Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12817/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

U.I. 047LKRC) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione ex art. 629-bis cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 13/09/2024, passata in giudicato il 13/12/2024, di condanna - per il reato di cui all'art. 699 cod. pen. - alla pena di anni uno e mesi sei di arresto, oltre spese processuali, con confisca e distruzione di quanto in sequestro.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge ex art. 606,comma 1, lett. b),cod. proc. pen., quanto alla pronuncia di inammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato, come desumibile dalla notifica al condannato dell'ordine di esecuzione, con contestuale sospensione della carcerazione, del 10/04/2024, ad opera della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia.

Il ricorrente è venuto a conoscenza per la prima volta, all'atto dell'effettuazione di tale notifica, dell'esistenza della sopra detta sentenza di condanna emessa a suo carico; il termine utile per la proposizione dell'istanza di rescissione del giudicato - pari a trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento del quale si intende domandare la rescissione - deve pertanto ritenersi rispettato.

2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata inosservanza ed erronea applicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., quanto alla pronuncia di inammissibilità dell'istanza di remissione nei termini per proporre appello, formulata in via subordinata dal condannato, in quanto la Corte di appello - male interpretando la norma di cui all'art. 175 comma 4 cod. proc. pen. - ha ritenuto la propria incompetenza a decidere rispetto a tale richiesta.

La sentenza del Tribunale di Civitavecchia è stata conosciuta dal ricorrente solo in data 01/04/2025, successivamente alla notifica dell'ordine di carcerazione con contestuale sospensione.

2.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio rilevante ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, riguardo al mancato riconoscimento della impossibilità di conoscere e partecipare al processo dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, oltre che di comunicare con il proprio difensore.

Si trova allegato al ricorso, infatti, l'ordine di 2espulsione adottato, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], dal Prefetto di Roma, unitamente a documentazione attestante la detenzione in Inghilterra del ricorrente e copia del biglietto aereo che lo riportava in territorio nazionale; il tutto prova quale sia la data del rientro in Italia del ricorrente.

Trattasi di circostanze che, evidentemente, hanno impedito al [OSCURATO:PERSONA] di partecipare al processo a suo carico e, in seguito, di proporre gravame avverso la sentenza di condanna.

2.4. La difesa ha anche depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen., alla quale ha allegato una dichiarazione sottoscritta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], confermativa del fatto che il ricorrente è stato detenuto in istituto di pena in Inghilterra dal 26 luglio 2024 al 17 dicembre 2024.

In ragione di ciò, [OSCURATO:PERSONA] non è stato nelle condizioni di comunicare con il proprio difensore, né di partecipare al processo in relazione al quale è stata chiesta, in seguito, la rescissione del giudicato e nemmeno, infine, è stato in grado di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, rispetto alla quale è stata domandata, in via subordinata, la restituzione in termini per proporre appello.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Integrando la sintesi contenuta in parte espositiva, può dirsi che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato - con sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 13/09/2024, passata in giudicato il 13/12/2024 - alla pena di anni uno e mesi sei di arresto per il reato di cui all'art. 699 cod. pen.

Ha proposto richiesta di rescissione o, in via subordinata, di restituzione in termini per proporre appello, sostenendo di aver avuto conoscenza dell'esistenza di tale sentenza solo una volta ricevuta la notifica dell'ordine di carcerazione con sospensione (oss4 ,)sarebbe restato ignaro dello svolgimento del processo a suo carico, in quanto dapprima espulso dall'Italia e, in seguito, detenuto presso un istituto penitenziar in [OSCURATO:PERSONA]).

L'istanza di rescissione - o, in via subordinata, di restituzione nei termini per proporre appello - è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Roma, sul presupposto della sua tardività, ossia per non esser stato rispettato il termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza oggetto della domanda stessa, di cui all'art. 629-bis comma 2 cod. proc. pen.

È anche utile precisare come [OSCURATO:PERSONA] abbia dichiarato, nell'istanza di rescissione, di aver avuto notizia dell'esistenza del processo a suo carico 3nell'anno 2022 e, dunque, di aver eletto, all'epoca, domicilio per le notificazioni; la richiesta di rescissione del giudicato proseguiva affermando, testualmente, che "Successivamente con diligenza e puntualità il prevenuto ha sempre mantenuto i contatti con il sottoscritto avv. [OSCURATO:PERSONA], in attesa della celebrazione del processo".

