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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 02828/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.Augusto TATANGELO C onsigliere relatore A d. 13 / 01/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 29200 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 29200del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59R17 H501S) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54B15 I266N) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luisa(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62R62 H501D) rappresentatae difesa , giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66C16 H501U) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6890/2020, pubblicatain data 5 maggio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo esecutivo di formazione giu- diziale, ha intimato precetto di pagamento della somma di € 2.370,72 a [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto opposizione all’ese- cuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

L’opposizione è stata accolta dalGiudice di Pace di Roma.

Ric. n. 29200/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 Il Tribunale di Romaha confermato la decisione di primo grado sull’opposizione, rigettando l’appello dello Staniscia; ha inoltre accolto l’appello proposto in via incidentale dalla [OSCURATO:PERSONA] econ- dannato l’intimante al pagamento dell’importo di € 293,02, ol- tre accessori, a titolo di ripetizione di indebito.

Ricorre lo Staniscia, sulla base di un unicomotivo.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassa- zione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.(il che assorbe ogni altra questione).

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, S entenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/20 06 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ).

La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass.,Sez.

U, Ric. n. 29200/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez.

L , Sentenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

Il ricorrente si limita a far presente che il giudice di pace aveva accolto nel merito l’opposizione della debitrice intimata [OSCURATO:PERSONA], per essere stato pagato l’importo precettato, sebbene fosse pa- cifico che il predetto pagamento fosse intervenuto solo circa un mese dopo la notificazione del precetto opposto, precisando di avere proposto appello al fine di ottenere la dichiarazione della legittimità del precetto al momento dell’intimazione, appello ri- tenuto inammissibile per difetto di interesse dal tribunale, quale giudice di secondo grado.

Emerge, peraltro (soprattutto dalla sentenza impugnata e dalle difese della controricorrente), che, con riguardo al credito alla base del precetto opposto, era stato già intimato un precedente precetto, era già stata promossa l’esecuzione forzata ed era stata proposta anche una opposizione – ancora pendente al momento del precetto oggetto del presente giudizio –dalla de- bitrice, la quale aveva peraltro manifestato l’intenzione di adempiere al pagamento di quanto effettivamente dovuto. [OSCURATO:PERSONA]. n. 29200/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 resto, con la sentenza impugnata risulta accolta una domanda di ripetizione di indebito della [OSCURATO:PERSONA], di cui non è adeguata- mente chiarito l’oggetto nel ricorso, ma che anch’essa pare ri- collegabile alla medesima vicenda sostanziale e processuale ed in relazione alla quale non sono svolte specifiche censure.

Non viene specificato in modo adeguato nel ricorso, invece, se la satisfattività del pagamento dell’importo precettato operato dalla [OSCURATO:PERSONA] era stata specificamente contestata (ed eventual- mente per quali precise ragioni), se vi era stata, all’atto del pagamento, riserva di ripetizione di somme eventualmente non dovute e neanche se l’opposizione era stata proposta prima o dopo il pagamento.

Sulla base dell’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso, dun- que, non èpossibile ricostruire in modo completo i termini della vicenda, sostanziale e processuale, da cui ha avuto origine la controversia né, tanto meno, è possibile avere contezzadi tutte lereciproche pretese delle parti, dei presupposti di fatto e del le ragioni di diritto che le giustificavano, delle eccezioni, delle di- fese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posi- zione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale in tutte le sue articolazioni e delle argomentazioni essenziali, in fattoe in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, nonché delle difese svolte dalle parti stesse in appello.

Tra l’altro, non viene specificato, nel ricorso, il preciso conte- nuto della precedente intimazione di pagamento rivolta alla Fu- naro per il medesimo credito, l’oggetto e lo stato dell’esecu- zione già pendente in virtù di detta precedente intimazione e le contestazioni avanzate nella prima opposizione dalla debitrice, nonché l’esito di tale opposizione; neanche emergono con pre- cisione l’oggetto ed il titolo della domanda di ripetizione di in- debito avanzata dalla stessa debitrice e le ragioni alla base di detta domanda (accolta infine in secondo grado), sebbene si comprenda che si trattava di questioni comunque in qualche Ric. n. 29200/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 modo ricollegabili alla medesima vicenda e, presumibilmente, riferibili agli importi dovuti, anche a titolo di spese, per il credito portato dal titolo esecutivo; né vi è, nel ricorso, un puntuale e adeguato richiamo al contenuto ed alle ragioni della sentenza di primo grado con riguardo a tutte le indicate questioni.

Neanche è chiaramente precisato dal ricorrente (come già sot- tolineato) se il pagamento dell’importo precettato era stato in- tegrale, come in verità sembra emergere dalla sentenza impu- gnata, se vi fossero contestazioni sugli importi dovuti e pagati e, in verità, neanche è specificato se al momento del paga- mento fosse già intervenuto un ulterioreatto di pignoramento o fosse stata già proposta la presente opposizione.

In questa situazione, non è possibile per la Corte valutare nel merito le censure formulate con il ricorso, neanche solo con riguardo alla questione dell’interesse ad impugnare del ricor- rente, sulla quale si fonda la decisione impugnata. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 2.500,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del Ric. n. 29200/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.Augusto TATANGELO C onsigliere relatore A d. 13 / 01/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 29200 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 29200del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59R17 H501S) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54B15 I266N) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luisa(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62R62 H501D) rappresentatae difesa , giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66C16 H501U) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6890/2020, pubblicatain data 5 maggio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo esecutivo di formazione giu- diziale, ha intimato precetto di pagamento della somma di € 2.370,72 a [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto opposizione all’ese- cuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. L’opposizione è stata accolta dalGiudice di Pace di Roma. Ric. n. 29200/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 Il Tribunale di Romaha confermato la decisione di primo grado sull’opposizione, rigettando l’appello dello Staniscia; ha inoltre accolto l’appello proposto in via incidentale dalla [OSCURATO:PERSONA] econ- dannato l’intimante al pagamento dell’importo di € 293,02, ol- tre accessori, a titolo di ripetizione di indebito. Ricorre lo Staniscia, sulla base di un unicomotivo. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassa- zione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.(il che assorbe ogni altra questione). Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, S entenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/20 06 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ). La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass.,Sez. U, Ric. n. 29200/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L , Sentenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. Il ricorrente si limita a far presente che il giudice di pace aveva accolto nel merito l’opposizione della debitrice intimata [OSCURATO:PERSONA], per essere stato pagato l’importo precettato, sebbene fosse pa- cifico che il predetto pagamento fosse intervenuto solo circa un mese dopo la notificazione del precetto opposto, precisando di avere proposto appello al fine di ottenere la dichiarazione della legittimità del precetto al momento dell’intimazione, appello ri- tenuto inammissibile per difetto di interesse dal tribunale, quale giudice di secondo grado. Emerge, peraltro (soprattutto dalla sentenza impugnata e dalle difese della controricorrente), che, con riguardo al credito alla base del precetto opposto, era stato già intimato un precedente precetto, era già stata promossa l’esecuzione forzata ed era stata proposta anche una opposizione – ancora pendente al momento del precetto oggetto del presente giudizio –dalla de- bitrice, la quale aveva peraltro manifestato l’intenzione di adempiere al pagamento di quanto effettivamente dovuto. [OSCURATO:PERSONA]. n. 29200/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 resto, con la sentenza impugnata risulta accolta una domanda di ripetizione di indebito della [OSCURATO:PERSONA], di cui non è adeguata- mente chiarito l’oggetto nel ricorso, ma che anch’essa pare ri- collegabile alla medesima vicenda sostanziale e processuale ed in relazione alla quale non sono svolte specifiche censure. Non viene specificato in modo adeguato nel ricorso, invece, se la satisfattività del pagamento dell’importo precettato operato dalla [OSCURATO:PERSONA] era stata specificamente contestata (ed eventual- mente per quali precise ragioni), se vi era stata, all’atto del pagamento, riserva di ripetizione di somme eventualmente non dovute e neanche se l’opposizione era stata proposta prima o dopo il pagamento. Sulla base dell’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso, dun- que, non èpossibile ricostruire in modo completo i termini della vicenda, sostanziale e processuale, da cui ha avuto origine la controversia né, tanto meno, è possibile avere contezzadi tutte lereciproche pretese delle parti, dei presupposti di fatto e del le ragioni di diritto che le giustificavano, delle eccezioni, delle di- fese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posi- zione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale in tutte le sue articolazioni e delle argomentazioni essenziali, in fattoe in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, nonché delle difese svolte dalle parti stesse in appello. Tra l’altro, non viene specificato, nel ricorso, il preciso conte- nuto della precedente intimazione di pagamento rivolta alla Fu- naro per il medesimo credito, l’oggetto e lo stato dell’esecu- zione già pendente in virtù di detta precedente intimazione e le contestazioni avanzate nella prima opposizione dalla debitrice, nonché l’esito di tale opposizione; neanche emergono con pre- cisione l’oggetto ed il titolo della domanda di ripetizione di in- debito avanzata dalla stessa debitrice e le ragioni alla base di detta domanda (accolta infine in secondo grado), sebbene si comprenda che si trattava di questioni comunque in qualche Ric. n. 29200/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 modo ricollegabili alla medesima vicenda e, presumibilmente, riferibili agli importi dovuti, anche a titolo di spese, per il credito portato dal titolo esecutivo; né vi è, nel ricorso, un puntuale e adeguato richiamo al contenuto ed alle ragioni della sentenza di primo grado con riguardo a tutte le indicate questioni. Neanche è chiaramente precisato dal ricorrente (come già sot- tolineato) se il pagamento dell’importo precettato era stato in- tegrale, come in verità sembra emergere dalla sentenza impu- gnata, se vi fossero contestazioni sugli importi dovuti e pagati e, in verità, neanche è specificato se al momento del paga- mento fosse già intervenuto un ulterioreatto di pignoramento o fosse stata già proposta la presente opposizione. In questa situazione, non è possibile per la Corte valutare nel merito le censure formulate con il ricorso, neanche solo con riguardo alla questione dell’interesse ad impugnare del ricor- rente, sulla quale si fonda la decisione impugnata. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 2.500,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del Ric. n. 29200/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (
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