CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23047/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 novembre 2022, il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame, decidendo sull'appello del Pubblico ministero, confermava il provvedimento con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare personale a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo 7 della rubrica (accogliendola in relazione ad altri capi). Le accuse mosse agli indagati erano quelle di avere, Pilla come commercialista, Romagnoli come avvocato, prima presentato all'amministratore della fallita srl [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], un soggetto, [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe svolto il ruolo di prestanome, e poi condotto le predette al fallimento omettendo di assolvere i debiti fiscali e contributivi. 1.1. Il Tribunale così motivava la sua decisione. Era stato lo stesso amministratore Donzelli ad adottare la strategia di proseguire l'attività, omettendo il pagamento dei debiti fiscali e contributivi, da anni, prima dell'intervento dei due indagati. Lo stesso Gip aveva affermato che non vi era prova che tale scelta fosse continuata con il concorso di Pilla e Romagnoli. Al più, poi, a Brogi e ai suoi consulenti Pilla e Romagnoli, poteva essere attribuito un ulteriore aumento del debito pari a circa 75.000 euro complessivi, così solo aggravando il dissesto, determinato anche da improvvide operazioni societarie. 2. Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nei confronti dei due indagati articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo complesso motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla esclusione del requisito della gravità indiziarla del concorso di Pilla e Romagnoli nel delitto contestato al capo 7 della rubrica (per il quale la cautela era stata applicata ai precedenti amministratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed al prestanome [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] aveva osservato come la sistematica omissione del pagamento di imposte e contributi fosse stata iniziata dal Donzelli e proseguita dal Brogi ma non vi erano elementi che consentissero di affermare che, nell'ultimo periodo, avessero concorso in tale condotta i consulenti Pilla e Romagnoli. Il Tribunale aveva condiviso tale opinione pur osservando che i due professionisti erano entrati in contatto con Donzelli prima del Brogi.In altra ordinanza il Tribunale, tuttavia, aveva ritenuto che sussistessero gravi indizi di colpevolezza del precedente commercialista della società, [OSCURATO:PERSONA]. Nel confermare il quadro indiziario relativo al Brogi, il Tribunale aveva affermato che questi faceva parte di una "squadra" che interveniva nel caso di società decotte per condurle al fallimento, ricoprendo il Brogi stesso il ruolo di prestanome, squadra i cui indispensabili componenti erano appunto Pilla e Romagnoli, che erano poi coloro che prendevano le decisioni. Il Tribunale non aveva poi considerato che Pilla e Romagnoli si erano avvicinati alla società non nell'ottobre 2018, un mese prima del fallimento, ma già a giugno 2018, qualche mese prima. Dalle conversazioni intercettate era emerso l'interessamento degli indagati alla conduzione della società al fallimento, discorrendo delle conseguenze penali a carico del Donzelli e del Brogi. Il curatore fallimentare aveva riferito come fosse anche a sua conoscenza che l'ultimo amministratore, [OSCURATO:PERSONA], fosse coadiuvato ed assistito dai professionisti Pilla e Romagnoli. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere sempre seguito i consigli di Romagnoli e Pilla. L'incarico di amministratore gli era stato offerto da Donzelli, che gli aveva presentato Pilla, mentre l'incarico a Romagnoli per la consulenza legale era stato lui a deciderlo. Non era peraltro in grado di prendere decisioni di gestione o di amministrazione, non avendo una preparazione professionale specifica. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che aveva lui nominato [OSCURATO:PERSONA] avendolo conosciuto come "temporary manager". Il suo commercialista Sacchetti gli aveva proposto di farlo affiancare da Pilla; a questi si era poi unito Romagnoli. Non conosceva i compensi dei professionisti. Il consulente tecnico del pm aveva osservato, considerando le fatture ammesse al passivo, come gli indagati avessero iniziato ad operare per la fallita a partire dal giugno 2018, in adempimento di incarichi professionali che nell'ottobre 2018 erano stati solo formalizzati. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al nesso di causalità, escluso dal Tribunale, fra l'omesso versamento delle imposte e dei contributi (dal luglio al novembre 2018) e l'aggravamento del dissesto. Il Tribunale l'aveva escluso osservando che altre erano state le cause del dissesto ed in particolare le operazioni societarie intraprese a partire dal 2014 a fronte del quale del tutto modesta era stata l'evasione consumata in quei pochi mesi del 2018.Il Tribunale aveva così dimenticato che la giurisprudenza di legittimità considera punibile ai sensi della citata norma anche il solo aggravamento del dissesto. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. I difensori degli indagati hanno entrambi richiesto la trattazione orale del ricorso della pubblica accusa ed il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha inviato memoria con la quale ha controdedotto sulle argomentazioni del ricorrente in ordine al capo 7 della rubrica. [OSCURATO:PERSONA] 1. In considerazione delle argomentazioni spese dal pubblico ministero nel ricorso occorre ricordare i limiti del giudizio di legittimità sulle misure di cautela personale. Già le Sezioni unite - con la sentenza n. 11 del 22/0312000, Audino, Rv. 215828 - avevano precisato che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Un orientamento interpretativo che era stato ribadite nelle successive pronunce delle Sezioni di cui si ricordano Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 e Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 in cui si è anche precisato che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza non consente al giudice di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 2. Alla luce di tali principi di diritto, pertanto, non è consentito a questa Corte quanto sollecitato dalla ricorrente pubblica accusa: la riconsiderazione degli elementi, ipoteticamente indizianti, che avrebbero dovuto condurre il Tribunale ad una diversa decisione, di conferma del presupposto della gravità indiziaria in relazione alle imputazioni per le quali aveva disposto la revoca della misura. Ciò avrebbe comportato, infatti, la totale revisione, non tanto nell'ordinanza impugnata e del suo appartato motivazionale (l'unico possibile oggetto, lo si ripete) del sindacato di legittimità (peraltro non solo in tema cautelare) ma dell'intro compendio indiziario per verificare la rispondenza dell'ordinanza stessa al medesimo, in tutte le sue parti e nel complesso. Una verifica che appartiene, invece, al giudice dell'appello (pur nei limiti del devoluto) e non certo al giudice della legittimità. Una verifica che, di conseguenza, non si estende certo a quel quadro che, nel prosieguo del processo, diventerà da indiziario a probatorio, trovando il proprio limite, appunto, nel mero esame della congruità logica interna all'ordinanza oggi impugnata (oltre che, ovviamente, allo stato degli atti, collocandosi nel contesto di un giudizio cautelare). 3. Da tutte le superiori premesse emerge così l'inammissibilità dei motivi di ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, non emergendo, dalla lettura della medesima, sui punti censurati, una manifesta illogicità della decisione. 3.1. Si è infatti compiuta, già nella prima parte della presente sentenza, una, seppure breve, rassegna delle ragioni per le quali, per il capo di imputazione oggi sottoposto al giudizio di legittimità, il Tribunale di Firenze aveva confermato il rigetto della misura, ragioni la cui non manifesta illogicità impedisce di approfondire ulteriormente il residuo (seppure, secondo l'accusa, ingente quadro indiziario rinvenibile negli atti di causa, peraltro non allegati al ricorso). La "strategia" adottata dalla società fallita, la srl [OSCURATO:PERSONA], dal suo amministratore Donzelli - la sistematica omissione del pagamenti dei debiti erariali e contributivi - era, da anni, al medesimo ascrivibile, ed era in atto ben prima dell'intervento nella stessa di Brogi, quale amministratore unico prima e poi liquidatore, e di Pilla e Romagnoli, quali consulenti. Che ne fosse stato chiamato a rispondere anche il Brogi stesso era conseguente, appunto, al ruolo da lui direttamente ricoperto di amministratore (seppure formale) della società. Che ne potessero essere ritenuti responsabili anche i due consulenti, Pilla e Romagnoli, era, invece, il dato da provare, che non poteva concretarsi nella mera affermazione che Brogi si sarebbe limitato a compiere gli atti da costoro decisi, dovendosi anche considerare che, nel caso di specie, la condotta consumata era omissiva e si inseriva in un solco già perfettamente tracciato negli anni precedenti. Peraltro, dalle dichiarazioni dello stesso Donzelli non appariva affatto che fossero stati i due odierni indagati a presentare Brogi al Dorizelli, così che non risulta scontato che questi ricevesse istruzioni dal Donzelli stesso - a cui doveva la nomina a liquidatore delle società - piuttosto che dagli altri coimputati, da Pilla e Romagnoli. Certo, è errata la considerazione del Tribunale del riesame, circa l'irrilevanza penale del mero aggravamento del dissesto (a causa del mancato pagamento degli oneri fiscali e contributivi anche nel periodo a ridosso della declaratoria del dissesto), posto che si è già avuto occasione di precisare che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aiggravannento di un dissesto già in atto, poichè la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sè reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189). Ma resta la già valutata non illogicità manifesta della motivazione del Tribunale in ordine all'assorbente questione della attribuibilità a Pilla e Romagnoli della condotta contestata. 4. Deve, pertanto, dichiar