La sentenza oggetto di richiesta, inoltre, risale al 13/9/2024; [OSCURATO:PERSONA] risulta esser stato espulso dall'Italia il [OSCURATO:DATA_NASCITA]„ Stando a quanto affermato dalla difesa, infine, nel luglio del 2024 il ricorrente sarebbe stato arrestato in Inghilterra.

Sostiene il difensore, allora, di avere da quel momento ripetutamente provato a rintracciare il cliente, nei luoghi che erano a lui noti, ovviamente senza ottenere risultato alcuno.

Può reputarsi pacificamente acclarato, quindi, che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto notizia dell'esistenza del processo a suo carico - per esser stato regolarmente notificato il decreto di citazione a giudizio - e che abbia mantenuto a lungo contatti con il difensore.

3. Preliminare a ogni considerazione in ordine alla possibile accoglibilità dell'istanza di rescissione, però, è la valutazione circa la fondatezza della conclusione alla quale è pervenuta la Corte di appello, laddove ha dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di rescissione del giudicato (si tratta della questione posta a mezzo del primo motivo di ricorso, la cui fondatezza esplica un effetto di assorbimento sulle censure ulteriori).

E infatti, il già citato ordine di esecuzione è del 26/03/2025 ed è stato notificato all'interessato il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l'istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen. è del 10/04/2025 e - stando a quanto affermato dalla Corte territoriale - è stata depositata lo stesso giorno (id est, entro i trenta giorni dalla notifica dell'ordine suddetto).

La conclusione in termini di inammissibilità scaturisce, sostanzialmente, dalla retrodatazione della sicura conoscenza dell'esistenza della sentenza di condanna, ossia dalla decisione - in sede di esame dell'ammissibilità, ossia già in un momento riservato a un vaglio del tutto preliminare - proprio del tema che rappresentava l'oggetto stesso dell'istanza di rescissione.

3.1. Si è dunque venuta a creare, nel provvedimento impugnato, una sorta di cortocircuito logico, atteso che si è operata una impropria commistione concettuale, fra due piani fra loro successivi, uno essendo di carattere prodromico, oltre che logicamente distinti.

Il primo profilo è, infatti, quello della eventuale fondatezza dell'istanza di rescissione ex art. 629-bis primo comma cod. proc. pen., che postula l'emersione di prova in punto di erroneità della declaratoria di assenza, a carico del condannato e, correlativamente, in punto di impossibilità - per quest'ultimo - di proporre impugnazione; profilo da tenere nettamente separato, invece, è quello che si situa a monte e che ha veste di questione preliminare, inerendo esso al rispetto del termine di trenta giorni, al 4quale occorre attenersi in vista della proposizione dell'istanza stessa di rescissione.

Quest'ultimo esige, infatti, la ricorrenza di due requisiti, uno di carattere formale (l'istanza deve esser proposta personalmente dall'interessato, ovvero da difensore munito di specifica procura) e l'altro di tenore cronologico (l'istanza deve essere formulata entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'esistenza della sentenza).

In termini ancor più chiari: l'oggetto dell'istanza di rescissione è proprio l'accertamento in ordine alla conoscenza del processo; tale aspetto - secondo logica - impedisce che possa farsi riferimento direttamente alla data di emissione della sentenza, in quanto il suddetto termine di trenta giorni, in tal caso, risulterebbe immancabilmente superato.

3.2. Nella concreta vicenda, si dispone di un dato oggettivo e di univoca significazione, che è rappresentato dall'avvenuta notifica dell'ordine di esecuzione; tale elemento documentalmente sicuro - e incontroverso in atti - segna il momento in cui l'interessato, incontestabilmente, ha avuto notizia dell'esistenza della sentenza a suo carico.

La contestazione, da parte del ricorrente, in merito alla pregressa conoscenza dell'esistenza della sentenza di condanna a suo carico, al contrario, costituisce proprio l'oggetto stesso del giudizio di rescissione.

Dalla sopra individuata data, coincidente con la certa conoscenza della sentenza di condanna, deve esser fatto decorrere il termine di trenta giorni, entro cui è possibile proporre l'istanza di rescissione, sotto comminatoria di inammissibilità.

La lettura della norma fatta dalla Corte territoriale, in definitiva, vanifica la funzione stessa dell'istituto della rescissione.

