO:PERSONA]". In particolare nessuno degli altri collaboratori ha indicato Zaffonte come un affiliato alla consorteria mafiosa, sicchè la collaborazione di Zaffonte assumerebbe la valenza di una "autocelebrazione" al fine di accreditarsi come un valido collaboratore di giustizia. Si evidenzia che le intercettazioni pur attestando che il D'Alessandro pone in essere attività illecite non dimostrano alcun ruolo in seno all'associazione contestata. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la gravità indiziaria rispetto alle aggravanti del ruolo organizzativo e del carattere armato dell'associazione. 2.3. Con il terzo motivo censura la gravità indiziaria in ordine al reato di tentata estorsione ascritto al capo 8) per gli scarni elementi evincibili dalle intercettazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità di tutti i motivi dedotti. Occorre premettere come in sede di legittimità con specifico riguardo alla materia delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il ricorrente, pur adducendo i vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione, ha in realtà riproposto dinanzi a questa Corte le medesime doglianze già fatte oggetto del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., censurando le argomentazioni del Tribunale calabrese fornendo soltanto una diversa chiave di lettura delle risultanze processuali, ma senza riuscire ad evidenziare concreti vizi logici della motivazione, finendo così con il sollecitare da parte di questa Corte una non consentita rivalutazione del merito in un senso ritenuto più plausibile di quello prescelto dai Giudici della cautela. La motivazione del provvedimento impugnato - valutato insieme all'impianto motivazionale dell'ordinanza coercitiva genetica (essendo l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide il ricorso ex art. 309 tra loro strettamente collegate e complementari) - non presenta profili di illogicità o contraddittorietà nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi dell'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso descritto nell'incolpazione cautelare. [OSCURATO:PERSONA] dell'impugnazione cautelare ha premesso che il provvedimento custodiale poggia sugli esiti delle investigazioni - articolatesi in dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, intercettazioni, telefoniche e tra presenti - che hanno consentito di accertare la presenza nel territorio del comune di Cosenza e del suo circondario di un sodalizio mafioso radicato nel tempo, costituente l'aggregazione di più gruppi criminali di tipo 'ndranghetista alleati tra loro (denominato "sistema Cosenza"), per commettere vari delitti tra cui estorsioni, usure, gioco d'azzardo e traffico di stupefacenti Quanto alla partecipazione del ricorrente si evidenzia come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Zaffonte e Novello convergano nella descrizione del ricorrente come di un affiliato del gruppo di [OSCURATO:PERSONA] operante nel territorio di Rende che si occupa di spacciare sostanze stupefacenti, in linea con le intercettazioni che ne hanno attestato gli stretti rapporti con gli altri affiliati D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. La contestazione del capo 8) è incentrata sulle intercettazioni da cui emerge la vicenda di [OSCURATO:PERSONA], minacciato e percosso da D'Alessandro perché inadempiente rispetto ad un debito di euro 2.500 assunto per l'acquisto di una partita di droga. Le censure del ricorrente che, prescindono da ogni considerazione in merito alla esistenza dell'associazione denominata "ndrangheta" operante nel territorio della provincia di Cosenza, sono rivolte essenzialmente a negare l'attendibilità intrinseca del collaboratore Zaffonte, sebbene le sue dichiarazioni siano risultate prive di aporie e del tutto coerenti oltre che conformi a quelle rese dagli altri collaboratori in merito alla descrizione delle concrete modalità operative del sodalizio mafioso, articolato in una pluralità di gruppi dotati di una loro autonomia strutturale, tra loro confederati.Le valutazioni del Tribunale sulla attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Zaffonte e Novello non sono illogiche, atteso che valorizzano la loro concordanza sulla individuazione del ruolo operativo di D'Alessandro descritto da Zaffonte come un elemento di rilievo del gruppo [OSCURATO:PERSONA] che opera nel Comune di Rende, così come riferito concordemente anche da Novello. La tesi difensiva che Zaffonte sia un mitomane intenzionato ad accreditarsi un ruolo in seno ad un sodalizio di cui neppure fa parte risulta contraddetta dalla verificata attendibilità delle sue dichiarazioni attraverso il raffronto con quelle rese dagli altri collaboratori, nell'ambito della cosiddetta "convergenza del molteplice", in mancanza dell'allegazione di concrete e serie ragioni di sospetto di artificiose consonanze, frutto di condizionamenti o reciproche influenze, o di accordi calunniosi (Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022, Manna, Rv. 284074). Generiche sono anche le censure che investono le intercettazioni che sono state logicamente apprezzate come riscontro dei suoi stretti contatti con gli altri capi-gruppo ([OSCURATO:PERSONA], Patitucci, D'Ambrosio), a conferma della sua collocazione in seno al sodalizio mafioso ad un livello gerarchico elevato che riscontra il ruolo di primo piano assunto all'interno del proprio gruppo criminale. Allo stesso modo le altre obiezioni del ricorrente relative al carattere armato dell'associazione non evidenziano contraddizioni o incoerenze nella valutazione delle dichiarazioni rese sul punto da Zaffonte con riferimento alla vicenda dell'acquisto di una pistola cal.7.65 insieme a D'Alessandro per gli scopi perseguiti dalla consorteria e quindi a riprova della disponibilità di armi non esclusivamente personale del soggetto che le detiene. Non si può neppure dare seguito alle doglianze formulate con riferimento alla vicenda dell'estorsione, ricostruita sulla base di una lettura non illogica delle conversazioni intercettate che non risulta scalfita dalle generiche deduzioni poste a fondamento dell'impugnazione che si limitano ad ipotizzare che le circostanze riferite dal D'Alessandro al proprio interlocutore sulle percosse inferte alla persona offesa costituirebbero solamente una millanteria. Si tratta in definitiva di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ar
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