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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 26387/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (fatto commesso in Bologna il 3 febbraio 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che censura il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico, posto che non coglie la ratio decidendi della statuizione al riguardo, non consistente nell'abitualità del comportamento tenuto dall'imputato, ma nella gravità del fatto e nell'intensità del dolo, non illogicamente desunte dalla circostanza che il ricorrente avesse dichiarato generalità false per eludere l'ordine di respingimento e per sottrarsi alle conseguenze del riscontrato possesso da parte sua di sostanze stupefacenti di due diverse tipologie in quantità non minimali (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (fatto commesso in Bologna il 3 febbraio 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che censura il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico, posto che non coglie la ratio decidendi della statuizione al riguardo, non consistente nell'abitualità del comportamento tenuto dall'imputato, ma nella gravità del fatto e nell'intensità del dolo, non illogicamente desunte dalla circostanza che il ricorrente avesse dichiarato generalità false per eludere l'ordine di respingimento e per sottrarsi alle conseguenze del riscontrato possesso da parte sua di sostanze stupefacenti di due diverse tipologie in quantità non minimali (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 26387/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris