CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18376/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE SORVEGLIANZA CATANZAROcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino, ritenendosi territorialmente incompetente a trattare il procedimento in materia di applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen. nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro il quale, in precedenza, si era già dichiarato incompetente, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen. 2. L'originaria declinatoria di competenza muoveva dalla constatazione che Fiarè, nel settembre 2018, ristretto nella casa circondariale di Torino, era stato rimesso in libertà in forza del provvedimento di rinvio dell'esecuzione della pena ex art. 684 cod. proc. pen., emesso dal magistrato di sorveglianza di Torino per gravissime esigenze di salute. Rientrato in [OSCURATO:PERSONA] di Ippona, luogo del domicilio, Fiarè si vedeva concedere, 111 dicembre 2018, dal Tribunale di sorveglianza di Torino il rinvio dell'esecuzione della pena nella forma della detenzione domiciliare, fino alla data dell'Il dicembre 2019. All'approssimarsi della scadenza di tale misura, il magistrato di sorveglianza di Catanzaro, su impulso di parte, aveva disposto in via provvisoria un nuovo rinvio dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare ex dell'art. 47-ter Ord. pen, trasmettendo al Tribunale gli atti per la ratifica del proprio provvedimento. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, investito di tale decisione, declinava la propria competenza territoriale invocando il principio della perpetuatio jurisdictionis, secondo cui la competenza territoriale, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta della misura alternativa alla detenzione o, comunque, all'atto dell'instaurazione del procedimento di sorveglianza, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione possa subire per evoluzione successiva, come statuito da Sez. 1, n. 51083 del 06/11/2013, Aiello, Rv. 25788601, che espressamente citava. La soluzione non è condivisa dal giudice rimettente, sul rilievo che la competenza debba determinarsi con riferimento alla situazione esistente al momento dell'instaurazione del nuovo procedimento di sorveglianza, avente a oggetto una nuova richiesta di misura alternativa alla detenzione, risalente al 7 dicembre 2019. In tale data Fiarè era domiciliato in un Comune sito nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio di sorveglianza di Catanzaro, tant'è che il magistrato di sorveglianza di quel Comune aveva adottato il provvedimento provvisorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, poiché dal rifiuto dei due giudici di procedere alla trattazione del procedimento consegue la stasi del medesimo, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l'affermazione della competenza a procedere del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, che per primo l'ha declinata. 3. A norma dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., la competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene, quando l'interessato non è detenuto o internato, e se la legge non dispone diversamente, al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato stesso ha la residenza o il domicilio. In forza del principio della perpetuati° jurisdictionis, la competenza territoriale così definita, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta della misura alternativa alla detenzione, o comunque all'atto dell'instaurazione del procedimento di sorveglianza, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione possa subire per evoluzione successiva (Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, Iorio, Rv. 275317-01; Sez. 1, n. 1137 del 24/11/2009, dep. 2010, confl. comp. in proc. Savino, Rv. 245948-01; Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004, dep. 2005, confl. comp. in proc. Iannuzzi, Rv. 230544-01). 4. Ciò posto, è pacifico che Fiarè - all'atto della richiesta della nuova misura alternativa alla detenzione (diversa da quella, a termine e in imminente scadenza, concessa dal Tribunale di Torino a norma dell'art. 47 -ter, comma 1 -ter Ord. pen.) - si trovasse domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] di Ippona, nel territorio dell'Ufficio di sorveglianza di Catanzaro. Quest'ultimo è stato, dunque, ritualmente investito della nuova istanza e, difatti, il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha correttamente adottato il provvedimento provvisorio di concessione del rinvio dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 -ter Ord. pen, successivamente investendo il locale Tribunale di sorveglianza. Quest'ultimo è, dunque, funzionalmente e inderogabilmente tenuto ad adottare la decisione definitiva di accoglimento ovvero di rigetto della domanda provvisoriamente accolta. Il richiamo, svolto dal giudice rimettente al fine di motivare la propria incompetenza, al principio della perpetuati° jurisdictionis non è qui pertinente, trattandosi - come si è detto - di una nuova richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena, formulata dal Fiarè in prossimità della scadenza di quella concessa dal Tribunale di sorveglianza di Torino, mentre già si trovava domiciliato nel territorio dell'Ufficio di sorveglianza di Catanzaro. Affermata la competenza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, gli atti devono ad esso essere immediatamente trasmessi per l'ulteriore corso del procedimento. P.Q.M. decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 31/03/2022 Il Consigliere esten