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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 agosto 1981

Cassazione n. 15996/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ba) il 10/8/1981 avverso la sentenza del 18/4/2024 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricordo; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18/4/2024, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 6/11/2023 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 10-ter, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 161, 601 cod. proc. pen.

Nonostante la Corte di appello avesse ordinato la notifica del decreto di citazione a giudizio a mani dell'imputato, questa non sarebbe mai stata eseguita: compiuti due accessi presso il domicilio dichiarato, infatti, copia dell'atto sarebbe stata depositata presso la casa comunale e sarebbe stata inviata la prevista raccomandata, senza che, tuttavia, l'atto stesso fosse ritirato, quantomeno fino al 13/4/2024, ovvero fino a 5 giorni prima della data di udienza.

Ne deriverebbe la mancata conoscenza dell'atto da parte del Putignano, con conseguente nullità assoluta (anche volendo considerare, peraltro, la data di spedizione della raccomandata - 29/3/2024 - come dies a quo); - violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Il riconoscimento o meno di questa norma avrebbe richiesto la valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo: ebbene, questa verifica non sarebbe stata compiuta, e la motivazione della sentenza sul punto risulterebbe viziata; - infine, è eccepita l'intervenuta prescrizione del reato, maturata il 27/6/2024. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato quanto al primo motivo, con carattere assorbente sulle ulteriori censure.

4. Come affermato nell'impugnazione, e verificato da questa Corte alla luce della natura processuale della questione, la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in appello - disposta a mani proprie - era stata tentata, con un primo accesso dell'ufficiale giudiziario, il 28/2/2024, e, quindi, con un secondo accesso, il 19/3/2024; a questa data, come da relata, l'atto era stato depositato presso la casa comunale, il relativo avviso era stato affisso presso il domicilio dell'imputato e la prescritta raccomandata A/R era stata inviata.

4.1. L'esame dell'ultima parte della procedura, tuttavia, non consente di ritenere perfezionata la notifica dell'atto: sulla relativa cartolina, invero, manca qualunque annotazione circa il tentativo di consegna della raccomandata presso l'indirizzo dell'appellante (in Bitonto, via [OSCURATO:PERSONA], n. 30), dandosi atto soltanto di "invio non ritirato alla data del 13/4/2024", con timbro di compiuta giacenza.

Ebbene, a fronte di un'udienza fissata per il 18/4/2024, questa cartolina - con la relativa documentazione in atti - non consente di accertare se la notifica del decreto di citazione si sia perfezionata, se risulti soltanto irregolare o se sia stata omessa del tutto.

4.2. La questione, dunque, richiederebbe un più approfondito accertamento di merito, e l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di appello di Milano;il reato in rubrica - contestato al 27/12/2016 - si è, tuttavia, nelle more estinto per prescrizione al 27/6/2024, per ciò dovendosi annullare la sentenza impugnata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estint

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ba) il 10/8/1981 avverso la sentenza del 18/4/2024 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricordo; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18/4/2024, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 6/11/2023 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 10-ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 161, 601 cod. proc. pen. Nonostante la Corte di appello avesse ordinato la notifica del decreto di citazione a giudizio a mani dell'imputato, questa non sarebbe mai stata eseguita: compiuti due accessi presso il domicilio dichiarato, infatti, copia dell'atto sarebbe stata depositata presso la casa comunale e sarebbe stata inviata la prevista raccomandata, senza che, tuttavia, l'atto stesso fosse ritirato, quantomeno fino al 13/4/2024, ovvero fino a 5 giorni prima della data di udienza. Ne deriverebbe la mancata conoscenza dell'atto da parte del Putignano, con conseguente nullità assoluta (anche volendo considerare, peraltro, la data di spedizione della raccomandata - 29/3/2024 - come dies a quo); - violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il riconoscimento o meno di questa norma avrebbe richiesto la valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo: ebbene, questa verifica non sarebbe stata compiuta, e la motivazione della sentenza sul punto risulterebbe viziata; - infine, è eccepita l'intervenuta prescrizione del reato, maturata il 27/6/2024. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato quanto al primo motivo, con carattere assorbente sulle ulteriori censure. 4. Come affermato nell'impugnazione, e verificato da questa Corte alla luce della natura processuale della questione, la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in appello - disposta a mani proprie - era stata tentata, con un primo accesso dell'ufficiale giudiziario, il 28/2/2024, e, quindi, con un secondo accesso, il 19/3/2024; a questa data, come da relata, l'atto era stato depositato presso la casa comunale, il relativo avviso era stato affisso presso il domicilio dell'imputato e la prescritta raccomandata A/R era stata inviata. 4.1. L'esame dell'ultima parte della procedura, tuttavia, non consente di ritenere perfezionata la notifica dell'atto: sulla relativa cartolina, invero, manca qualunque annotazione circa il tentativo di consegna della raccomandata presso l'indirizzo dell'appellante (in Bitonto, via [OSCURATO:PERSONA], n. 30), dandosi atto soltanto di "invio non ritirato alla data del 13/4/2024", con timbro di compiuta giacenza. Ebbene, a fronte di un'udienza fissata per il 18/4/2024, questa cartolina - con la relativa documentazione in atti - non consente di accertare se la notifica del decreto di citazione si sia perfezionata, se risulti soltanto irregolare o se sia stata omessa del tutto. 4.2. La questione, dunque, richiederebbe un più approfondito accertamento di merito, e l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di appello di Milano;il reato in rubrica - contestato al 27/12/2016 - si è, tuttavia, nelle more estinto per prescrizione al 27/6/2024, per ciò dovendosi annullare la sentenza impugnata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estint
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