Occorre invece prendere in considerazione l'esistenza di una data certa, processualmente acquisita; da tale data parte il termine di trenta giorni utili per domandare la rescissione e - in caso di vano superamento di tale termine - l'istanza stessa diviene inammissibile perché tardiva.

Solo una volta che risulterà positivamente superato tale vaglio di ammissibilità, si potrà valutare il merito dell'istanza.

Nella giurisprudenza di legittimità, su tale specifica tematica, si veda Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025, Esposito, Rv. 287945 - 01, a mente della quale: «In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza, non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, anche a seguito della novellazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., mediante la sostituzione della locuzione "sentenza" a quella "procedimento" in precedenza utilizzata, disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150» (veniva in rilievo, in tal 5caso, una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella ora sottoposta al vaglio di questo Collegio, nella quale è stata poi giudicata immune da censure la decisione che aveva fatto decorrere il termine per la proposizione della richiesta dalla notifica dell'ordine di esecuzione del provvedimento di unificazione delle pene, comprendente anche la sentenza oggetto dell'istanza di rescissione).

3.3. Non può non essere incidentalmente sottolineato, infine, l'errore nel quale è incorsa la Corte distrettuale, laddove si è ritenuta non competente a conoscere della richiesta presentata dall'interessato in via subordinata, volta alla restituzione nel termine per proporre gravame, sul presupposto che tale richiesta fosse da inoltrare al giudice dell'esecuzione (trattasi della doglianza introdotta mediante il terzo motivo della presente impugnazione).

È sufficiente, infatti, richiamare il dato normativo ricavabile dall'art. 175 comma 4 cod. proc. pen., che stabilisce quanto segue: «Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa.

Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione» (per le conseguenze ricollegabili a una pronuncia di restituzione in termini adottata da giudice funzionalmente non competente, si veda, in motivazione, Sez. 5, n. 1206 del 20/11/2020, dep. 2021, Martincigh, Rv. 280749 - 01; si vedano anche Sez. 1, n. 17053 del 2/4/2012, Tomaselli, Rv. 252928; Sez. 6, n. 3181 del 22/10/1998, Vespero, Rv. 212018; cfr. anche, sotto diverso aspetto, Sez. 4, n. 29246 del 18/6/2013, Portokalski, Rv. 255464).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla l'ordinan P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U.I. 047LKRC) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione ex art. 629-bis cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 13/09/2024, passata in giudicato il 13/12/2024, di condanna - per il reato di cui all'art. 699 cod. pen. - alla pena di anni uno e mesi sei di arresto, oltre spese processuali, con confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge ex art. 606,comma 1, lett. b),cod. proc. pen., quanto alla pronuncia di inammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato, come desumibile dalla notifica al condannato dell'ordine di esecuzione, con contestuale sospensione della carcerazione, del 10/04/2024, ad opera della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia. Il ricorrente è venuto a conoscenza per la prima volta, all'atto dell'effettuazione di tale notifica, dell'esistenza della sopra detta sentenza di condanna emessa a suo carico; il termine utile per la proposizione dell'istanza di rescissione del giudicato - pari a trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento del quale si intende domandare la rescissione - deve pertanto ritenersi rispettato. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata inosservanza ed erronea applicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., quanto alla pronuncia di inammissibilità dell'istanza di remissione nei termini per proporre appello, formulata in via subordinata dal condannato, in quanto la Corte di appello - male interpretando la norma di cui all'art. 175 comma 4 cod. proc. pen. - ha ritenuto la propria incompetenza a decidere rispetto a tale richiesta. La sentenza del Tribunale di Civitavecchia è stata conosciuta dal ricorrente solo in data 01/04/2025, successivamente alla notifica dell'ordine di carcerazione con contestuale sospensione. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio rilevante ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, riguardo al mancato riconoscimento della impossibilità di conoscere e partecipare al processo dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, oltre che di comunicare con il proprio difensore. Si trova allegato al ricorso, infatti, l'ordine di 2espulsione adottato, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], dal Prefetto di Roma, unitamente a documentazione attestante la detenzione in Inghilterra del ricorrente e copia del biglietto aereo che lo riportava in territorio nazionale; il tutto prova quale sia la data del rientro in Italia del ricorrente. Trattasi di circostanze che, evidentemente, hanno impedito al [OSCURATO:PERSONA] di partecipare al processo a suo carico e, in seguito, di proporre gravame avverso la sentenza di condanna. 2.4. La difesa ha anche depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen., alla quale ha allegato una dichiarazione sottoscritta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], confermativa del fatto che il ricorrente è stato detenuto in istituto di pena in Inghilterra dal 26 luglio 2024 al 17 dicembre 2024. In ragione di ciò, [OSCURATO:PERSONA] non è stato nelle condizioni di comunicare con il proprio difensore, né di partecipare al processo in relazione al quale è stata chiesta, in seguito, la rescissione del giudicato e nemmeno, infine, è stato in grado di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, rispetto alla quale è stata domandata, in via subordinata, la restituzione in termini per proporre appello. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Integrando la sintesi contenuta in parte espositiva, può dirsi che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato - con sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 13/09/2024, passata in giudicato il 13/12/2024 - alla pena di anni uno e mesi sei di arresto per il reato di cui all'art. 699 cod. pen. Ha proposto richiesta di rescissione o, in via subordinata, di restituzione in termini per proporre appello, sostenendo di aver avuto conoscenza dell'esistenza di tale sentenza solo una volta ricevuta la notifica dell'ordine di carcerazione con sospensione (oss4 ,)sarebbe restato ignaro dello svolgimento del processo a suo carico, in quanto dapprima espulso dall'Italia e, in seguito, detenuto presso un istituto penitenziar in [OSCURATO:PERSONA]). L'istanza di rescissione - o, in via subordinata, di restituzione nei termini per proporre appello - è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Roma, sul presupposto della sua tardività, ossia per non esser stato rispettato il termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza oggetto della domanda stessa, di cui all'art. 629-bis comma 2 cod. proc. pen. È anche utile precisare come [OSCURATO:PERSONA] abbia dichiarato, nell'istanza di rescissione, di aver avuto notizia dell'esistenza del processo a suo carico 3nell'anno 2022 e, dunque, di aver eletto, all'epoca, domicilio per le notificazioni; la richiesta di rescissione del giudicato proseguiva affermando, testualmente, che "Successivamente con diligenza e puntualità il prevenuto ha sempre mantenuto i contatti con il sottoscritto avv. [OSCURATO:PERSONA], in attesa della celebrazione del processo". La sentenza oggetto di richiesta, inoltre, risale al 13/9/2024; [OSCURATO:PERSONA] risulta esser stato espulso dall'Italia il [OSCURATO:DATA_NASCITA]„ Stando a quanto affermato dalla difesa, infine, nel luglio del 2024 il ricorrente sarebbe stato arrestato in Inghilterra. Sostiene il difensore, allora, di avere da quel momento ripetutamente provato a rintracciare il cliente, nei luoghi che erano a lui noti, ovviamente senza ottenere risultato alcuno. Può reputarsi pacificamente acclarato, quindi, che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto notizia dell'esistenza del processo a suo carico - per esser stato regolarmente notificato il decreto di citazione a giudizio - e che abbia mantenuto a lungo contatti con il difensore. 3. Preliminare a ogni considerazione in ordine alla possibile accoglibilità dell'istanza di rescissione, però, è la valutazione circa la fondatezza della conclusione alla quale è pervenuta la Corte di appello, laddove ha dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di rescissione del giudicato (si tratta della questione posta a mezzo del primo motivo di ricorso, la cui fondatezza esplica un effetto di assorbimento sulle censure ulteriori). E infatti, il già citato ordine di esecuzione è del 26/03/2025 ed è stato notificato all'interessato il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l'istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen. è del 10/04/2025 e - stando a quanto affermato dalla Corte territoriale - è stata depositata lo stesso giorno (id est, entro i trenta giorni dalla notifica dell'ordine suddetto). La conclusione in termini di inammissibilità scaturisce, sostanzialmente, dalla retrodatazione della sicura conoscenza dell'esistenza della sentenza di condanna, ossia dalla decisione - in sede di esame dell'ammissibilità, ossia già in un momento riservato a un vaglio del tutto preliminare - proprio del tema che rappresentava l'oggetto stesso dell'istanza di rescissione. 3.1. Si è dunque venuta a creare, nel provvedimento impugnato, una sorta di cortocircuito logico, atteso che si è operata una impropria commistione concettuale, fra due piani fra loro successivi, uno essendo di carattere prodromico, oltre che logicamente distinti. Il primo profilo è, infatti, quello della eventuale fondatezza dell'istanza di rescissione ex art. 629-bis primo comma cod. proc. pen., che postula l'emersione di prova in punto di erroneità della declaratoria di assenza, a carico del condannato e, correlativamente, in punto di impossibilità - per quest'ultimo - di proporre impugnazione; profilo da tenere nettamente separato, invece, è quello che si situa a monte e che ha veste di questione preliminare, inerendo esso al rispetto del termine di trenta giorni, al 4quale occorre attenersi in vista della proposizione dell'istanza stessa di rescissione. Quest'ultimo esige, infatti, la ricorrenza di due requisiti, uno di carattere formale (l'istanza deve esser proposta personalmente dall'interessato, ovvero da difensore munito di specifica procura) e l'altro di tenore cronologico (l'istanza deve essere formulata entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'esistenza della sentenza). In termini ancor più chiari: l'oggetto dell'istanza di rescissione è proprio l'accertamento in ordine alla conoscenza del processo; tale aspetto - secondo logica - impedisce che possa farsi riferimento direttamente alla data di emissione della sentenza, in quanto il suddetto termine di trenta giorni, in tal caso, risulterebbe immancabilmente superato. 3.2. Nella concreta vicenda, si dispone di un dato oggettivo e di univoca significazione, che è rappresentato dall'avvenuta notifica dell'ordine di esecuzione; tale elemento documentalmente sicuro - e incontroverso in atti - segna il momento in cui l'interessato, incontestabilmente, ha avuto notizia dell'esistenza della sentenza a suo carico. La contestazione, da parte del ricorrente, in merito alla pregressa conoscenza dell'esistenza della sentenza di condanna a suo carico, al contrario, costituisce proprio l'oggetto stesso del giudizio di rescissione. Dalla sopra individuata data, coincidente con la certa conoscenza della sentenza di condanna, deve esser fatto decorrere il termine di trenta giorni, entro cui è possibile proporre l'istanza di rescissione, sotto comminatoria di inammissibilità. La lettura della norma fatta dalla Corte territoriale, in definitiva, vanifica la funzione stessa dell'istituto della rescissione. Occorre invece prendere in considerazione l'esistenza di una data certa, processualmente acquisita; da tale data parte il termine di trenta giorni utili per domandare la rescissione e - in caso di vano superamento di tale termine - l'istanza stessa diviene inammissibile perché tardiva. Solo una volta che risulterà positivamente superato tale vaglio di ammissibilità, si potrà valutare il merito dell'istanza. Nella giurisprudenza di legittimità, su tale specifica tematica, si veda Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025, Esposito, Rv. 287945 - 01, a mente della quale: «In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza, non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, anche a seguito della novellazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., mediante la sostituzione della locuzione "sentenza" a quella "procedimento" in precedenza utilizzata, disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150» (veniva in rilievo, in tal 5caso, una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella ora sottoposta al vaglio di questo Collegio, nella quale è stata poi giudicata immune da censure la decisione che aveva fatto decorrere il termine per la proposizione della richiesta dalla notifica dell'ordine di esecuzione del provvedimento di unificazione delle pene, comprendente anche la sentenza oggetto dell'istanza di rescissione). 3.3. Non può non essere incidentalmente sottolineato, infine, l'errore nel quale è incorsa la Corte distrettuale, laddove si è ritenuta non competente a conoscere della richiesta presentata dall'interessato in via subordinata, volta alla restituzione nel termine per proporre gravame, sul presupposto che tale richiesta fosse da inoltrare al giudice dell'esecuzione (trattasi della doglianza introdotta mediante il terzo motivo della presente impugnazione). È sufficiente, infatti, richiamare il dato normativo ricavabile dall'art. 175 comma 4 cod. proc. pen., che stabilisce quanto segue: «Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione» (per le conseguenze ricollegabili a una pronuncia di restituzione in termini adottata da giudice funzionalmente non competente, si veda, in motivazione, Sez. 5, n. 1206 del 20/11/2020, dep. 2021, Martincigh, Rv. 280749 - 01; si vedano anche Sez. 1, n. 17053 del 2/4/2012, Tomaselli, Rv. 252928; Sez. 6, n. 3181 del 22/10/1998, Vespero, Rv. 212018; cfr. anche, sotto diverso aspetto, Sez. 4, n. 29246 del 18/6/2013, Portokalski, Rv. 255464). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinan P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12817/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris