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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20157/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] S.C.S. - ONLUS S.O.S.

IMPRESA - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] PARTE CIVILE: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di PALERMO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi; sentito il difensore delle parti civili ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, in sostituzione anche dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Patti per l'Inzerillo, che ha concluso associandosi alle richieste del P.G., chiedendo il rigetto o l'inammissibilità dei ricorsi degli imputati e insistendo per l'accoglimento dei ricorsi proposti; sentito il difensore della parte civile non ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo per l'[OSCURATO:PERSONA] per la lotta e le illegalità e le Mafie "[OSCURATO:PERSONA]", il quale si associa alle conclusioni del P.G. di inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore degli imputati ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo per il [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro dì Palermo per il Meli, che ha concluso riportandosi ai motivi dei ricorsi e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato in data 28/04/2022 dal Gip del Tribunale di Palermo, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena, rispettivamente, di anni sei, mesi quattro di reclusione e euro 1.600,00 di multa nonché di sei anni di reclusione e euro 1.400,00 di multa, perché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso ex art. 416-bis.1 cod. pen., in danno dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], titolare di una ditta edile; ha rideterminato le spese processuali sostenute dalle parti civile appellanti nel giudizio di primo grado; ha revocato, infine, la confisca di un immobile.

2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione gli imputati e le parti civili, tramite i rispettivi difensori di fiducia e procuratori speciali

2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono articolati nove motivi di ricorsi, con i quali si eccepisce: - vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva presentato due denunce ed era stata escussa numerose volte a sommarie informazioni, senza mai fare riferimento alle ragioni dì astio nei confronti degli estorsori, ritenuti responsabili dell'inadempimento verso l'appaltante, in relazione all'attività edilizia indicata nel capo d'imputazione; - travisamento di fatti ed erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, censurabili nel vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in quanto il dialogo del 3 marzo 2021 era stato interpretato erroneamente, emergendo solo un innocente interessamento del [OSCURATO:PERSONA] circa la risoluzione di una questione fra il Meli e l'Inzerillo, attesa la disponibilità dimostrata a che quest'ultimo consegnasse la somma dovuta al Meli, direttamente;- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale, affermata sulla base di circostanze prive di rilevanza probatoria (la procurata conoscenza del Meli, su richiesta dell'Inzerillo, perché provvedesse al trasporto di materiale edile, in cambio di una modesta regalia, senza partecipare alle intese fra i soggetti interessati, come confermato dal Meli in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo altresì la corte di accertare se il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato presente all'intimazione di pagamento, circostanza tutt'altra che secondaria, specie ai fini della consapevolezza della condotta illecita del Meli e delle minacce che questi avrebbe rivolto all'estorto); - violazione di legge circa la qualificazione giuridica dei fatti contestati nei termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario nonché erronea applicazione dei princìpi stabiliti dalle sezioni unite sul punto, posto che il sostegno al Meli, amico e padre di famiglia, si giustificava per la convinzione che costui stesse agendo per ottenere quanto dovutogli in virtù di un accordo; - insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al delitto di concorso in estorsione, in quanto non era mai stata prospettata l'immunità del cantiere da eventuali episodi criminosi in cambio di una somma di danaro, come risultava dai dialoghi intercettati, ai quali spesso il ricorrente non aveva partecipato; - violazione di legge con riferimento all'art. 114 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego dell'applicazione dell'attenuante, nonostante il rilievo del tutto marginale della condotta nella vicenda estorsiva; - violazione di legge con riferimento all'art. 62 bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, risultando dagli atti la collaborazione processuale e lo status di incensurato nonché le difficoltà economiche determinate dalla momentanea disoccupazione; - violazione dell'art. 133 cod. pen. e manifesta carenza della motivazione in ordine all'aumento di pena di un anno e sei mesi di reclusione rispetto al minimo edittale previsto dall'art. 629 cod. pen. e dell'aumento massimo per l'aggravante; - violazione ed erronea applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. e illegittimità della confisca nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione sul punto, con riferimento alla riscontrata sperequazione reddituale in relazione all'acquisto di un'autovettura, risalente al 2021, senza accertamento dei redditi relativi agli anni di imposta 2020 e 2021 e senza considerare il reddito di cittadinanza percepito dal nucleo familiare dal 2019, in grado di assicurare il pagamento del prezzo rateale del bene, garantito peraltro dalla sorella del ricorrente.

2.1.2. Sempre nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è proposto altro ricorso, dallo stesso difensore, per far valere un decimo motivo, con il quale si eccepisce il vizio di motivazione circa l'accoglimento delle richieste di risarcimento delle parti civili, pur in carenza di prova sul danno, e circa la determinazione di una provvisionale.

2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con due motivi di ricorso si eccepisce: - la violazione di legge per travisamento della prova e l'illogicità della motivazione con riferimento alla confermata responsabilità per il reato di estorsione aggravata, senza tener adeguato conto delle censure difensive, tese a far valere la mancanza di rigore nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, da ritenersi inattendibili e non veritiere (era stata eccepita l'incompletezza della trascrizione dei dialoghi intercettati, solo parzialmente trasmessi dalla P.G. alla Procura, e il travisamento del contenuto delle conversazioni, prive di frasi minatorie nei confronti della persona offesa; inoltre, non si era tenuto conto delle captazioni presentate dalla difesa che screditavano la vittima; - la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, all'applicazione della contestata recidiva senza specificazione delle ragioni, all'entità del trattamento sanzionatorio.

2.3. Le parti civili [OSCURATO:PERSONA], Solidaria S.C.S.

Onlus, S.O.S Impresa - Rete per la Legalità / [OSCURATO:PERSONA] di promozione sociale, tramite il comune difensore, con separati ricorsi e con motivi sovrapponibili eccepiscono la violazione di legge in relazione all'art. 12 commi 1 e 2, D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/22, nonché vizio di motivazione con riferimento all'art. 546, lett. e, cod. proc. pen. in ordine alla liquidazione delle spese sostenute nel giudizio di appello, in violazione dei minimi tariffari inderogabili, con esclusione del rimborso forfettario del 15% per spese generali e dell'aumento previsto per l'assistenza di una parte contro più imputati, senza alcuna esplicazione delle ragioni di tale determinazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi degli imputati sono inammissibili perché presentati per motivi non consentiti e, comunque, privi della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, e 591, cod. proc. pen., in quanto reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti non si confrontano.

1.1. Va altresì ribadito che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso - come quello in esame - di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01), sì che non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione, pur dopo le novelle codicistiche, si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità.

2. I primi tre motivi del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] (che riproducono, ampliandolo, il secondo motivo di appello) e il primo motivo del ricorso del Meli tendono, invece, ad introdurre valutazioni attinenti al merito ossia alla ricostruzione fattuale della condotta, attraverso una diversa analisi delle prove dichiarative, tesa a screditare la persona offesa e ad escludere la responsabilità concorsuale per l'estorsione aggravata contestata.

La corte territoriale - a seguito delle censure degli imputati - ha ritenuto che la prova di piena colpevolezza di entrambi sia costituita da plurime e convergenti risultanze a loro carico, costituite, in particolare, dal racconto della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e da diverse conversazioni intercettate, dialoghi - secondo la valutazione del Tribunale - "che, oltre a costituire formidabile riscontro del predetto racconto, forniscono altresì diretta rappresentazione di plurime e significative porzioni dell'articolata condotta estorsiva posta in essere dai due imputati".

2.1. Punto centrale dell'accertamento in fatto è l'arresto in flagranza di reato di [OSCURATO:PERSONA], 1'11 marzo 2021, trovato in possesso delle banconote in precedenza possedute dalla vittima e fotocopiate dal personale della Guardia di Finanza che, a seguito della denunzia dell'Inzerillo, aveva attivato un servizio di osservazione; questi aveva in precedenza riferito alla polizia giudiziaria che la richiesta di danaro gli era stata rivolta al fine di garantirsi la tranquillità in cantiere, a seguito anche di due furti subiti qualche tempo prima.

La responsabilità concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] si basa sulle dichiarazioni della persona offesa che ha riconosciuto nell'imputato il soggetto che aveva insistito perché fosse consegnato il danaro al Meli, assistendo alle richieste di costui.

Le conversazioni intercettate hanno confermato che entrambi gli imputati si erano presentati come persone in grado di offrire protezione (pag. 11 della sentenza di appello).

Il giudice di secondo grado, nell'esaminare l'appello del [OSCURATO:PERSONA] aveva in realtà rilevato che il motivo relativo all'accertamento di responsabilità era ai limiti dell'ammissibilità per aspecificità cd. estrinseca, non essendo stata offerta dall'appellante alcuna attendibile prova a discarico, nè allegazioni idonee ad inficiare le prove di colpevolezza, plurime e convergenti, orali e documentali.

In particolare, non aveva trovato il minimo supporto probatorio la tesi difensiva secondo cui il Meli, a seguito della presentazione dell'Inzerillo avvenuta per il tramite del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe stipulato un accordo per lo smaltimento del materiale edile del cantiere, poi pretendendo la somma di danaro all'atto del recesso della persona offesa: la giustificazione della pretesa di pagamento, riproposta in sede di legittimità, non ha trovato riscontro se non nelle dichiarazioni degli stessi imputati sì che non vi è motivo di ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse convinto della legittimità della richiesta, a fronte del suo incontestato coinvolgimento personale nella vicenda estorsiva (circostanza che esclude una diversa qualificazione del reato contestato; quarto motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che solo con il ricorso in cassazione ha prospettato la possibilità di inquadrare la fattispecie ai sensi dell'art.393 cod. pen.).

Tutte le deduzioni difensive dirette a screditare la credibilità della persona offesa, a dubitare della completezza dei dati istruttori (in particolare, della trascrizione dei dialoghi intercettati), a privare di rilevanza i passaggi significati delle conversazioni di riscontro hanno trovato adeguato esame nella sentenza impugnata, con riferimento ad entrambi gli imputati, in una rappresentazione dell'azione estorsiva concretizzata nella imposizione della cd. guardiania per evitare il rischio continuo di danni (§ 7, pagine da 16 a 33 per il [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento alla mancanza di prove a discarico, a fronte delle risultanze istruttorie costituite dalle dichiarazioni della persona offesa e dagli specifici passi della conversazioni captate che confermano l'interessamento al pagamento e l'interlocuzione di entrambi gli imputati circa la garanzia di tranquillità; § 8, pagine da 33 a 37 per il Meli, rispetto al quale si è sottolineato il fatto di essere stato colto in possesso del provento del delitto, di essere stato riconosciuto dalla persona offesa, di aver proferito frasi dal chiaro contenuto intimidatorio per giustificare la richiesta di danaro - in tal senso, il dialogo del 9 marzo 2021, riportato a pagina 35).

2.2. La circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso (quinto motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], primo motivo del ricorso del Meli) si basa sull'aver prospettato alla vittima di essere i garanti dell'immunità del cantiere da episodi delittuosi o, comunque, da eventi dannosi, secondo il modello della guardiania mafiosa, in ragione altresì della capacità in concreto dimostrata dagli imputati di essere in grado di presidiare il territorio per controllare i movimenti della vittima sul luogo di lavoro, sì da incuterle la convinzione di non potersi sottrarre a tale controllo e di dover sottostare all'offerta di protezione.

La condotta è stata quindi commessa utilizzando la forza intimidatrice riconducibile ad un'associazione mafiosa, in un territorio notoriamente interessato da un simile fenomeno criminale, nell'irrilevanza a tal fine dalla effettiva esistenza di una compagine di riferimento.Il collegamento del comportamento con la forza intimidatrice del vincolo associativo, funzionale a creare nella vittima la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici derivanti non dal singolo ma dall'intero gruppo, ha determinato l'affermazione dell'esistenza della circostanza aggravante a carico non solo del Meli ma anche del [OSCURATO:PERSONA], a seguito del ruolo concorsuale delineato (quinto motivo del ricorso di quest'ultimo).

3. I rilievi sul trattamento sanzionatorio sono del pari reiterativi e, in ogni caso, manifestamente infondati (sesto, settimo e ottavo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], secondo motivo del ricorso del Meli).

Nell'ambito della cornice edittale prevista dall'art. 629, primo comma, cod. pen. la pena base è stata determinata in termini superiori al minimo ma di gran lunga inferiori alla media, sottolineandosi la gravità del fatto delittuoso; l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è pressoché coincidente con il minimo di legge (un terzo).

Il diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. nella valutazione discrezionale dei giudici di merito è stato motivato con l'assenza di elementi sintomatici di valori attenuanti e con la personalità negativa degli imputati, desumibile dall'intensità del dolo e dalle caratteristiche della pressione estorsiva nei confronti di un imprenditore della zona, a prescindere dallo stato di incensurato del [OSCURATO:PERSONA].

L'esclusione per quest'ultimo dell'attenuante speciale di cui all'art. 114 cod. pen. si fonda su argomentazioni congrue, tese a evidenziare il contributo causale determinante nella commissione del reato ("aver assunto l'iniziativa prendendo contatti per primo con la persona offesa...aver proposto e presentato il Meli...aver sollecitato l'Inzerillo all'immediata consegna di almeno una parte della somma richiesta...essere stato presente negli incontri di maggior rilievo in cui venivano avanzate le richieste di denaro...aver esposto all'Inzerillo che era stato raggiunto un accordo e che bisognava onorarlo...aver accondisceso alla proposta di rimandare la consegna del denaro e alla possibilità di ricevere direttamente, in luogo del Meli, la consegna del denaro...l'aver chiesto spiegazioni alla persona offesa, che per qualche giorno non si era presentata in cantiere, circa la mancata consegna del denaro al Meli e di essersi auto-attribuito il ruolo di intermediario.." - pag. 26); al contrario, il ricorrente si sofferma su frammenti della condotta, proponendo una lettura alternativa delle risultanze istruttorie che non inficia il tenore logico della motivazione.La recidiva infraquinquennale applicata al Meli è stata valutata considerando - correttamente - le pregresse condotte criminose, sintomatiche di una pervicace capacità a delinquere e, quindi, di una perdurante inclinazione al delitto che ha influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato in argomento, (pagina 38).

4. Il nono e il decimo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] attengono, rispettivamente, alla confisca di un'autovettura (ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., e 240 bis cod. pen.) e alle statuizioni civili.

L'alternativa ricostruzione della capacità reddituale per il periodo di riferimento - a fronte degli accertamenti - è stata esclusa dalla corte territoriale con adeguata motivazione (pagina 31), in linea con gli accertamenti della Guardia di Finanza.

In particolare, la concessione di un finanziamento per l'acquisto non si giustificava con i proventi leciti accertati nel biennio precedente oltre nel periodo ancora più remoto, non rilevando sul piano dell'interferenza logica le ipotetiche entrate sottolineate dalla difesa (le dichiarazioni dei redditi degli anni 2020 e 2021, non allegate agli atti e genericamente richiamate in ricorso; la percezione del reddito di cittadinanza).

Aspecifica anche l'ultima censura relativa alla mancanza di prova di un effettivo danno subito dalle parti civili, a fronte del pregiudizio economico, pari all'esborso della somma estorta e al danno non patrimoniale, causato dalla condotta delittuosa degli imputati; si giustifica anche la liquidazione del danno, in misura simbolica e contenuta, in favore degli enti costituitisi parti civili.

Circa la provvisionale, il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Cass. sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711).

5. Restano da esaminare i ricorsi delle parti civili che, in termini sovrapponibili, lamentano la liquidazione delle spese di lite nel giudizio di appello, liquidate "nella somma di euro 900,00, oltre IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle parti civili", in violazione dei parametri generali per la determinazione dei compensi e dei minimi inderogabili; richiamano a tal fine i criteri di liquidazione per i giudizi penali ed i principi di diritto elaborati a riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento al perimetro di discrezionalità giudiziale.ni Si sostiene, infine, che a fronte della nota spesa per un importo complessivo di euro 6.359,73 per ciascuna parte civile, non vi sarebbe stata motivazione in ordine alla drastica riduzione.

5.1. Va ribadita, innanzitutto, l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso il capo della sentenza di condanna relativo alla rifusione delle spese in suo favore quando sia dedotta la mancanza assoluta di motivazione della statuizione per l'omessa indicazione, anche in modo sommario, dei criteri di determinazione adottati per la liquidazione, con riferimento ai limiti tariffari, per le attività difensive svolte (Sez. 1, n. 7900 del 12/12/2019, dep. 2020, Lomma, Rv. 278474).

I ricorsi sono altresì fondati, in quanto nella sentenza impugnata non risultano enucleati i criteri di determinazione adottati per la quantificazione delle spese processuali delle suddette parti civili, non essendo esplicitato il percorso attraverso cui si determinava la somma di euro 900,00 oggetto di liquidazione, occupandosi la Corte di appello di Palermo di tale determinazione esclusivamente nella parte dispositiva della decisione.

Deve, invero, rilevarsi che, relativamente a tale profilo valutativo, i doveri motivazionali del giudice si caratterizzano per un minore rigore argomentativo, che tuttavia non consente l'elusione dell'obbligo di indicare sia pure sommariamente i parametri tariffari usati per giungere a una determinata liquidazione delle spese della parte civile, tenuto conto delle indicazioni contenute nel d.m. n. 155 del 2014, così come modificato dal d.m. n.147 del 2022.

Per converso, le parti civili ricorrenti hanno evidenziato le ragioni di illegittimità della liquidazione, indicando l'attività difensiva espletata in appello, la richiesta di liquidazione in base ai parametri tariffari e la violazione dei limiti minimi inderogabili, l'ingiustificato omesso riconoscimento del rimborso generale e il mancato riscontro della richiesta di aumento per l'assistenza di una parte nei confronti di più imputati, conformandosi al dovere di specificità previsto a riguardo dalla giurisprudenza (Sez. 6, n. 42543 del 15/09/2016, C., Rv. 268443-01).

All'accoglimento dei ricorsi in esame, consegue il rinvio al giudice civile competente in grado di appello, non residuando, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., profili valutativi sui quali il giudice penale può intervenire in sede di rinvio.

6. L'inammissibilità dei ricorsi degli imputati determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna degli stessi al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. , i Gli imputati sono altresì condannati in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile non ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per la lotta contro le illegalità e le mafie "[OSCURATO:PERSONA]" nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], Solidaria S.C.S. - Onlus in persona del leg. rappr. p.t. ed S.O.S.

