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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2021

Cassazione n. 45991/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in processo trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 37 DL 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE DI APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 9/02/2021, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di NAPOLI in data 6/10/2014, all'esito di giudizio celebrato nella forma del rito abbreviato, aveva condannato QUALIANO Giuseppina a pena di giustizia per il reato di occupazione abusiva di un immobile - un appartamento di proprietà del Comune - commesso a NAPOLI il 2/03/2012, con condotta perdurante.

La CORTE partenopea ha riconosciuto all'imputata le circostanze attenuanti generiche, e ha ridotto la pena.

2. QUALIANO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dello stato di necessità, poiché l'imputata aveva agito per soddisfare un bisogno primario e per salvare sé stessa e il figlio da un grave danno alla persona, non avendo peraltro l'opportunità in tempi brevi di fruire di un alloggio in assegnazione; - come secondo, il travisamento della prova, alla stregua di una erronea valutazione degli elementi indiziari; - come terzo, il vizio di motivazione quanto al bis in idem, essendo stata già giudicata per il medesimo fatto, con sentenza divenuta definitiva; - come quarto, il vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte il rigetto del ricorso.

Con note scritte il difensore si riporta ai motivi di ricorso e ne sollecita l'accoglimento.

3. Il ricorso è inammissibile.

Sul primo motivo, la CORTE territoriale ha in modo congruo e logico fondato l'esclusione della chiesta scriminante, chiarendo che la ricorrente non ha in alcun modo documentato né la sua impossibilità di ricorrere al mercato privato delle abitazioni, né di aver agito spinta dall'esigenza improrogabile di reperire un alloggio in assenza di alternative.

In tal modo il Giudice d'appello ha correttamente applicato i principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 2, n. 28067 del 26/3/2015, Rv. 264560), secondo cui l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia.

Si è ritenuto, in particolare, che il dettato dell'art. 54 c.p., che presuppone l'attualità del pericolo, richiede che, nel momento in cui l'agente agisce contra ius - al fine di evitare "un danno grave alla persona" - il pericolo debba essere imminente, e quindi sia individuato e sia circoscritto nel tempo e nello spazio.

"Non può infatti Parlarsi di attualità del pericolo in tutte quelle situazioni non contingenti, caratterizzate da una sorta di cronicità, essendo destinate a protrarsi nel tempo, quale appunto l'esigenza di una soluzione abitativa.

Infatti, ove, nelle suddette situazioni, si ritenesse la configurabilità dello stato di necessità, si effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe una inammissibile sostituzione del requisito dell'attualità del pericolo con quello della permanenza, alterando così il significato e la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso stretto" (Sez. 2, sentenza n. 19147 del 16/04/2013, Rv. 255412).

4. Il secondo motivo è inammissibile perché del tutto generico.

Quanto al terzo, il Collegio partenopeo ha correttamente disatteso la richiesta di bis in idenn, spiegando che il TRIBUNALE nel 2009 aveva ritenuto lo stato di necessità con riferimento alla situazione esistente in quel momento, quando l'imputata viveva soltanto con un figlio.

Nel 2012, e nel periodo seguente fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, nel 2014, la situazione era mutata per la presenza di un'altra persona nel nucleo familiare degli occupanti, per il tempo trascorso senza che si fosse raggiunta la prova della perdurante impossibilità di ottenere un alloggio, e per la sussistenza in capo alla ricorrente di un reddito non irrisorio, tanto che ella non era stata ammessa al patrocinio gratuito.

Come osservato dal P.G. nelle conclusioni scritte, l'ultimo motivo, non proponibile in appello non essendo ancora in vigore la norma di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è stato evocato neanche nell'udienza di discussione del 9/02/2021, e quindi è inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso a Roma il giorno 16/11/2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in processo trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 37 DL 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 9/02/2021, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di NAPOLI in data 6/10/2014, all'esito di giudizio celebrato nella forma del rito abbreviato, aveva condannato QUALIANO Giuseppina a pena di giustizia per il reato di occupazione abusiva di un immobile - un appartamento di proprietà del Comune - commesso a NAPOLI il 2/03/2012, con condotta perdurante. La CORTE partenopea ha riconosciuto all'imputata le circostanze attenuanti generiche, e ha ridotto la pena. 2. QUALIANO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dello stato di necessità, poiché l'imputata aveva agito per soddisfare un bisogno primario e per salvare sé stessa e il figlio da un grave danno alla persona, non avendo peraltro l'opportunità in tempi brevi di fruire di un alloggio in assegnazione; - come secondo, il travisamento della prova, alla stregua di una erronea valutazione degli elementi indiziari; - come terzo, il vizio di motivazione quanto al bis in idem, essendo stata già giudicata per il medesimo fatto, con sentenza divenuta definitiva; - come quarto, il vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte il rigetto del ricorso. Con note scritte il difensore si riporta ai motivi di ricorso e ne sollecita l'accoglimento. 3. Il ricorso è inammissibile. Sul primo motivo, la CORTE territoriale ha in modo congruo e logico fondato l'esclusione della chiesta scriminante, chiarendo che la ricorrente non ha in alcun modo documentato né la sua impossibilità di ricorrere al mercato privato delle abitazioni, né di aver agito spinta dall'esigenza improrogabile di reperire un alloggio in assenza di alternative. In tal modo il Giudice d'appello ha correttamente applicato i principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 2, n. 28067 del 26/3/2015, Rv. 264560), secondo cui l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia. Si è ritenuto, in particolare, che il dettato dell'art. 54 c.p., che presuppone l'attualità del pericolo, richiede che, nel momento in cui l'agente agisce contra ius - al fine di evitare "un danno grave alla persona" - il pericolo debba essere imminente, e quindi sia individuato e sia circoscritto nel tempo e nello spazio. "Non può infatti Parlarsi di attualità del pericolo in tutte quelle situazioni non contingenti, caratterizzate da una sorta di cronicità, essendo destinate a protrarsi nel tempo, quale appunto l'esigenza di una soluzione abitativa. Infatti, ove, nelle suddette situazioni, si ritenesse la configurabilità dello stato di necessità, si effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe una inammissibile sostituzione del requisito dell'attualità del pericolo con quello della permanenza, alterando così il significato e la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso stretto" (Sez. 2, sentenza n. 19147 del 16/04/2013, Rv. 255412). 4. Il secondo motivo è inammissibile perché del tutto generico. Quanto al terzo, il Collegio partenopeo ha correttamente disatteso la richiesta di bis in idenn, spiegando che il TRIBUNALE nel 2009 aveva ritenuto lo stato di necessità con riferimento alla situazione esistente in quel momento, quando l'imputata viveva soltanto con un figlio. Nel 2012, e nel periodo seguente fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, nel 2014, la situazione era mutata per la presenza di un'altra persona nel nucleo familiare degli occupanti, per il tempo trascorso senza che si fosse raggiunta la prova della perdurante impossibilità di ottenere un alloggio, e per la sussistenza in capo alla ricorrente di un reddito non irrisorio, tanto che ella non era stata ammessa al patrocinio gratuito. Come osservato dal P.G. nelle conclusioni scritte, l'ultimo motivo, non proponibile in appello non essendo ancora in vigore la norma di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è stato evocato neanche nell'udienza di discussione del 9/02/2021, e quindi è inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il giorno 16/11/2021 Il