Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 12589/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

BUNALE di SORVEGLIANZA di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento concui il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile, per assenza dellecondizioni di legge, la domanda di misura alternativa.Con unico motivo si deduce la mancata considerazione, pure a fronte di un residuopena superiore a quattro anni, di particolari situazioni di fatto (età avanzata, condizioni disalute) che avrebbero potuto dare luogo ad una misura alternativa “straordinaria”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.Ed invero la misura alternativa di cui discetta il ricorrente non è prevista dalla legge, inragione del limite di pena residua che - per l'affidamento in prova al servizio sociale - nonpuò essere superiore ai quattro anni.

Le particolari condizioni soggettive potranno essere –se del caso – oggetto di domanda di differimento della esecuzione, anche nelle forme dellacd. detenzione domiciliare in deroga (art. 47 ter comma 1 ter ord.pen.).Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUNALE di SORVEGLIANZA di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento concui il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile, per assenza dellecondizioni di legge, la domanda di misura alternativa.Con unico motivo si deduce la mancata considerazione, pure a fronte di un residuopena superiore a quattro anni, di particolari situazioni di fatto (età avanzata, condizioni disalute) che avrebbero potuto dare luogo ad una misura alternativa “straordinaria”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.Ed invero la misura alternativa di cui discetta il ricorrente non è prevista dalla legge, inragione del limite di pena residua che - per l'affidamento in prova al servizio sociale - nonpuò essere superiore ai quattro anni. Le particolari condizioni soggettive potranno essere –se del caso – oggetto di domanda di differimento della esecuzione, anche nelle forme dellacd. detenzione domiciliare in deroga (art. 47 ter comma 1 ter ord.pen.).Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12589/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris