Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2006

ECLI:EU:C:2006:105
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 16 febbraio 2006 – [OSCURATO:SOCIETA] / [OSCURATO:PERSONA] (causa C-111/04 P) «Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) — Concorrenza — Intese — Accordo tra imprese — Prova della partecipazione di un’impresa a un’intesa»

1. Concorrenza — Intese — Delimitazione del mercato — [OSCURATO:PERSONA] [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)] (v. punti 30-31)

2. Concorrenza — Intese — Partecipazione di un’impresa ad un’iniziativa anticoncorrenziale [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)] (v. punto 48)

3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi —Valutazione erronea dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di prova — Esclusione, salvo in caso di snaturamento (art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punti 49, 62)

4. Concorrenza — Ammende — Importo — Riduzione dell’importo dell’ammenda in cambio di una collaborazione (regolamento del Consiglio n. 17, art. 15) (v. punto 91) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza 11 dicembre 2003 con cui il Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) ha respinto come infondato, nella causa T-61/99, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA], un ricorso volto ad ottenere l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9 dicembre 1998, relativa ad una procedura ai sensi dell’art. 85 del Trattato CE (IV/34.466 – Traghetti greci) [OSCURATO:PERSONA] ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.

Il ricorso incidentale di impugnazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee è respinto. [OSCURATO:SOCIETA] è condannata a sopportare il 90% delle spese. [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee è condannata a sopportare il 10% delle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 16 febbraio 2006 – [OSCURATO:SOCIETA] / [OSCURATO:PERSONA] (causa C-111/04 P) «Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) — Concorrenza — Intese — Accordo tra imprese — Prova della partecipazione di un’impresa a un’intesa» 1. Concorrenza — Intese — Delimitazione del mercato — [OSCURATO:PERSONA] [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)] (v. punti 30-31) 2. Concorrenza — Intese — Partecipazione di un’impresa ad un’iniziativa anticoncorrenziale [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)] (v. punto 48) 3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi —Valutazione erronea dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di prova — Esclusione, salvo in caso di snaturamento (art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punti 49, 62) 4. Concorrenza — Ammende — Importo — Riduzione dell’importo dell’ammenda in cambio di una collaborazione (regolamento del Consiglio n. 17, art. 15) (v. punto 91) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza 11 dicembre 2003 con cui il Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) ha respinto come infondato, nella causa T-61/99, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA], un ricorso volto ad ottenere l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9 dicembre 1998, relativa ad una procedura ai sensi dell’art. 85 del Trattato CE (IV/34.466 – Traghetti greci) [OSCURATO:PERSONA] ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto. Il ricorso incidentale di impugnazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee è respinto. [OSCURATO:SOCIETA] è condannata a sopportare il 90% delle spese. [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee è condannata a sopportare il 10% delle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2006 — Fons Iuris — Fons Iuris