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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 14327/2022

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ella CORTE di CASSAZIONE,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 536/2020 della CORTE D'APPELLO diCAGLIARI, depositata il 23/10/2020;Numero registro generale 13363/2021Numero sezionale 3309/2022Numero di raccolta generale 14327/2022Data pubblicazione 05/05/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 25/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1.

M.A.G.E.F. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avversola sentenza della Corte d'Appello di Cagliari di conferma dellasentenza di rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente,originaria attrice, con diversa motivazione rispetto allasentenza di primo grado.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], si sono costituiti con controricorso.3.

Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis,comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato lamanifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso ilPresidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per latrattazione della controversia in camera di consiglionell'osservanza delle citate disposizioni.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ.:Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché fagenerico riferimento a titoli contrattuali e ad una CTU dellaquale non riporta alcun contenuto.La Corte ha esaminato anche i titoli e dalla complessivaistruttoria ha dedotto che non vi fosse incertezza sul confine,tenuto conto dell’esistenza di un muro eretto sin dai primi anniIl secondo motivo è inammissibile perché richiede unarivalutazione in fatto della vicenda e perché non tiene contodell’effettiva ratio decidendi circa il fatto che la MAGEF nonaveva contestato quanto affermato dai convenuti; inRic. 2021 n. 13363 sez.

M2 - ud. 25-03-2022Numero registro generale 13363/2021Numero sezionale 3309/2022Numero di raccolta generale 14327/2022Data pubblicazione 05/05/2022particolare che nel giudizio possessorio poi tramutato inpetitorio di regolamento di confini, la dante causa della MAGEFaveva affermato che al fine di evitare contrasti familiari ilconfine reale era stato spostato rispetto a quello catastale,come risultava confermato dal muro.3. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente rileva l’improcedibilità delricorso per tardività del deposito.La ricorrente chiede che, in applicazione analogica delsecondo comma dell’art. 153 c.p.c. il ricorso venga ritenutoprocedibile, essendo l’istante incorsa in decadenza per causanon imputabile.Il ritardo nell'iscrizione a ruolo sarebbe stato determinatodal legittimo impedimento per motivi di salute dell'avvocatoMiriam [OSCURATO:PERSONA], impossibilitata a provvedere agli adempimentinecessari all'iscrizione al ruolo del ricorso per Cassazione comeda certificazione di polmonite da [OSCURATO:PERSONA] allegataall'istanza di remissione in termini.3.1 La richiesta di remissione in termini non può essereaccolta per una pluralità di ragioni.

L’istanza, infatti, non ècorredata dalla data di cessazione della positività al virus SarsCoronavirus dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] dimessa in data 19 aprile 2019e, in ogni caso, l’attività di deposito del ricorso è attivitàdelegabile.

Peraltro, deve evidenziarsi che la stessa notifica delricorso è avvenuta nella medesima data del 19 aprile 2021,giorno della dimissione.

In proposito deve richiamarsil’orientamento secondo il quale: «L'istituto della rimessione intermini, astrattamente applicabile anche al giudizio dicassazione, presuppone, tuttavia, la sussistenza in concreto diuna causa non imputabile, riferibile ad un evento che presentiil carattere dell'assolutezza - e non già un'impossibilità relativa,né tantomeno una mera difficoltà - e che sia in rapportoRic. 2021 n. 13363 sez.

M2 - ud. 25-03-2022Numero registro generale 13363/2021Numero sezionale 3309/2022Numero di raccolta generale 14327/2022Data pubblicazione 05/05/2022causale determinante con il verificarsi della decadenza inquestione» (Sez. 1, Sent. n. 30512 del 2018).3.2 In ogni caso, la richiesta di rimessione in terminidoveva essere effettuata al momento del deposito tardivo enon in prossimità dell’udienza come avvenuto nel caso dispecie.

La ricorrente, infatti, solo in data 21 marzo 2022 hachiesto la rimessione in termini rispetto al deposito tardivoavvenuto nel maggio 2021.In proposito il collegio intende dare continuità alseguente principio di diritto: «Il tardivo deposito dell'originaledel ricorso per cassazione (dopo la scadenza del ventesimogiorno dall'ultima notificazione alle parti contro le quali èproposto) comporta l'improcedibilità dello stesso, che èrilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla circostanza che ilcontroricorrente non abbia formulato apposita eccezione;il ricorrente, tuttavia, ove il mancatotempestivo deposito del ricorso sia dovuto a causa ad esso nonimputabile, può evitare la declaratoria di improcedibilitàchiedendo, non appena l'impedimento sia cessato, larimessione in termini, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., eprovvedendo a depositare contestualmente l'atto nonpotuto depositare nei termini» (Sez. 2, Sent.n. 22092 del 2019).3.3 In conclusione deve ribadirsi che: «L'omesso otardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenzadel ventesimo giorno dalla notifica del gravame comportal'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e nonesclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio -sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di unesclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e nonRic. 2021 n. 13363 sez.

M2 - ud. 25-03-2022Numero registro generale 13363/2021Numero sezionale 3309/2022Numero di raccolta generale 14327/2022Data pubblicazione 05/05/2022di termini perentori, per i quali vigano apposite e separatenorme» (Sez. 6-2, Ord. n. 25453 del 2017).4.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna laparte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità che liquida come da dispositivo.5.

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento delcontributo unificato.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàche liquida in euro 4500 oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2Sezione Civile, in data 25 marzo 2022.IL PRESIDENTEMario BertuzziRic. 2021 n. 13363 sez.

