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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 18300/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18200/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] n e FLYNN , elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 45 , presso lo studio d ell’ avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall’avv . [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresentae difende ex lege -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato - avverso la sentenza n. 804/2017della Corte d’Appello di Lecce, depositata il 9/3/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/4/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– che era stata assunta dall’Università del Salento come lettrice di lingua straniera con una serie di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato e aveva ottenuto dal giudice del lavoro , nel 1995, una sentenza che aveva riconosciuto l’unicità del rapporto a decorre re dal primo contratto a termine del 1986 – ne l 2008 propose ricorso per chiedere l’accertamento del proprio diritto a un trattamento retributivo corrispondente a quello del ricercatore confermato (e dunque migliore rispetto a quello riconosciutole nel corso degli anni), con la conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto ancora dovuto, anche a titolo di contributi previdenziali.

Il Tribunale di Lecce dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alle pretese riferite al periodo anteriore al 1°.1.1994 e, per il periodo successivo,l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 26,comma 3, ultimo periodo, della legge n. 240 del 2010.

Contro la sentenza di primo grado la lavoratrice propose appello, che venne accolto in parte dalla Corte d ’ Appello di Lecce, la quale –preso atto che l’Università aveva nel frattempo spontaneamente erogato l’importo di € 70.953,19 –dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario sul primo periodo del rapporto di lavoro(con rimessione al primo giudice, ai sensi dell’art. 353 c.p.c.), ma confermò, per il resto, l’estinzione del giudizio, attribuendo all’appellante una «espressa rinuncia al motivo d’appello».Contro tale decisione la lavoratriceha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi , ai quali l ’ Università ha resistito con tempestivo controricorso.

L’INPS è rimasto intimato.

La ricorrente ha depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data della camera di consigliofissata ai sensi degli artt.375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo , formulato a i sensi dell ’ art. 360 , comma 1, n. 3 , c.p.c. , la ricorrente denuncia «violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il giudicato, sancito dall’art. 112 c.p.c., degli artt. 346, 420, 434, 437 c.p.c., non avendo l’appellante rinunciato al motivo di appello sulla estinzione del giudizio».

1.1. La ricorrente nega di avere rinunciato all’appello contro la dichiarazione di estinzione del processo dichiarata dal tribunale e contesta alla corte territoriale di avere attribuito arbitrariamente valore di implicita rinuncia alla contestazione delquantum delle differenze retribut ive versate dall’ Università secondo quanto indicato dal citato art. 26, di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 2 del 2004, convertito dalla legge n. 63 del 2004. 2.Il second o motivo di ricorso denuncia , ai sensi de ll ’ art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., « omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata rinuncia al motivo di appello sull’estinzione del giudizio». 2.1.In sostanza, viene ripetuta la medesima censura del primo motivo, qualificando nei termini di un diverso vizio il medesimo errore di giudizio già addebitatoalla corte d’appello.

3. Il terzo motivodenuncia «violazione della legge n. 63 del 2004, art. 1, di conversione del d.l. n. 2 del 2004, emanata in applicazione della sentenza della Corte di Giustizia CE, della legge n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, in relazione all’art.2103 c.c. e all’art. 36 Cost. e delle sentenze della Corte di Giustizia CE del 26.6.2001 e del 18.7.2006.

Violazione dell’art. 6 CEDU, come interpretati dalla Corte di Strasburgo, in rapporto agli artt. 111 e 116 Cost.».

3.1. Il motivo ripropone le ragioni di impugnazione della dichiarazione di estinzione del processo, che sono state disattese dalla corte d’appello, avendo ritenuto rinunciato il motivo d’appello.

4. Il quarto motivo si riferisce al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ed è così rubricato: «omess a pronuncia sul terzo,quinto, sesto e settimo motivo di appello.

Nullità della sentenza».

5. Il quinto motivodenuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione degli artt. 414, 416, 420,434, 436 e 437 c.p.c., avendo i giudici autorizzato l’ingresso in giudizio del fatto nuovo del pagamento».

6. Infine, il sesto motivo contesta la condanna alla rifusione delle spese di lite, denunciando «violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.».

7. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere quindi accolto, il che comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinviodel processo alla corte d’appello per una nuova decisione,e l’assorbimento degli ulteriori motivi.

7.1. La corte salentina, con ragionamento doppiamente contraddittorio, ha innanzitutto attribuito all’appellante una «espressa rinuncia al motivo d’appello», pur descrivendo, semmai, una rinuncia implicita , asseritamente integrata dall’«esplicito richiamo al tema di decisione costituito non dall’applicazione tout court o meno del menzionato art. 26 in punto di estinzione dichiarata ma dei suoi effetti ».

In secondo luogo,ha statuito il rigetto dell’appello come «conseguente» alla «conferma [ del ] la statuizione resa nel pregresso grado», mentre è evidente che , all’opposto, dovrebbe essere la conferma della sentenza conseguente al rigetto dell’appello (oppure, come avvenuto nel caso di specie, alla ritenuta rinuncia all’appello).

7.2. È comunque chiaroche, nella sentenza d e l giudice a quo, al la ritenuta rinuncia all’appello contro la dichiarazione di estinzione del processo in primo gradoè co rrispo sta un ’omessa pronuncia su que ll’appello , perché la rinuncia rende superflua una decisione sull’impugnazione rinunciata.

E tale omessa pronuncia rappresenta un vizio della sentenza – per violazione dell’art. 112 c.p.c. – qualora risulti errata e ingiustificata la valutazione sulla intervenuta rinuncia. 7.3.Sotto questo profilo, ribadito che il riferimento nella sentenza a una «espressa rinunzia » appare del tutto inappropriato, non si vede quale base logica possa avere l’inferenza della implicitarinuncia all’appello dalla contestazione della correttezza de l l’importo erogato dall’Università in spontanea esecuzione di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, della legge n. 240 del 2010.

Basti pensare che mettere in discussioneil quantum dell’importo erogato implica di per sé la richiesta di una decisione nel merito de lla domanda , il che contraddice insanabilmente l’ipotesi che l’appellante avesse inteso prestare acquiescenza alla decisione,meramente in rito , del giudice di primo grado.Non si tratta qui di stabilire se quella domandain appello fosse pertinente e ammissibile, ma soltanto di constatare che essa, non solo non può essere posta a fondamento di una ritenuta implicita rinuncia all’appello sull’estinzione, ma, anzi , è in contraddizione logica con l’ipotesi della rinuncia.7.4.

Si aggiunga che parte ricorrente ha riportato uno stralcio della sua memoria autorizzata depositata in appello il 30.6.2016 – ovverosia della memoria in cui, secondo la sentenza impugnata, sarebbe contenuta la rinuncia al motivo d’appello – in cui è, al contrario, chiarissima ed esplicita la volontà di tenere ferma l’impugnazione nella sua integralità: «Sulla questione dell’estinzione, già si è detto nell’atto d’appello, a cui si rinvia per brevità. … Da qui l’impossibilità di applicare l’art. 26 della legge Gelmini sia in punto di equiparazione, sia in quello di estinzione del giudizio».

7.5. L’omessa pronuncia su un motivo d’appello è un error in procedendo, per violazione dell’art. 112 c.p.c., vizio riconducibile alla previsione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per l’accertamento del quale il giudice di legittimità è tenuto all’esame, altrimenti precluso, anche del contenuto degli atti del processo, essendo giudice del fatto processuale ( v., tra le più recenti, Cass. n. 29952/2022).

È appena il caso di aggiungere che l’errato riferimento, nella rubrica del motivo di ricorso per cassazione, all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non rappresenta un ostacolo alla diversa qualificazione del vizio da parte del giudice e all’acco glimento dell’impugnazione ( v., per tutte, Cass.

S.U. n. 17931/2013).

7.6. Conseguenza dell’accoglimento del ricorso contro l’omessa pronuncia in grado d’appello è la cassazione della sentenza, conrinvio ad altro giudice di pari grado perché decida sulla domanda rimasta inevasa .

Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono pertanto assorbiti, perché concernono il possibile contenuto della decisione sul motivo d ’appello che è stata omessa per l’ errata affermazione della rinuncia di parte all’impugnazione.8.

Si dà atto che la fondatezza de l ricors o rende inapplicabile la disciplina dettata, quanto al raddoppio del contributo unificato, dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbit i i rimanenti , cassa la sentenza impugnata in relazione al motiv o accolt o e rinvia alla Corte d’Appe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18200/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] n e FLYNN , elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 45 , presso lo studio d ell’ avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall’avv . [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresentae difende ex lege -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato - avverso la sentenza n. 804/2017della Corte d’Appello di Lecce, depositata il 9/3/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/4/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– che era stata assunta dall’Università del Salento come lettrice di lingua straniera con una serie di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato e aveva ottenuto dal giudice del lavoro , nel 1995, una sentenza che aveva riconosciuto l’unicità del rapporto a decorre re dal primo contratto a termine del 1986 – ne l 2008 propose ricorso per chiedere l’accertamento del proprio diritto a un trattamento retributivo corrispondente a quello del ricercatore confermato (e dunque migliore rispetto a quello riconosciutole nel corso degli anni), con la conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto ancora dovuto, anche a titolo di contributi previdenziali. Il Tribunale di Lecce dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alle pretese riferite al periodo anteriore al 1°.1.1994 e, per il periodo successivo,l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 26,comma 3, ultimo periodo, della legge n. 240 del 2010. Contro la sentenza di primo grado la lavoratrice propose appello, che venne accolto in parte dalla Corte d ’ Appello di Lecce, la quale –preso atto che l’Università aveva nel frattempo spontaneamente erogato l’importo di € 70.953,19 –dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario sul primo periodo del rapporto di lavoro(con rimessione al primo giudice, ai sensi dell’art. 353 c.p.c.), ma confermò, per il resto, l’estinzione del giudizio, attribuendo all’appellante una «espressa rinuncia al motivo d’appello».Contro tale decisione la lavoratriceha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi , ai quali l ’ Università ha resistito con tempestivo controricorso. L’INPS è rimasto intimato. La ricorrente ha depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data della camera di consigliofissata ai sensi degli artt.375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo , formulato a i sensi dell ’ art. 360 , comma 1, n. 3 , c.p.c. , la ricorrente denuncia «violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il giudicato, sancito dall’art. 112 c.p.c., degli artt. 346, 420, 434, 437 c.p.c., non avendo l’appellante rinunciato al motivo di appello sulla estinzione del giudizio». 1.1. La ricorrente nega di avere rinunciato all’appello contro la dichiarazione di estinzione del processo dichiarata dal tribunale e contesta alla corte territoriale di avere attribuito arbitrariamente valore di implicita rinuncia alla contestazione delquantum delle differenze retribut ive versate dall’ Università secondo quanto indicato dal citato art. 26, di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 2 del 2004, convertito dalla legge n. 63 del 2004. 2.Il second o motivo di ricorso denuncia , ai sensi de ll ’ art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., « omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata rinuncia al motivo di appello sull’estinzione del giudizio». 2.1.In sostanza, viene ripetuta la medesima censura del primo motivo, qualificando nei termini di un diverso vizio il medesimo errore di giudizio già addebitatoalla corte d’appello. 3. Il terzo motivodenuncia «violazione della legge n. 63 del 2004, art. 1, di conversione del d.l. n. 2 del 2004, emanata in applicazione della sentenza della Corte di Giustizia CE, della legge n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, in relazione all’art.2103 c.c. e all’art. 36 Cost. e delle sentenze della Corte di Giustizia CE del 26.6.2001 e del 18.7.2006. Violazione dell’art. 6 CEDU, come interpretati dalla Corte di Strasburgo, in rapporto agli artt. 111 e 116 Cost.». 3.1. Il motivo ripropone le ragioni di impugnazione della dichiarazione di estinzione del processo, che sono state disattese dalla corte d’appello, avendo ritenuto rinunciato il motivo d’appello. 4. Il quarto motivo si riferisce al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ed è così rubricato: «omess a pronuncia sul terzo,quinto, sesto e settimo motivo di appello. Nullità della sentenza». 5. Il quinto motivodenuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione degli artt. 414, 416, 420,434, 436 e 437 c.p.c., avendo i giudici autorizzato l’ingresso in giudizio del fatto nuovo del pagamento». 6. Infine, il sesto motivo contesta la condanna alla rifusione delle spese di lite, denunciando «violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.». 7. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere quindi accolto, il che comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinviodel processo alla corte d’appello per una nuova decisione,e l’assorbimento degli ulteriori motivi. 7.1. La corte salentina, con ragionamento doppiamente contraddittorio, ha innanzitutto attribuito all’appellante una «espressa rinuncia al motivo d’appello», pur descrivendo, semmai, una rinuncia implicita , asseritamente integrata dall’«esplicito richiamo al tema di decisione costituito non dall’applicazione tout court o meno del menzionato art. 26 in punto di estinzione dichiarata ma dei suoi effetti ». In secondo luogo,ha statuito il rigetto dell’appello come «conseguente» alla «conferma [ del ] la statuizione resa nel pregresso grado», mentre è evidente che , all’opposto, dovrebbe essere la conferma della sentenza conseguente al rigetto dell’appello (oppure, come avvenuto nel caso di specie, alla ritenuta rinuncia all’appello). 7.2. È comunque chiaroche, nella sentenza d e l giudice a quo, al la ritenuta rinuncia all’appello contro la dichiarazione di estinzione del processo in primo gradoè co rrispo sta un ’omessa pronuncia su que ll’appello , perché la rinuncia rende superflua una decisione sull’impugnazione rinunciata. E tale omessa pronuncia rappresenta un vizio della sentenza – per violazione dell’art. 112 c.p.c. – qualora risulti errata e ingiustificata la valutazione sulla intervenuta rinuncia. 7.3.Sotto questo profilo, ribadito che il riferimento nella sentenza a una «espressa rinunzia » appare del tutto inappropriato, non si vede quale base logica possa avere l’inferenza della implicitarinuncia all’appello dalla contestazione della correttezza de l l’importo erogato dall’Università in spontanea esecuzione di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, della legge n. 240 del 2010. Basti pensare che mettere in discussioneil quantum dell’importo erogato implica di per sé la richiesta di una decisione nel merito de lla domanda , il che contraddice insanabilmente l’ipotesi che l’appellante avesse inteso prestare acquiescenza alla decisione,meramente in rito , del giudice di primo grado.Non si tratta qui di stabilire se quella domandain appello fosse pertinente e ammissibile, ma soltanto di constatare che essa, non solo non può essere posta a fondamento di una ritenuta implicita rinuncia all’appello sull’estinzione, ma, anzi , è in contraddizione logica con l’ipotesi della rinuncia.7.4. Si aggiunga che parte ricorrente ha riportato uno stralcio della sua memoria autorizzata depositata in appello il 30.6.2016 – ovverosia della memoria in cui, secondo la sentenza impugnata, sarebbe contenuta la rinuncia al motivo d’appello – in cui è, al contrario, chiarissima ed esplicita la volontà di tenere ferma l’impugnazione nella sua integralità: «Sulla questione dell’estinzione, già si è detto nell’atto d’appello, a cui si rinvia per brevità. … Da qui l’impossibilità di applicare l’art. 26 della legge Gelmini sia in punto di equiparazione, sia in quello di estinzione del giudizio». 7.5. L’omessa pronuncia su un motivo d’appello è un error in procedendo, per violazione dell’art. 112 c.p.c., vizio riconducibile alla previsione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per l’accertamento del quale il giudice di legittimità è tenuto all’esame, altrimenti precluso, anche del contenuto degli atti del processo, essendo giudice del fatto processuale ( v., tra le più recenti, Cass. n. 29952/2022). È appena il caso di aggiungere che l’errato riferimento, nella rubrica del motivo di ricorso per cassazione, all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non rappresenta un ostacolo alla diversa qualificazione del vizio da parte del giudice e all’acco glimento dell’impugnazione ( v., per tutte, Cass. S.U. n. 17931/2013). 7.6. Conseguenza dell’accoglimento del ricorso contro l’omessa pronuncia in grado d’appello è la cassazione della sentenza, conrinvio ad altro giudice di pari grado perché decida sulla domanda rimasta inevasa . Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono pertanto assorbiti, perché concernono il possibile contenuto della decisione sul motivo d ’appello che è stata omessa per l’ errata affermazione della rinuncia di parte all’impugnazione.8. Si dà atto che la fondatezza de l ricors o rende inapplicabile la disciplina dettata, quanto al raddoppio del contributo unificato, dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbit i i rimanenti , cassa la sentenza impugnata in relazione al motiv o accolt o e rinvia alla Corte d’Appe