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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 48157/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 20 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 18 settembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed euro 400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 479-bis, primo e secondo comma, 648 e 477 - 482 cod. pen.

Il primo motivo di ricorso avente ad oggetto la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 497 bis commi 1 e 2 cod. pen. è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha disatteso le censure difensive e confermato il giudizio di responsabilità per il delitto di possesso e fabbricazione della carta d'identità falsa recante l'effige dell'imputato, facendo buon uso della giurisprudenza di legittimità secondo cui il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità integra il reato di cui all'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen., essendo evidente la necessaria partecipazione dell'imputato alla contraffazione del documento -Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303- (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

Le ulteriori doglianze, inerenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondate perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 4, ove la Corte di appello si è riferita alla capacità a delinquere del reo, desunta dal casellario giudiziale ed all'assenza di elementi da valorizzare positivamente.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 25

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 20 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 18 settembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed euro 400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 479-bis, primo e secondo comma, 648 e 477 - 482 cod. pen. Il primo motivo di ricorso avente ad oggetto la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 497 bis commi 1 e 2 cod. pen. è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha disatteso le censure difensive e confermato il giudizio di responsabilità per il delitto di possesso e fabbricazione della carta d'identità falsa recante l'effige dell'imputato, facendo buon uso della giurisprudenza di legittimità secondo cui il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità integra il reato di cui all'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen., essendo evidente la necessaria partecipazione dell'imputato alla contraffazione del documento -Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303- (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). Le ulteriori doglianze, inerenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondate perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 4, ove la Corte di appello si è riferita alla capacità a delinquere del reo, desunta dal casellario giudiziale ed all'assenza di elementi da valorizzare positivamente. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25
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