CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 40509/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ." [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appel- lo di Palermo con la quale è stata confermata la condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato; che il primo ed unico motivo di ricorso, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate (atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati), e aspecifiche (in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata); - che le doglianze afferenti alla determinazione del trattamento sanzionato- rio, non sono deducibile in sede di legittimità, in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai ca- noni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti ecces- sivamente dai minimi edittali (ed sin concreto è stato irrogato il minimo edittale), il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile (ed è pertan- to precluso rilevare eventuali cause d'estinzione del reato: Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Rv. 231164, Bracale), con la condanna della ricorrente al pagamen- to delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il sigliere estensore