M2 - ud. 25-03-2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella CORTE di CASSAZIONE,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 536/2020 della CORTE D'APPELLO diCAGLIARI, depositata il 23/10/2020;Numero registro generale 13363/2021Numero sezionale 3309/2022Numero di raccolta generale 14327/2022Data pubblicazione 05/05/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 25/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. M.A.G.E.F. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avversola sentenza della Corte d'Appello di Cagliari di conferma dellasentenza di rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente,originaria attrice, con diversa motivazione rispetto allasentenza di primo grado.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], si sono costituiti con controricorso.3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis,comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato lamanifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso ilPresidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per latrattazione della controversia in camera di consiglionell'osservanza delle citate disposizioni.[OSCURATO:PERSONA]:1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ.:Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché fagenerico riferimento a titoli contrattuali e ad una CTU dellaquale non riporta alcun contenuto.La Corte ha esaminato anche i titoli e dalla complessivaistruttoria ha dedotto che non vi fosse incertezza sul confine,tenuto conto dell’esistenza di un muro eretto sin dai primi anniIl secondo motivo è inammissibile perché richiede unarivalutazione in fatto della vicenda e perché non tiene contodell’effettiva ratio decidendi circa il fatto che la MAGEF nonaveva contestato quanto affermato dai convenuti; inRic. 2021 n. 13363 sez. M2 - ud. 25-03-2022Numero registro generale 13363/2021Numero sezionale 3309/2022Numero di raccolta generale 14327/2022Data pubblicazione 05/05/2022particolare che nel giudizio possessorio poi tramutato inpetitorio di regolamento di confini, la dante causa della MAGEFaveva affermato che al fine di evitare contrasti familiari ilconfine reale era stato spostato rispetto a quello catastale,come risultava confermato dal muro.3. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente rileva l’improcedibilità delricorso per tardività del deposito.La ricorrente chiede che, in applicazione analogica delsecondo comma dell’art. 153 c.p.c. il ricorso venga ritenutoprocedibile, essendo l’istante incorsa in decadenza per causanon imputabile.Il ritardo nell'iscrizione a ruolo sarebbe stato determinatodal legittimo impedimento per motivi di salute dell'avvocatoMiriam [OSCURATO:PERSONA], impossibilitata a provvedere agli adempimentinecessari all'iscrizione al ruolo del ricorso per Cassazione comeda certificazione di polmonite da [OSCURATO:PERSONA] allegataall'istanza di remissione in termini.3.1 La richiesta di remissione in termini non può essereaccolta per una pluralità di ragioni. L’istanza, infatti, non ècorredata dalla data di cessazione della positività al virus SarsCoronavirus dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] dimessa in data 19 aprile 2019e, in ogni caso, l’attività di deposito del ricorso è attivitàdelegabile. Peraltro, deve evidenziarsi che la stessa notifica delricorso è avvenuta nella medesima data del 19 aprile 2021,giorno della dimissione. In proposito deve richiamarsil’orientamento secondo il quale: «L'istituto della rimessione intermini, astrattamente applicabile anche al giudizio dicassazione, presuppone, tuttavia, la sussistenza in concreto diuna causa non imputabile, riferibile ad un evento che presentiil carattere dell'assolutezza - e non già un'impossibilità relativa,né tantomeno una mera difficoltà - e che sia in rapportoRic. 2021 n. 13363 sez. M2 - ud. 25-03-2022Numero registro generale 13363/2021Numero sezionale 3309/2022Numero di raccolta generale 14327/2022Data pubblicazione 05/05/2022causale determinante con il verificarsi della decadenza inquestione» (Sez. 1, Sent. n. 30512 del 2018).3.2 In ogni caso, la richiesta di rimessione in terminidoveva essere effettuata al momento del deposito tardivo enon in prossimità dell’udienza come avvenuto nel caso dispecie. La ricorrente, infatti, solo in data 21 marzo 2022 hachiesto la rimessione in termini rispetto al deposito tardivoavvenuto nel maggio 2021.In proposito il collegio intende dare continuità alseguente principio di diritto: «Il tardivo deposito dell'originaledel ricorso per cassazione (dopo la scadenza del ventesimogiorno dall'ultima notificazione alle parti contro le quali èproposto) comporta l'improcedibilità dello stesso, che èrilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla circostanza che ilcontroricorrente non abbia formulato apposita eccezione;il ricorrente, tuttavia, ove il mancatotempestivo deposito del ricorso sia dovuto a causa ad esso nonimputabile, può evitare la declaratoria di improcedibilitàchiedendo, non appena l'impedimento sia cessato, larimessione in termini, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., eprovvedendo a depositare contestualmente l'atto nonpotuto depositare nei termini» (Sez. 2, Sent.n. 22092 del 2019).3.3 In conclusione deve ribadirsi che: «L'omesso otardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenzadel ventesimo giorno dalla notifica del gravame comportal'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e nonesclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio -sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di unesclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e nonRic. 2021 n. 13363 sez. M2 - ud. 25-03-2022Numero registro generale 13363/2021Numero sezionale 3309/2022Numero di raccolta generale 14327/2022Data pubblicazione 05/05/2022di termini perentori, per i quali vigano apposite e separatenorme» (Sez. 6-2, Ord. n. 25453 del 2017).4. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna laparte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità che liquida come da dispositivo.5. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàche liquida in euro 4500 oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2Sezione Civile, in data 25 marzo 2022.IL PRESIDENTEMario BertuzziRic. 2021 n. 13363 sez. M2 - ud. 25-03-2022
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