Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:105
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 16 febbraio 2006 – [OSCURATO:SOCIETA] / [OSCURATO:PERSONA]
(causa C-111/04 P)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) — Concorrenza — Intese — Accordo tra imprese — Prova della partecipazione di un’impresa a un’intesa»
1.
Concorrenza — Intese — Delimitazione del mercato — [OSCURATO:PERSONA] [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)] (v. punti
30-31)
2.
Concorrenza — Intese — Partecipazione di un’impresa ad un’iniziativa anticoncorrenziale [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto
art. 81, n. 1, CE)] (v. punto 48)
3.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi —Valutazione erronea dei fatti — Irricevibilità — Controllo
da parte della Corte della valutazione degli elementi di prova — Esclusione, salvo in caso di snaturamento (art. 225 CE; Statuto
della Corte di giustizia, art. 58) (v. punti 49, 62)
4.
Concorrenza — Ammende — Importo — Riduzione dell’importo dell’ammenda in cambio di una collaborazione (regolamento del Consiglio
n. 17, art. 15) (v. punto 91)
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza 11 dicembre 2003 con cui il Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) ha respinto come infondato,
nella causa T-61/99, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA], un ricorso volto ad ottenere l’annullamento della decisione
della [OSCURATO:PERSONA] 9 dicembre 1998, relativa ad una procedura ai sensi dell’art. 85 del Trattato CE (IV/34.466 – Traghetti
greci)
[OSCURATO:PERSONA] ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.
Il ricorso incidentale di impugnazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee è respinto.
[OSCURATO:SOCIETA] è condannata a sopportare il 90% delle spese.
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee è condannata a sopportare il 10% delle spese.