Impresa - Rete per la Legalità/Sicilia in persona del leg. rappr. p.t., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] S.C.S. - ONLUS S.O.S. IMPRESA - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] PARTE CIVILE: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di PALERMO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi; sentito il difensore delle parti civili ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, in sostituzione anche dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Patti per l'Inzerillo, che ha concluso associandosi alle richieste del P.G., chiedendo il rigetto o l'inammissibilità dei ricorsi degli imputati e insistendo per l'accoglimento dei ricorsi proposti; sentito il difensore della parte civile non ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo per l'[OSCURATO:PERSONA] per la lotta e le illegalità e le Mafie "[OSCURATO:PERSONA]", il quale si associa alle conclusioni del P.G. di inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore degli imputati ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo per il [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro dì Palermo per il Meli, che ha concluso riportandosi ai motivi dei ricorsi e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato in data 28/04/2022 dal Gip del Tribunale di Palermo, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena, rispettivamente, di anni sei, mesi quattro di reclusione e euro 1.600,00 di multa nonché di sei anni di reclusione e euro 1.400,00 di multa, perché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso ex art. 416-bis.1 cod. pen., in danno dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], titolare di una ditta edile; ha rideterminato le spese processuali sostenute dalle parti civile appellanti nel giudizio di primo grado; ha revocato, infine, la confisca di un immobile. 2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione gli imputati e le parti civili, tramite i rispettivi difensori di fiducia e procuratori speciali 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono articolati nove motivi di ricorsi, con i quali si eccepisce: - vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva presentato due denunce ed era stata escussa numerose volte a sommarie informazioni, senza mai fare riferimento alle ragioni dì astio nei confronti degli estorsori, ritenuti responsabili dell'inadempimento verso l'appaltante, in relazione all'attività edilizia indicata nel capo d'imputazione; - travisamento di fatti ed erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, censurabili nel vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in quanto il dialogo del 3 marzo 2021 era stato interpretato erroneamente, emergendo solo un innocente interessamento del [OSCURATO:PERSONA] circa la risoluzione di una questione fra il Meli e l'Inzerillo, attesa la disponibilità dimostrata a che quest'ultimo consegnasse la somma dovuta al Meli, direttamente;- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale, affermata sulla base di circostanze prive di rilevanza probatoria (la procurata conoscenza del Meli, su richiesta dell'Inzerillo, perché provvedesse al trasporto di materiale edile, in cambio di una modesta regalia, senza partecipare alle intese fra i soggetti interessati, come confermato dal Meli in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo altresì la corte di accertare se il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato presente all'intimazione di pagamento, circostanza tutt'altra che secondaria, specie ai fini della consapevolezza della condotta illecita del Meli e delle minacce che questi avrebbe rivolto all'estorto); - violazione di legge circa la qualificazione giuridica dei fatti contestati nei termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario nonché erronea applicazione dei princìpi stabiliti dalle sezioni unite sul punto, posto che il sostegno al Meli, amico e padre di famiglia, si giustificava per la convinzione che costui stesse agendo per ottenere quanto dovutogli in virtù di un accordo; - insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al delitto di concorso in estorsione, in quanto non era mai stata prospettata l'immunità del cantiere da eventuali episodi criminosi in cambio di una somma di danaro, come risultava dai dialoghi intercettati, ai quali spesso il ricorrente non aveva partecipato; - violazione di legge con riferimento all'art. 114 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego dell'applicazione dell'attenuante, nonostante il rilievo del tutto marginale della condotta nella vicenda estorsiva; - violazione di legge con riferimento all'art. 62 bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, risultando dagli atti la collaborazione processuale e lo status di incensurato nonché le difficoltà economiche determinate dalla momentanea disoccupazione; - violazione dell'art. 133 cod. pen. e manifesta carenza della motivazione in ordine all'aumento di pena di un anno e sei mesi di reclusione rispetto al minimo edittale previsto dall'art. 629 cod. pen. e dell'aumento massimo per l'aggravante; - violazione ed erronea applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. e illegittimità della confisca nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione sul punto, con riferimento alla riscontrata sperequazione reddituale in relazione all'acquisto di un'autovettura, risalente al 2021, senza accertamento dei redditi relativi agli anni di imposta 2020 e 2021 e senza considerare il reddito di cittadinanza percepito dal nucleo familiare dal 2019, in grado di assicurare il pagamento del prezzo rateale del bene, garantito peraltro dalla sorella del ricorrente. 2.1.2. Sempre nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è proposto altro ricorso, dallo stesso difensore, per far valere un decimo motivo, con il quale si eccepisce il vizio di motivazione circa l'accoglimento delle richieste di risarcimento delle parti civili, pur in carenza di prova sul danno, e circa la determinazione di una provvisionale. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con due motivi di ricorso si eccepisce: - la violazione di legge per travisamento della prova e l'illogicità della motivazione con riferimento alla confermata responsabilità per il reato di estorsione aggravata, senza tener adeguato conto delle censure difensive, tese a far valere la mancanza di rigore nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, da ritenersi inattendibili e non veritiere (era stata eccepita l'incompletezza della trascrizione dei dialoghi intercettati, solo parzialmente trasmessi dalla P.G. alla Procura, e il travisamento del contenuto delle conversazioni, prive di frasi minatorie nei confronti della persona offesa; inoltre, non si era tenuto conto delle captazioni presentate dalla difesa che screditavano la vittima; - la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, all'applicazione della contestata recidiva senza specificazione delle ragioni, all'entità del trattamento sanzionatorio. 2.3. Le parti civili [OSCURATO:PERSONA], Solidaria S.C.S. Onlus, S.O.S Impresa - Rete per la Legalità / [OSCURATO:PERSONA] di promozione sociale, tramite il comune difensore, con separati ricorsi e con motivi sovrapponibili eccepiscono la violazione di legge in relazione all'art. 12 commi 1 e 2, D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/22, nonché vizio di motivazione con riferimento all'art. 546, lett. e, cod. proc. pen. in ordine alla liquidazione delle spese sostenute nel giudizio di appello, in violazione dei minimi tariffari inderogabili, con esclusione del rimborso forfettario del 15% per spese generali e dell'aumento previsto per l'assistenza di una parte contro più imputati, senza alcuna esplicazione delle ragioni di tale determinazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi degli imputati sono inammissibili perché presentati per motivi non consentiti e, comunque, privi della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, e 591, cod. proc. pen., in quanto reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti non si confrontano. 1.1. Va altresì ribadito che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso - come quello in esame - di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01), sì che non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione, pur dopo le novelle codicistiche, si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità. 2. I primi tre motivi del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] (che riproducono, ampliandolo, il secondo motivo di appello) e il primo motivo del ricorso del Meli tendono, invece, ad introdurre valutazioni attinenti al merito ossia alla ricostruzione fattuale della condotta, attraverso una diversa analisi delle prove dichiarative, tesa a screditare la persona offesa e ad escludere la responsabilità concorsuale per l'estorsione aggravata contestata. La corte territoriale - a seguito delle censure degli imputati - ha ritenuto che la prova di piena colpevolezza di entrambi sia costituita da plurime e convergenti risultanze a loro carico, costituite, in particolare, dal racconto della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e da diverse conversazioni intercettate, dialoghi - secondo la valutazione del Tribunale - "che, oltre a costituire formidabile riscontro del predetto racconto, forniscono altresì diretta rappresentazione di plurime e significative porzioni dell'articolata condotta estorsiva posta in essere dai due imputati". 2.1. Punto centrale dell'accertamento in fatto è l'arresto in flagranza di reato di [OSCURATO:PERSONA], 1'11 marzo 2021, trovato in possesso delle banconote in precedenza possedute dalla vittima e fotocopiate dal personale della Guardia di Finanza che, a seguito della denunzia dell'Inzerillo, aveva attivato un servizio di osservazione; questi aveva in precedenza riferito alla polizia giudiziaria che la richiesta di danaro gli era stata rivolta al fine di garantirsi la tranquillità in cantiere, a seguito anche di due furti subiti qualche tempo prima. La responsabilità concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] si basa sulle dichiarazioni della persona offesa che ha riconosciuto nell'imputato il soggetto che aveva insistito perché fosse consegnato il danaro al Meli, assistendo alle richieste di costui. Le conversazioni intercettate hanno confermato che entrambi gli imputati si erano presentati come persone in grado di offrire protezione (pag. 11 della sentenza di appello). Il giudice di secondo grado, nell'esaminare l'appello del [OSCURATO:PERSONA] aveva in realtà rilevato che il motivo relativo all'accertamento di responsabilità era ai limiti dell'ammissibilità per aspecificità cd. estrinseca, non essendo stata offerta dall'appellante alcuna attendibile prova a discarico, nè allegazioni idonee ad inficiare le prove di colpevolezza, plurime e convergenti, orali e documentali. In particolare, non aveva trovato il minimo supporto probatorio la tesi difensiva secondo cui il Meli, a seguito della presentazione dell'Inzerillo avvenuta per il tramite del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe stipulato un accordo per lo smaltimento del materiale edile del cantiere, poi pretendendo la somma di danaro all'atto del recesso della persona offesa: la giustificazione della pretesa di pagamento, riproposta in sede di legittimità, non ha trovato riscontro se non nelle dichiarazioni degli stessi imputati sì che non vi è motivo di ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse convinto della legittimità della richiesta, a fronte del suo incontestato coinvolgimento personale nella vicenda estorsiva (circostanza che esclude una diversa qualificazione del reato contestato; quarto motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che solo con il ricorso in cassazione ha prospettato la possibilità di inquadrare la fattispecie ai sensi dell'art.393 cod. pen.). Tutte le deduzioni difensive dirette a screditare la credibilità della persona offesa, a dubitare della completezza dei dati istruttori (in particolare, della trascrizione dei dialoghi intercettati), a privare di rilevanza i passaggi significati delle conversazioni di riscontro hanno trovato adeguato esame nella sentenza impugnata, con riferimento ad entrambi gli imputati, in una rappresentazione dell'azione estorsiva concretizzata nella imposizione della cd. guardiania per evitare il rischio continuo di danni (§ 7, pagine da 16 a 33 per il [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento alla mancanza di prove a discarico, a fronte delle risultanze istruttorie costituite dalle dichiarazioni della persona offesa e dagli specifici passi della conversazioni captate che confermano l'interessamento al pagamento e l'interlocuzione di entrambi gli imputati circa la garanzia di tranquillità; § 8, pagine da 33 a 37 per il Meli, rispetto al quale si è sottolineato il fatto di essere stato colto in possesso del provento del delitto, di essere stato riconosciuto dalla persona offesa, di aver proferito frasi dal chiaro contenuto intimidatorio per giustificare la richiesta di danaro - in tal senso, il dialogo del 9 marzo 2021, riportato a pagina 35). 2.2. La circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso (quinto motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], primo motivo del ricorso del Meli) si basa sull'aver prospettato alla vittima di essere i garanti dell'immunità del cantiere da episodi delittuosi o, comunque, da eventi dannosi, secondo il modello della guardiania mafiosa, in ragione altresì della capacità in concreto dimostrata dagli imputati di essere in grado di presidiare il territorio per controllare i movimenti della vittima sul luogo di lavoro, sì da incuterle la convinzione di non potersi sottrarre a tale controllo e di dover sottostare all'offerta di protezione. La condotta è stata quindi commessa utilizzando la forza intimidatrice riconducibile ad un'associazione mafiosa, in un territorio notoriamente interessato da un simile fenomeno criminale, nell'irrilevanza a tal fine dalla effettiva esistenza di una compagine di riferimento.Il collegamento del comportamento con la forza intimidatrice del vincolo associativo, funzionale a creare nella vittima la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici derivanti non dal singolo ma dall'intero gruppo, ha determinato l'affermazione dell'esistenza della circostanza aggravante a carico non solo del Meli ma anche del [OSCURATO:PERSONA], a seguito del ruolo concorsuale delineato (quinto motivo del ricorso di quest'ultimo). 3. I rilievi sul trattamento sanzionatorio sono del pari reiterativi e, in ogni caso, manifestamente infondati (sesto, settimo e ottavo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], secondo motivo del ricorso del Meli). Nell'ambito della cornice edittale prevista dall'art. 629, primo comma, cod. pen. la pena base è stata determinata in termini superiori al minimo ma di gran lunga inferiori alla media, sottolineandosi la gravità del fatto delittuoso; l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è pressoché coincidente con il minimo di legge (un terzo). Il diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. nella valutazione discrezionale dei giudici di merito è stato motivato con l'assenza di elementi sintomatici di valori attenuanti e con la personalità negativa degli imputati, desumibile dall'intensità del dolo e dalle caratteristiche della pressione estorsiva nei confronti di un imprenditore della zona, a prescindere dallo stato di incensurato del [OSCURATO:PERSONA]. L'esclusione per quest'ultimo dell'attenuante speciale di cui all'art. 114 cod. pen. si fonda su argomentazioni congrue, tese a evidenziare il contributo causale determinante nella commissione del reato ("aver assunto l'iniziativa prendendo contatti per primo con la persona offesa...aver proposto e presentato il Meli...aver sollecitato l'Inzerillo all'immediata consegna di almeno una parte della somma richiesta...essere stato presente negli incontri di maggior rilievo in cui venivano avanzate le richieste di denaro...aver esposto all'Inzerillo che era stato raggiunto un accordo e che bisognava onorarlo...aver accondisceso alla proposta di rimandare la consegna del denaro e alla possibilità di ricevere direttamente, in luogo del Meli, la consegna del denaro...l'aver chiesto spiegazioni alla persona offesa, che per qualche giorno non si era presentata in cantiere, circa la mancata consegna del denaro al Meli e di essersi auto-attribuito il ruolo di intermediario.." - pag. 26); al contrario, il ricorrente si sofferma su frammenti della condotta, proponendo una lettura alternativa delle risultanze istruttorie che non inficia il tenore logico della motivazione.La recidiva infraquinquennale applicata al Meli è stata valutata considerando - correttamente - le pregresse condotte criminose, sintomatiche di una pervicace capacità a delinquere e, quindi, di una perdurante inclinazione al delitto che ha influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato in argomento, (pagina 38). 4. Il nono e il decimo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] attengono, rispettivamente, alla confisca di un'autovettura (ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., e 240 bis cod. pen.) e alle statuizioni civili. L'alternativa ricostruzione della capacità reddituale per il periodo di riferimento - a fronte degli accertamenti - è stata esclusa dalla corte territoriale con adeguata motivazione (pagina 31), in linea con gli accertamenti della Guardia di Finanza. In particolare, la concessione di un finanziamento per l'acquisto non si giustificava con i proventi leciti accertati nel biennio precedente oltre nel periodo ancora più remoto, non rilevando sul piano dell'interferenza logica le ipotetiche entrate sottolineate dalla difesa (le dichiarazioni dei redditi degli anni 2020 e 2021, non allegate agli atti e genericamente richiamate in ricorso; la percezione del reddito di cittadinanza). Aspecifica anche l'ultima censura relativa alla mancanza di prova di un effettivo danno subito dalle parti civili, a fronte del pregiudizio economico, pari all'esborso della somma estorta e al danno non patrimoniale, causato dalla condotta delittuosa degli imputati; si giustifica anche la liquidazione del danno, in misura simbolica e contenuta, in favore degli enti costituitisi parti civili. Circa la provvisionale, il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Cass. sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711). 5. Restano da esaminare i ricorsi delle parti civili che, in termini sovrapponibili, lamentano la liquidazione delle spese di lite nel giudizio di appello, liquidate "nella somma di euro 900,00, oltre IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle parti civili", in violazione dei parametri generali per la determinazione dei compensi e dei minimi inderogabili; richiamano a tal fine i criteri di liquidazione per i giudizi penali ed i principi di diritto elaborati a riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento al perimetro di discrezionalità giudiziale.ni Si sostiene, infine, che a fronte della nota spesa per un importo complessivo di euro 6.359,73 per ciascuna parte civile, non vi sarebbe stata motivazione in ordine alla drastica riduzione. 5.1. Va ribadita, innanzitutto, l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso il capo della sentenza di condanna relativo alla rifusione delle spese in suo favore quando sia dedotta la mancanza assoluta di motivazione della statuizione per l'omessa indicazione, anche in modo sommario, dei criteri di determinazione adottati per la liquidazione, con riferimento ai limiti tariffari, per le attività difensive svolte (Sez. 1, n. 7900 del 12/12/2019, dep. 2020, Lomma, Rv. 278474). I ricorsi sono altresì fondati, in quanto nella sentenza impugnata non risultano enucleati i criteri di determinazione adottati per la quantificazione delle spese processuali delle suddette parti civili, non essendo esplicitato il percorso attraverso cui si determinava la somma di euro 900,00 oggetto di liquidazione, occupandosi la Corte di appello di Palermo di tale determinazione esclusivamente nella parte dispositiva della decisione. Deve, invero, rilevarsi che, relativamente a tale profilo valutativo, i doveri motivazionali del giudice si caratterizzano per un minore rigore argomentativo, che tuttavia non consente l'elusione dell'obbligo di indicare sia pure sommariamente i parametri tariffari usati per giungere a una determinata liquidazione delle spese della parte civile, tenuto conto delle indicazioni contenute nel d.m. n. 155 del 2014, così come modificato dal d.m. n.147 del 2022. Per converso, le parti civili ricorrenti hanno evidenziato le ragioni di illegittimità della liquidazione, indicando l'attività difensiva espletata in appello, la richiesta di liquidazione in base ai parametri tariffari e la violazione dei limiti minimi inderogabili, l'ingiustificato omesso riconoscimento del rimborso generale e il mancato riscontro della richiesta di aumento per l'assistenza di una parte nei confronti di più imputati, conformandosi al dovere di specificità previsto a riguardo dalla giurisprudenza (Sez. 6, n. 42543 del 15/09/2016, C., Rv. 268443-01). All'accoglimento dei ricorsi in esame, consegue il rinvio al giudice civile competente in grado di appello, non residuando, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., profili valutativi sui quali il giudice penale può intervenire in sede di rinvio. 6. L'inammissibilità dei ricorsi degli imputati determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna degli stessi al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. , i Gli imputati sono altresì condannati in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile non ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per la lotta contro le illegalità e le mafie "[OSCURATO:PERSONA]" nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], Solidaria S.C.S. - Onlus in persona del leg. rappr. p.t. ed S.O.S. Impresa - Rete per la Legalità/Sicilia in persona del leg. rappr. p.t., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civil
Sentenza Cassazione n. 20157/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris