CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 17886/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19185-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE,([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - COntrOliCOIrente- avverso la sentenza n. 5603/9/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 21/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento e avvisi di accertamento relativi ad imposta di registro per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012; contro tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate dinnanzi alla [OSCURATO:PERSONA] la quale dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate per decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. e, come risulta documentato dal contribuente, l'atto d'appello è stato consegnato all'Ufficio postale il 10 gennaio 2017 e, essendo stata depositata la sentenza di primo grado 1'8 giugno 2016, tenuto conto dei sei mesi e del periodo feriale, il termine scadeva il 9 gennaio 2017, lunedì; l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso; con ordinanza interlocutoria del 4 gennaio 2022, n. 62, questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Ric. 2019 n. 19185 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 327 c.p.c. e 20, 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 156 c.p.c. per non avere la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] considerato che ai fini della tempestività dell'appello rileva la distinta di spedizione ove si rileva il timbro postalle del 5 gennaio 2017. Il motivo di impugnazione è fondato. Premesso, preliminarmente, che è del tutto infondata l'eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, atteso che lo stesso contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia, essendo peraltro denunciato un error in procedendo in relazione al quale la Corte ha accesso diretto agli atti processuali (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 19410 del 2015, n. 8069 del 2016 e, in caso analogo a quello qui vagliato, Cass. n. 26799 del 2017 di questa Sottosezione), deve ricordarsi che è principio giurisprudenziale assolutamente pacifico e dal quale non vi è ragione di discostarsi, quello secondo cui nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello per il notificante nel termine di cui all'art.327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale (Cass. n. 12595 del 2020; Cass.n. 33059 del 2019; Cass. n. 14163 del 2018; Cass. n. 22878 del 2017; Cass. SU n. 13452 del 2017). Ric. 2019 n. 19185 sez. MT - ud. 27-04-2022 -3- E' stato inoltre affermato che nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (Cass. n. 33059 del 2019; Cass. n. 14163 del 2018). Ciò posto in diritto, deve osservarsi, in fatto, che nel caso di specie risulta dagli atti processuali che la sentenza di primo grado venne pubblicata in data 8 giugno 2016 e pertanto il termine lungo di impugnazione di sei mesi ex art. :327 cod. proc. civ., computato il periodo di sospensione feriale, andava a scadere in data 09/01/2017. Risulta, altresì, dagli atti processuali (cui la Corte ha accesso diretto trattandosi di error in procedendo - cfr., tra le più recenti, Cass. n. 19410 del 2015, n. 8069 del 2016 e, in caso analogo a quello qui vagliato, Cass. n. 26799 del 2017 di questa Sottosezione) che l'amministrazione finanziaria unitamente al ricorso d'appello depositò nella segreteria della [OSCURATO:PERSONA] l'elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione all'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] CMP in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], corredato di timbro a secco del suddetto ufficio. Orbene, dal predetto elenco risulta che il timbro a secco dell'ufficio postale di spedizione, perfettamente leggibile, Ric. 2019 n. 19185 sez. MT - ud. 27-04-2022 -4- riporta una data, quella appunto del 05/01/2017, anteriore alla scadenza del termine di impugnazione sopra indicato, cosicché la proposizione dell'appello deve considerarsi tempestiva in quanto rispettosa del termine di sei mesi per proporre l'impugnazione prevista dall'art. 327 cod. proc. civ. Conclusivamente, quindi, dall'accoglimento del ricorso discende la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per esame delle questioni di merito della vicenda processuale, alla [OSCURATO:PERSONA] territorialmente competente, in diversa composizione, che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità. Pertanto, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] te ucio L D