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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 20896/2022

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25595-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati - avverso la sentenza n. 224/2021 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata il 18/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 25595sez.

M2 -ud. 10-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadel Tribunale di Livorno di rigetto del suo appello avverso il rigetto di opposizione a sanzione amministrativa. 2.Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 140 c.p.c. per non essere stato provato il perfezionamento della notifica del verbale di accertamento non essendo stata prodotta copia dell’avviso di ricezione della raccomandata.

Il motivo è manifestamente fondato in applicazione del seguente principio di diritto applicabile a tutte le notifiche ex art.140 c.p.c.

Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art.140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, aprova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto Ric. 2021 n. 25595sez.

M2 -ud. 10-06-2022 -3- danotificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione dinotifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verificache l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Sez.5, Ord . n.25351 del 2020) ».

2. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

3. Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistitonella richiesta di accoglimento del ricorso.

4. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia , anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Livorno in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Livorno in persona di diverso magistrato Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25595-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati - avverso la sentenza n. 224/2021 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata il 18/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 25595sez. M2 -ud. 10-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadel Tribunale di Livorno di rigetto del suo appello avverso il rigetto di opposizione a sanzione amministrativa. 2.Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 140 c.p.c. per non essere stato provato il perfezionamento della notifica del verbale di accertamento non essendo stata prodotta copia dell’avviso di ricezione della raccomandata. Il motivo è manifestamente fondato in applicazione del seguente principio di diritto applicabile a tutte le notifiche ex art.140 c.p.c. Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art.140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, aprova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto Ric. 2021 n. 25595sez. M2 -ud. 10-06-2022 -3- danotificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione dinotifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verificache l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Sez.5, Ord . n.25351 del 2020) ». 2. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 3. Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistitonella richiesta di accoglimento del ricorso. 4. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia , anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Livorno in persona di diverso magistrato. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Livorno in persona di diverso magistrato Così deciso in R
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