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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50907/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t -) Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'argomento dedotto in ricorso sul contenuto dell'art. 3 della Circolare D.A.P. 3 ottobre 2017 è stato, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, valutato dal giudice del merito nel senso che non esistano ragioni sufficienti per garantire al detenuto un allestimento della cella diverso da quello standard, e la circostanza che la norma parli di "sedia o sgabello" non comporta il diritto del detenuto ad ottenere tra i due il tipo di seduta che preferisce; la deduzione sulla differenza di trattamento riservata ai detenuti nel regime dell'art. 41-bis ord. pen. e quella secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto attivare i propri poteri istruttori per approfondire lo stato di salute del condannato esorbita dai limiti del ricorso ex art. 35-bis, comma 4, ord. pen. che è ammesso soltanto per violazione di legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t -) Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'argomento dedotto in ricorso sul contenuto dell'art. 3 della Circolare D.A.P. 3 ottobre 2017 è stato, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, valutato dal giudice del merito nel senso che non esistano ragioni sufficienti per garantire al detenuto un allestimento della cella diverso da quello standard, e la circostanza che la norma parli di "sedia o sgabello" non comporta il diritto del detenuto ad ottenere tra i due il tipo di seduta che preferisce; la deduzione sulla differenza di trattamento riservata ai detenuti nel regime dell'art. 41-bis ord. pen. e quella secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto attivare i propri poteri istruttori per approfondire lo stato di salute del condannato esorbita dai limiti del ricorso ex art. 35-bis, comma 4, ord. pen. che è ammesso soltanto per violazione di legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre
Sentenza Cassazione n. 50907/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris