CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10847/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell3 dicembre 202L, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata il LO giugno 2014 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648-bis cod. pen. (capo A) e 116 C.d.s. (capo B), lo ha assolto dal reato ascritto al capo B) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si censura il difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di riciclaggio, non è scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, contenute nel provvedimento impugnato; considerato che la Corte territoriale ha già evidenziato, a pagina 3, che per ostacolare la provenienza delittuosa del mezzo erano state utilizzate le targhe e il libretto di circolazione relativo ad un altro ciclomotore di proprietà dello stesso imputato, a conferma della correttezza della qualificazione giuridica del delitto contestato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis