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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 43815/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla prova del dolo; ritenuto il motivo inammissibile perchè generico, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci orna, il 14 luglio 2022.

Il C411 'dere estensore [OSCURATO:PERSONA]2e DE Osi TA-[OSCURATO:PERSONA] 41..1:RIA 1 7 011-i022 1 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla prova del dolo; ritenuto il motivo inammissibile perchè generico, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci orna, il 14 luglio 2022. Il C411 'dere estensore [OSCURATO:PERSONA]2e DE Osi TA-[OSCURATO:PERSONA] 41..1:RIA 1 7 011-i022 1 IL
Sentenza Cassazione n. 43815/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris