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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 01493/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 4/4/2023 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di convertire il ricorso in appello [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 aprile 2023 il Tribunale di Torino ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 ascrittigli, limitatamente - quanto al capo 2) - all'episodio del 19 maggio 2022.

2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi:

2.1. erronea applicazione degli artt. 73, comma 5, e 75 d.P.R. n. 309/90 , nonché manifesta illogicità della motivazione, per non essere stata riconosciuta l'ipotesi del c.d. consumo di gruppo;

2.2. erronea applicazione della legge nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione, per non essere stato applicato l'art. 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cessazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Torino il 4 aprile 2023, deducendo anche vizi della motivazione.

2. Deve rilevarsi che questa Corte (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, P.M.T. in proc.

Alonzi, Rv. 274834 - 01; Sez. 3, n. 48978 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261208 - 01) ha già avuto modo di affermare che il ricorso per cassazione, che, come nel caso di specie, contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Nel caso in esame, quindi, il ricorso deve essere convertito in appello e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Torino.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 4/4/2023 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di convertire il ricorso in appello [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 aprile 2023 il Tribunale di Torino ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 ascrittigli, limitatamente - quanto al capo 2) - all'episodio del 19 maggio 2022. 2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1. erronea applicazione degli artt. 73, comma 5, e 75 d.P.R. n. 309/90 , nonché manifesta illogicità della motivazione, per non essere stata riconosciuta l'ipotesi del c.d. consumo di gruppo; 2.2. erronea applicazione della legge nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione, per non essere stato applicato l'art. 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cessazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Torino il 4 aprile 2023, deducendo anche vizi della motivazione. 2. Deve rilevarsi che questa Corte (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, P.M.T. in proc. Alonzi, Rv. 274834 - 01; Sez. 3, n. 48978 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261208 - 01) ha già avuto modo di affermare che il ricorso per cassazione, che, come nel caso di specie, contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. 3. Nel caso in esame, quindi, il ricorso deve essere convertito in appello e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Torino. P.Q.M. Converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino. Co
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