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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 37539/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5253/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 144, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' LORELLA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ORISTANO n. 628/2013 depositata il18/01/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto, depositato in data 18/1/2016, il Tribunale di Oristano rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ( INAIL) e confermava il decreto del giudice delegato che aveva disatteso la domanda di insinuazione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] proposta dall’Ente assicurativo per il credito di € 153.896,27 per « rata premio anno 2012 » legata al rapporto assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di € 6.548,86 a titolo di sanzioni civili per mancato pagamento della suddetta rata. 1.1 Riteneva il Tribunale che la documentazione prodotta dall’INAIL, costituita dall’attestazione del credito e dalla scrittura contabile, era insufficiente a provare il credito in sede di insinuazione al passivo essendo idonea solo ad ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo.

Evidenziava, altresì, il Tribunale che l’Istituto opponente non aveva indicato il numero dei lavoratori, la persistenza del lavoro nell’anno indicato, l’entità delle retribuzioni e tutti gli altri specifici e concreti elementi che consentono di ritenere verificabile il rapporto dedotto a fondamento delle pretese creditorie.

2. L’INAIL ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento ha svolto difese con controricorso illustrato anche da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di impugnazione l’INAIL denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2967 cc e degli artt. 12, 28, 41 e 44 del dPR 1124/1165, in relazione all’art 360 1° comma nr. 3 cpc; si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la creditrice insinuata aveva assolto all’onere probatorio della debenza dei premi in conformità con la disciplina dettata sul punto dalla normativa di settore, la quale prevede che sia il datore di lavoro a calcolare la misura del premio dovuto in forza di una denuncia iniziale dei lavori in base alla quale viene calcolato il rischio e delle richieste, da effettuarsi con le stesse forme della denuncia, di modifica delle condizioni di rischio dallo stesso comunicate.

Evidenzia l’Ente previdenziale che la ditta, poi fallita, aveva inizialmente denunciato tre tipologie di attività, inquadrate nelle aree del personale dirigenziale, delle lavorazioni nei cantieri edili e di quelle relative all’impiantistica; successivamente, in data 31/12/2009, la ditta aveva comunicato solo la cessazione dell’attività edile sicchè la prova della sussistenza e della quantificazione del credito poteva essere fornita attraverso l’attestato del Direttore, il deposito del modulo delle dichiarazioni anno 2009 e del prospetto di calcolo del premio anno 2012. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo il decreto del Tribunale interpretato correttamente il quadro probatorio complessivo né tantomeno indicato quali potevano essere i documenti in suo possesso che l’Istituto avrebbe potuto e dovuto produrre.

2. I motivi vanno esaminati congiuntamente stante il loro intimo collegamento e sono fondati per quanto di ragione. 2.1 La costituzione del rapporto di previdenza sociale, che ha connotazioni pubblicistiche, è regolamentata dall’art 12 del dPR nr 1124/64 che, per quanto di interesse in questa sede, stabilisce quanto segue « I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all'Istituto assicuratore, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolarele lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione …..

I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre l'ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. . 2.2 Per quanto concerne le modalità di attuazione del rapporto ed in particolare le forme di versamento dei premi e dei contributi da parte dei datori di lavoro, il successivo art 28, (nel testo sostituito dal D.M 13/12/1989, e modificato dal D.M. 23/20/1990, in base alla previsione del d.l. 9/10/1989 nr 338 convertito in legge 7/12/1989 nr 389, art 1 comma 11) prevede che « I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore anticipatamente con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 e seguenti, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori,sulla base dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi.

La determinazione del premio anticipato è effettuata come segue: a) per il primo pagamento del premio, afferente al periodo assicurativo decorrente dall'iniziodell'attività al 31 dicembre e per il pagamento del premio del primo anno solare successivo, in base alle retribuzioni presunte dichiarate nella denuncia d'esercizio;b) per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo anno solare intero, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente, che si considerano come presunte.

Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli annisolari sulla base delle retribuzioni presunte.

Entro il 31 dicembre l'istituto assicuratore comunica aldatore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo.

Il datore di lavoro deve comunicare all'istituto assicuratore,entro il termine del 20 febbraio previsto per il pagamento relativo al periodo assicurativo precedente, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante detto ultimo periodo, salvo i controlli che l'Istituto creda di disporre.

La regola zione del premio alla scadenza del periodo assicurativo è calcolata dal datore di lavoro in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l'anno e versata con le modalità e nei terminidi cui all'art. 44.

Il datore di lavoro, se per il periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio presume di erogare retribuzioni inferiori a quelle corrisposte nell’anno precedente, potrà calcolare la rata premio sul minore importo delle retribuzioni stesse dandone comunicazione motivata entro il 31 dicembre , salvo i controlli che Istituto assicuratore medesimo intende disporre.

Se durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato il premio o contributo l'istituto assicuratore accerta che l'ammontare delle retribuzioni corrispostesupera quello delle retribuzioni presunte in baseal quale fu anticipato il premio o contributo, l'istituto assicuratore medesimo può richiedere il versamento di un'ulteriore quota di premio o contributo.In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini di cui al comma 4, l'istituto assicuratore può o procedere direttamente all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base …alle retribuzioni presunte dell’ultimo periodo assicurativo.

Restano impregiudicati i diritti dell'istituto assicuratore sia per il premio sia per le sanzioni civili, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore aquello già richiesto o riscosso. » L’art. 44 contiene norme sulle tempistiche del pagamento del premio mentre l’art. 41 dispone che « Il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo e applicato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo d ell'assicurazione.

I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di retribuzione». 2.3 La disciplina normativa sopra passata in rassegna consente di ritenere che, anche nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, trova applicazione la regola di cui all'art. 1897 cod. civ. in base alla quale le circostanze sopravvenute che comportano una diminuzione del rischio assumono rilevanza ai fini della diminuzione del premio solo dopo che siano state portate a conoscenza dell'assicuratore; la modifica del rischio per avere effetti sulla riduzione o sulla totale esclusione del premio deve, tuttavia, essere comunicata dal datore di lavoro nelle forme prescritte dalle disposizioni sopra indicate.

La necessità che la denunzia della modifica delle condizioni di rischio avvenga nelle forme di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 12, comma 3, risponde ad esigenze di certezza e di tutela dell'affidamento dell'istituto assicuratore giustificati dalla particolare natura degli interessi coinvolti e sottesi al sistema assicurativo gestito dall'INAIL. 2.4 Ciò premesso e venendo al thema decidendum che qui interessa costituito dalla prova del credito insinuato , q uesta Corte ha costantemente puntualizzato che la denuncia dei lavori, alla quale il datore di lavoro è tenuto ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 12, comma 1, e quella di modificazione del rischio, prevista dal successivo terzo comma, non costituiscono una manifestazione negoziale di volontà, ma una dichiarazione di scienza (avente lo scopo di fornire all'INAIL gli elementi necessari per la determinazione del premio) che implica l'assunzione da parte del dichiarante di un impegno circa la veridicità di quanto affermato e, salvo il potere di controllo dell'Istituto assicuratore, rende legittima l'imposizione contributiva ad essa rispondente.

Siffatta dichiarazione, ove sia il risultato di un errore, può essere rettificata dallo stesso datore di lavoro, ma la rettifica deve avvenire mediante la presentazione di altra denuncia nelle forme di cui al citato art. 12, recante la prova dell'asserita discordanza e senza la possibilità di ripetere le somme corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute, neanche sulla base dell'azione generale di arricchimento ex art. 2041 cod. civ (Cass. n r. 1072 / 1987, 2360/1987; 4983/1990; 3058 / 1990 , 10248 / 1995 , 7905 / 1996 , 12908/2002, 13099/2003, 5409/2006 e 26963/2013). 2.5 Se dunque il datore di lavoro, per il principio di autoresponsabilità che trova incondizionata applicazione in tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, resta vincolato alla propria denuncia fino alla dichiarazione di rettifica, con la conseguente prevalenza del rischio dichiarato su quello effettivo, la prova del credito previdenziale non può che essere fornita attraverso la produzione delle denunce periodiche cui è tenuto il datore di lavoro. 2.6 Il meccanismo di determinazione dell’obbligo contributivo, sia sotto il profilo dell’ an che del quantum , fondato sulla denuncia di inizio attività che determina l’insorgenza del rapporto assicurativo e sulle successive comunicazioni di diminuzione e esclusione del rischio, proprio perché espressamente disciplinato dal legislatore per rispondere alle esigenze di un sistema di copertura del rischio, improntato alla tutela di preminenti interessi pubblici, è opponibile anche al fallimento. 2.7 Ne consegue che la presentazione da parte dell’INAIL , a supporto probatorio del proprio credito per contributi e premi non versati,delle denunce periodiche del datore di lavoro, essendo fuori discussione la loro data certa, è sufficiente a consentirgli di partecipare al concorso. 2.8 Nel caso di specie è pacifico, oltre che documentalmente accertato, che la soc. [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di datore di lavoro, abbia nel 2002 adempiuto all’onere di presentazione della denuncia di inizio di attività e sulla base degli elementi ri chiesti erano state individuate ed inquadrate tre tipologie di attività con attribuzione delle corrispondenti tariffe (personale dell’area dirigenziale classificato sotto la voce 0725, lavorazioni che si svolgevano nei cantieri edili, classificate sotto la voce 3110, e lavorazioni relative all’impiantistica industriale, classificate alla voce 3620).

Sempre da quanto emerso in atti, la ditta, in data 31/12/2009, aveva comunicato la cessazione della sola attività edile; non risulta dedotto che altra comunicazione di variazione di rischio sia stata successivamente inviata all’Ente previdenziale. 2.9 Risulta, inoltre, pacifico che l’Inail si sia insinuata al passivo per le rate del premio contributivo relativo all’anno 2012 calcolato, in via presuntiva, sul rischio delle lavorazioni dell’area dirigenziale ed industriale, essendo cessata, come da dichiarazione del 2009, l’attività edile, provvedendo al deposito, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, in aggiunta all’attestazione del dirigente e al prospetto di calcolo, della denuncia inizial e e della dichiarazione datata 21/12/2009 della ditta fallita di cessazione dell’attività edile. 2.10Il Tribunale di Oristano, nel ritenere che, ai fini della prova del credito previdenziale fatto valere dall’Inail, quest’ultim o avrebbe dovuto provare « il numero dei lavoratori , la persistenza di lavoro nell’anno indicato, l’entità della retribuzione e di tutti gli altri specifici e concreti elementi, che, al di là della peculiare base di calcolo normativa utilizzata dall’Inail per calcolare il premio versato , consentono di ritenere verificabile il rapporto dedotto a fondamento della pretesa creditoria»ha completamente trascurato di esaminare la disciplina dettata dagli artt. 12 e 28 D.P.R. n. 1124 del 1965che, come sopra precisato, comporta significative ricadute sul valore probatorio delle denunce.

3. In accoglimento del ricorso va cassato l’impugnato decreto con rinvio della causa al Tribunale di Oristano, in diversa composizione, per un nuovo esame in conformità con i principi sopra esposti e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM La Corte accoglie i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5253/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 144, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' LORELLA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ORISTANO n. 628/2013 depositata il18/01/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto, depositato in data 18/1/2016, il Tribunale di Oristano rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ( INAIL) e confermava il decreto del giudice delegato che aveva disatteso la domanda di insinuazione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] proposta dall’Ente assicurativo per il credito di € 153.896,27 per « rata premio anno 2012 » legata al rapporto assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di € 6.548,86 a titolo di sanzioni civili per mancato pagamento della suddetta rata. 1.1 Riteneva il Tribunale che la documentazione prodotta dall’INAIL, costituita dall’attestazione del credito e dalla scrittura contabile, era insufficiente a provare il credito in sede di insinuazione al passivo essendo idonea solo ad ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo. Evidenziava, altresì, il Tribunale che l’Istituto opponente non aveva indicato il numero dei lavoratori, la persistenza del lavoro nell’anno indicato, l’entità delle retribuzioni e tutti gli altri specifici e concreti elementi che consentono di ritenere verificabile il rapporto dedotto a fondamento delle pretese creditorie. 2. L’INAIL ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento ha svolto difese con controricorso illustrato anche da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione l’INAIL denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2967 cc e degli artt. 12, 28, 41 e 44 del dPR 1124/1165, in relazione all’art 360 1° comma nr. 3 cpc; si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la creditrice insinuata aveva assolto all’onere probatorio della debenza dei premi in conformità con la disciplina dettata sul punto dalla normativa di settore, la quale prevede che sia il datore di lavoro a calcolare la misura del premio dovuto in forza di una denuncia iniziale dei lavori in base alla quale viene calcolato il rischio e delle richieste, da effettuarsi con le stesse forme della denuncia, di modifica delle condizioni di rischio dallo stesso comunicate. Evidenzia l’Ente previdenziale che la ditta, poi fallita, aveva inizialmente denunciato tre tipologie di attività, inquadrate nelle aree del personale dirigenziale, delle lavorazioni nei cantieri edili e di quelle relative all’impiantistica; successivamente, in data 31/12/2009, la ditta aveva comunicato solo la cessazione dell’attività edile sicchè la prova della sussistenza e della quantificazione del credito poteva essere fornita attraverso l’attestato del Direttore, il deposito del modulo delle dichiarazioni anno 2009 e del prospetto di calcolo del premio anno 2012. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo il decreto del Tribunale interpretato correttamente il quadro probatorio complessivo né tantomeno indicato quali potevano essere i documenti in suo possesso che l’Istituto avrebbe potuto e dovuto produrre. 2. I motivi vanno esaminati congiuntamente stante il loro intimo collegamento e sono fondati per quanto di ragione. 2.1 La costituzione del rapporto di previdenza sociale, che ha connotazioni pubblicistiche, è regolamentata dall’art 12 del dPR nr 1124/64 che, per quanto di interesse in questa sede, stabilisce quanto segue « I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all'Istituto assicuratore, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolarele lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione ….. I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre l'ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. . 2.2 Per quanto concerne le modalità di attuazione del rapporto ed in particolare le forme di versamento dei premi e dei contributi da parte dei datori di lavoro, il successivo art 28, (nel testo sostituito dal D.M 13/12/1989, e modificato dal D.M. 23/20/1990, in base alla previsione del d.l. 9/10/1989 nr 338 convertito in legge 7/12/1989 nr 389, art 1 comma 11) prevede che « I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore anticipatamente con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 e seguenti, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori,sulla base dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi. La determinazione del premio anticipato è effettuata come segue: a) per il primo pagamento del premio, afferente al periodo assicurativo decorrente dall'iniziodell'attività al 31 dicembre e per il pagamento del premio del primo anno solare successivo, in base alle retribuzioni presunte dichiarate nella denuncia d'esercizio;b) per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo anno solare intero, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente, che si considerano come presunte. Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli annisolari sulla base delle retribuzioni presunte. Entro il 31 dicembre l'istituto assicuratore comunica aldatore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo. Il datore di lavoro deve comunicare all'istituto assicuratore,entro il termine del 20 febbraio previsto per il pagamento relativo al periodo assicurativo precedente, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante detto ultimo periodo, salvo i controlli che l'Istituto creda di disporre. La regola zione del premio alla scadenza del periodo assicurativo è calcolata dal datore di lavoro in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l'anno e versata con le modalità e nei terminidi cui all'art. 44. Il datore di lavoro, se per il periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio presume di erogare retribuzioni inferiori a quelle corrisposte nell’anno precedente, potrà calcolare la rata premio sul minore importo delle retribuzioni stesse dandone comunicazione motivata entro il 31 dicembre , salvo i controlli che Istituto assicuratore medesimo intende disporre. Se durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato il premio o contributo l'istituto assicuratore accerta che l'ammontare delle retribuzioni corrispostesupera quello delle retribuzioni presunte in baseal quale fu anticipato il premio o contributo, l'istituto assicuratore medesimo può richiedere il versamento di un'ulteriore quota di premio o contributo.In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini di cui al comma 4, l'istituto assicuratore può o procedere direttamente all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base …alle retribuzioni presunte dell’ultimo periodo assicurativo. Restano impregiudicati i diritti dell'istituto assicuratore sia per il premio sia per le sanzioni civili, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore aquello già richiesto o riscosso. » L’art. 44 contiene norme sulle tempistiche del pagamento del premio mentre l’art. 41 dispone che « Il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo e applicato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo d ell'assicurazione. I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di retribuzione». 2.3 La disciplina normativa sopra passata in rassegna consente di ritenere che, anche nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, trova applicazione la regola di cui all'art. 1897 cod. civ. in base alla quale le circostanze sopravvenute che comportano una diminuzione del rischio assumono rilevanza ai fini della diminuzione del premio solo dopo che siano state portate a conoscenza dell'assicuratore; la modifica del rischio per avere effetti sulla riduzione o sulla totale esclusione del premio deve, tuttavia, essere comunicata dal datore di lavoro nelle forme prescritte dalle disposizioni sopra indicate. La necessità che la denunzia della modifica delle condizioni di rischio avvenga nelle forme di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 12, comma 3, risponde ad esigenze di certezza e di tutela dell'affidamento dell'istituto assicuratore giustificati dalla particolare natura degli interessi coinvolti e sottesi al sistema assicurativo gestito dall'INAIL. 2.4 Ciò premesso e venendo al thema decidendum che qui interessa costituito dalla prova del credito insinuato , q uesta Corte ha costantemente puntualizzato che la denuncia dei lavori, alla quale il datore di lavoro è tenuto ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 12, comma 1, e quella di modificazione del rischio, prevista dal successivo terzo comma, non costituiscono una manifestazione negoziale di volontà, ma una dichiarazione di scienza (avente lo scopo di fornire all'INAIL gli elementi necessari per la determinazione del premio) che implica l'assunzione da parte del dichiarante di un impegno circa la veridicità di quanto affermato e, salvo il potere di controllo dell'Istituto assicuratore, rende legittima l'imposizione contributiva ad essa rispondente. Siffatta dichiarazione, ove sia il risultato di un errore, può essere rettificata dallo stesso datore di lavoro, ma la rettifica deve avvenire mediante la presentazione di altra denuncia nelle forme di cui al citato art. 12, recante la prova dell'asserita discordanza e senza la possibilità di ripetere le somme corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute, neanche sulla base dell'azione generale di arricchimento ex art. 2041 cod. civ (Cass. n r. 1072 / 1987, 2360/1987; 4983/1990; 3058 / 1990 , 10248 / 1995 , 7905 / 1996 , 12908/2002, 13099/2003, 5409/2006 e 26963/2013). 2.5 Se dunque il datore di lavoro, per il principio di autoresponsabilità che trova incondizionata applicazione in tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, resta vincolato alla propria denuncia fino alla dichiarazione di rettifica, con la conseguente prevalenza del rischio dichiarato su quello effettivo, la prova del credito previdenziale non può che essere fornita attraverso la produzione delle denunce periodiche cui è tenuto il datore di lavoro. 2.6 Il meccanismo di determinazione dell’obbligo contributivo, sia sotto il profilo dell’ an che del quantum , fondato sulla denuncia di inizio attività che determina l’insorgenza del rapporto assicurativo e sulle successive comunicazioni di diminuzione e esclusione del rischio, proprio perché espressamente disciplinato dal legislatore per rispondere alle esigenze di un sistema di copertura del rischio, improntato alla tutela di preminenti interessi pubblici, è opponibile anche al fallimento. 2.7 Ne consegue che la presentazione da parte dell’INAIL , a supporto probatorio del proprio credito per contributi e premi non versati,delle denunce periodiche del datore di lavoro, essendo fuori discussione la loro data certa, è sufficiente a consentirgli di partecipare al concorso. 2.8 Nel caso di specie è pacifico, oltre che documentalmente accertato, che la soc. [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di datore di lavoro, abbia nel 2002 adempiuto all’onere di presentazione della denuncia di inizio di attività e sulla base degli elementi ri chiesti erano state individuate ed inquadrate tre tipologie di attività con attribuzione delle corrispondenti tariffe (personale dell’area dirigenziale classificato sotto la voce 0725, lavorazioni che si svolgevano nei cantieri edili, classificate sotto la voce 3110, e lavorazioni relative all’impiantistica industriale, classificate alla voce 3620). Sempre da quanto emerso in atti, la ditta, in data 31/12/2009, aveva comunicato la cessazione della sola attività edile; non risulta dedotto che altra comunicazione di variazione di rischio sia stata successivamente inviata all’Ente previdenziale. 2.9 Risulta, inoltre, pacifico che l’Inail si sia insinuata al passivo per le rate del premio contributivo relativo all’anno 2012 calcolato, in via presuntiva, sul rischio delle lavorazioni dell’area dirigenziale ed industriale, essendo cessata, come da dichiarazione del 2009, l’attività edile, provvedendo al deposito, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, in aggiunta all’attestazione del dirigente e al prospetto di calcolo, della denuncia inizial e e della dichiarazione datata 21/12/2009 della ditta fallita di cessazione dell’attività edile. 2.10Il Tribunale di Oristano, nel ritenere che, ai fini della prova del credito previdenziale fatto valere dall’Inail, quest’ultim o avrebbe dovuto provare « il numero dei lavoratori , la persistenza di lavoro nell’anno indicato, l’entità della retribuzione e di tutti gli altri specifici e concreti elementi, che, al di là della peculiare base di calcolo normativa utilizzata dall’Inail per calcolare il premio versato , consentono di ritenere verificabile il rapporto dedotto a fondamento della pretesa creditoria»ha completamente trascurato di esaminare la disciplina dettata dagli artt. 12 e 28 D.P.R. n. 1124 del 1965che, come sopra precisato, comporta significative ricadute sul valore probatorio delle denunce. 3. In accoglimento del ricorso va cassato l’impugnato decreto con rinvio della causa al Tribunale di Oristano, in diversa composizione, per un nuovo esame in conformità con i principi sopra esposti e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie i
Decreto Cassazione n. 37539/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris