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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42627/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO, che si è riportata alla memoria difensiva già depositata a mezzo pec del 4.9.23, concludendo per il rigetto del ricorso come da conclusioni che ha depositato unitamente alla nota spese. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La pronunzia impugnata è stata deliberata il 4 novembre 2022 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la condanna — anche agli effetti civili — di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, quale amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Livorno il 7 maggio 2015, mentre ha assolto, per non aver commesso il fatto, l'altro amministratore, [OSCURATO:PERSONA].

A rispondere dei reati era chiamato anche il liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado e oggi non ricorrente.

2. Avverso detta sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 210 cod. proc. pen. e vizio di motivazione e riguarda la valutazione, svolta dai Giudici di merito, della testimonianza del liquidatore della società fallita [OSCURATO:PERSONA], laddove questi aveva accusato il ricorrente di avere svolto, anche dopo la sua nomina a liquidatore, il ruolo di amministratore di fatto della fallita.

Il contributo eteroaccusatorio di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato malamente valutato dai Giudici di merito, che non avrebbero svolto un vaglio di credibilità soggettiva e di attendibilità del suo narrato e non avrebbero verificato l'esistenza di riscontri, ancorché dovesse trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 210 cod. proc. pen.

A sostegno del suo assunto, il ricorrente segnala che il suo accusatore, con le sue dichiarazioni, si era garantito la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti e l'esclusione della recidiva specifica che gli era contestata.

La dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] circa la simulazione della consegna della documentazione contabile della società — aggiunge il ricorrente — sarebbe smentita dalla testimonianza del commercialista Garzelli.

L'affiancamento di [OSCURATO:PERSONA] da parte di Puhar quando il primo si era recato dal commercialista della [OSCURATO:SOCIETA]. e dal curatore — prosegue il ricorso — non avrebbe un rilievo confermativo delle sue accuse; nel primo caso, il commercialista non era riuscito a contattare [OSCURATO:PERSONA] e si era rivolto al ricorrente per rintracciarlo; nel secondo caso, l'imputato aveva ritenuto corretto, vista la sua qualità di socio, accompagnare [OSCURATO:PERSONA] per esporre le pregresse vicissitudini societarie.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva e riguarda la conferma della condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Lamenta il ricorrente che sia stata travisata la dichiarazione del curatore, che, contrariamente a quanto si legge in sentenza, aveva ricevuto la documentazione contabile della società, contenuta in quattro o cinque scatoloni.

Al più si potrebbe sostenere, confrontando le dichiarazioni del commercialista Garzelli e quelle del curatore, che non tutta la documentazione consegnata dal primo sia giunta al secondo.

La sentenza impugnata — prosegue il ricorrente — avrebbe disatteso gli insegnamenti di questa Corte in tema di coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, limitandosi a riportare le condotte tenute quanto alle scritture, ma senza evidenziare gli indicatori della volontà richiesta nel caso di bancarotta fraudolenta documentale generica ovvero specifica.

Il ricorrente, prosegue sostenendo che vi sarebbe la prova diretta di un finanziamento soci di 25.000 euro e la prova indiretta di analogo finanziamento per 90.000 euro, il che smentirebbe l'intento fraudolento dell'imputato.

2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta mancanza e contraddittorietà della motivazione avuto riguardo alla quantificazione della provvisionale in 10.000 euro, erroneamente parametrata alla perdita di esercizio e non, come sarebbe stato corretto, all'entità della somma sottratta ed al danno derivato dalla bancarotta fraudolenta documentale, che non era stato provato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso — con cui la parte lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta affidabilità del suo accusatore [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva indicato quale amministratore di fatto della fallita — è inammissibile in quanto non vi era corrispondente motivo di appello.

Se è vero, infatti, che il gravame di merito contestava la ritenuta qualità di amministratore di fatto della fallita del ricorrente, è altrettanto vero che tale doglianza era fondata non già sulla violazione dell'art. 210 cod. proc. pen. e, più in generale, sull'affidabilità del contributo del liquidatore, ma sulla insufficienza degli elementi raccolti a sostenere la tesi del ruolo gestorio del Puhar all'interno della società.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).

2. Il secondo motivo di ricorso — che concerne il capo della sentenza impugnata relativo alla bancarotta fraudolenta documentale — è inammissibile in quanto strutturato intorno ad un presunto travisamento della prova delle dichiarazioni del curatore, nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto che questi avesse negato di avere ricevuto le scritture contabili della società.

Ebbene, il motivo non è ammissibile in quanto, anche in questo caso, manca il corrispondente motivo di appello; la sentenza di primo grado, infatti, aveva chiaramente affermato, in più punti, che il curatore aveva negato la ricezione della documentazione contabile della società, il che avrebbe imposto di sottoporre al Giudice di appello questo tema, chiedendo una verifica della testimonianza del curatore, verifica che non è stata specificamente invocata, essendosi sottolineato solo un contrasto tra la deposizione del curatore e quella del commercialista.

Ragioni analoghe conducono a reputare inammissibile la doglianza che concerne il coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, non attinto ad uno specifico motivo di appello.

3. Il terzo motivo di ricorso — laddove la parte censura la determinazione del quantum della provvisionale — è inammissibile in quanto tale statuizione non può essere oggetto di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G., Rv. 261536).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

La Corte deve altresì condannare il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado, da devolversi a favore dell'Erario in quanto la parte beneficiaria è ammessa al patrocinio statuale, spese la cui liquidazione compete alla Corte di appello di Firenze.

A quest'ultimo riguardo, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760, hanno sancito il principio secondo cui, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Firenze con separato decreto di pagamento ai sensi d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO, che si è riportata alla memoria difensiva già depositata a mezzo pec del 4.9.23, concludendo per il rigetto del ricorso come da conclusioni che ha depositato unitamente alla nota spese. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La pronunzia impugnata è stata deliberata il 4 novembre 2022 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la condanna — anche agli effetti civili — di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, quale amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Livorno il 7 maggio 2015, mentre ha assolto, per non aver commesso il fatto, l'altro amministratore, [OSCURATO:PERSONA]. A rispondere dei reati era chiamato anche il liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado e oggi non ricorrente. 2. Avverso detta sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 210 cod. proc. pen. e vizio di motivazione e riguarda la valutazione, svolta dai Giudici di merito, della testimonianza del liquidatore della società fallita [OSCURATO:PERSONA], laddove questi aveva accusato il ricorrente di avere svolto, anche dopo la sua nomina a liquidatore, il ruolo di amministratore di fatto della fallita. Il contributo eteroaccusatorio di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato malamente valutato dai Giudici di merito, che non avrebbero svolto un vaglio di credibilità soggettiva e di attendibilità del suo narrato e non avrebbero verificato l'esistenza di riscontri, ancorché dovesse trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 210 cod. proc. pen. A sostegno del suo assunto, il ricorrente segnala che il suo accusatore, con le sue dichiarazioni, si era garantito la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti e l'esclusione della recidiva specifica che gli era contestata. La dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] circa la simulazione della consegna della documentazione contabile della società — aggiunge il ricorrente — sarebbe smentita dalla testimonianza del commercialista Garzelli. L'affiancamento di [OSCURATO:PERSONA] da parte di Puhar quando il primo si era recato dal commercialista della [OSCURATO:SOCIETA]. e dal curatore — prosegue il ricorso — non avrebbe un rilievo confermativo delle sue accuse; nel primo caso, il commercialista non era riuscito a contattare [OSCURATO:PERSONA] e si era rivolto al ricorrente per rintracciarlo; nel secondo caso, l'imputato aveva ritenuto corretto, vista la sua qualità di socio, accompagnare [OSCURATO:PERSONA] per esporre le pregresse vicissitudini societarie. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva e riguarda la conferma della condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Lamenta il ricorrente che sia stata travisata la dichiarazione del curatore, che, contrariamente a quanto si legge in sentenza, aveva ricevuto la documentazione contabile della società, contenuta in quattro o cinque scatoloni. Al più si potrebbe sostenere, confrontando le dichiarazioni del commercialista Garzelli e quelle del curatore, che non tutta la documentazione consegnata dal primo sia giunta al secondo. La sentenza impugnata — prosegue il ricorrente — avrebbe disatteso gli insegnamenti di questa Corte in tema di coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, limitandosi a riportare le condotte tenute quanto alle scritture, ma senza evidenziare gli indicatori della volontà richiesta nel caso di bancarotta fraudolenta documentale generica ovvero specifica. Il ricorrente, prosegue sostenendo che vi sarebbe la prova diretta di un finanziamento soci di 25.000 euro e la prova indiretta di analogo finanziamento per 90.000 euro, il che smentirebbe l'intento fraudolento dell'imputato. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta mancanza e contraddittorietà della motivazione avuto riguardo alla quantificazione della provvisionale in 10.000 euro, erroneamente parametrata alla perdita di esercizio e non, come sarebbe stato corretto, all'entità della somma sottratta ed al danno derivato dalla bancarotta fraudolenta documentale, che non era stato provato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — con cui la parte lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta affidabilità del suo accusatore [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva indicato quale amministratore di fatto della fallita — è inammissibile in quanto non vi era corrispondente motivo di appello. Se è vero, infatti, che il gravame di merito contestava la ritenuta qualità di amministratore di fatto della fallita del ricorrente, è altrettanto vero che tale doglianza era fondata non già sulla violazione dell'art. 210 cod. proc. pen. e, più in generale, sull'affidabilità del contributo del liquidatore, ma sulla insufficienza degli elementi raccolti a sostenere la tesi del ruolo gestorio del Puhar all'interno della società. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). 2. Il secondo motivo di ricorso — che concerne il capo della sentenza impugnata relativo alla bancarotta fraudolenta documentale — è inammissibile in quanto strutturato intorno ad un presunto travisamento della prova delle dichiarazioni del curatore, nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto che questi avesse negato di avere ricevuto le scritture contabili della società. Ebbene, il motivo non è ammissibile in quanto, anche in questo caso, manca il corrispondente motivo di appello; la sentenza di primo grado, infatti, aveva chiaramente affermato, in più punti, che il curatore aveva negato la ricezione della documentazione contabile della società, il che avrebbe imposto di sottoporre al Giudice di appello questo tema, chiedendo una verifica della testimonianza del curatore, verifica che non è stata specificamente invocata, essendosi sottolineato solo un contrasto tra la deposizione del curatore e quella del commercialista. Ragioni analoghe conducono a reputare inammissibile la doglianza che concerne il coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, non attinto ad uno specifico motivo di appello. 3. Il terzo motivo di ricorso — laddove la parte censura la determinazione del quantum della provvisionale — è inammissibile in quanto tale statuizione non può essere oggetto di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G., Rv. 261536). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). La Corte deve altresì condannare il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado, da devolversi a favore dell'Erario in quanto la parte beneficiaria è ammessa al patrocinio statuale, spese la cui liquidazione compete alla Corte di appello di Firenze. A quest'ultimo riguardo, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760, hanno sancito il principio secondo cui, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Firenze con separato decreto di pagamento ai sensi d
Sentenza Cassazione n. 42627/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris