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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10994/2024

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l numer o 2 5681 del ruolo generale dell’anno 2020,proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in [OSCURATO:PERSONA]Elpidio, al corso Umberto I, n. 418 elettivamente si domicilia -ricorrente- contro s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA] dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Roma, al Largo di [OSCURATO:PERSONA], n. 11, elettivamente si domicilia -controricorrente- Oggetto: Banca - Contestazioni delle operazioni- Giudicato interno- Configurabilità - Esclusione.RG n. 25681/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 608/2020, depositatain data 23 giugno 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 5 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] .

Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA], intestatario di un contratto di conto corrente di corrispondenza, nonché di un deposito titoli presso s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA], poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA] dell’[OSCURATO:SOCIETA] e successivamente incorporata da s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], promosse un giudizio nei confronti della banca per ottenere il rendiconto delle operazioni svolte e delle attività compiute e, in esito, la condanna al pagamento del saldo attivo e al risarcimento del danno derivante dall’asserita violazione dell’obbligo di fornire informazioni corrette.

Con sentenza non definitiva del 2009 il Tribunale di Macerata dichiarò cessata la materia del contendere in relazione alla domanda concernente il deposito titoli e accertò il diritto dell’attore al rendiconto in relazione al c/c di corrispondenza, disponendo la prosecuzione del giudizio e ordinando alla banca di depositare entro un termine prefissato i documenti giustificativi delle operazioni riportate negli estratti conto.Con la sentenza, si riferisce in ricorso, il tribunale stabilì anche, in relazione all’eccezione di decadenza per inosservanza del termine posto dall’art. 1832 c.c., che l’operatività del termine presuppone l’effettivo inoltro degli estratti conto, e, quanto a quella di difetto di specificità delle contestazioni, che la valutazione richiedeva la presentazione del conto e dei relativi documenti giustificativi.

Successivamente, però,la Corte d’appello di Ancona, pronunciandosi nel 2016 sull’appello contro la sentenza non definitiva, dichiarò la cessazione della materia del contendere, in base alla considerazione che l’adempimento dell’obbligo d’informazione e di collaborazione che grava sul creditore non si può limitare al deposito degli estratti conto, ma comporta che egli indichi RG n. 25681/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore le singole operazioni di cui richiede la documentazione, per consentire alla banca di svolgere le necessarie ricerche; laddove, nel caso in esame, si legge nella sentenza impugnata, che dà conto di quella resa nel 2016 dalla corte d’appello, l’indicazione aveva riguardato solo talune operazioni, e soltanto nelle more del gravame contro la sentenza non definitiva,all’esito del deposito degli estratti conto relativi al rapporto in contestazione.

Nel frattempo [OSCURATO:PERSONA] prosegu ito il giudizio di primo grado dopo la pronuncia della sentenza non definitiva, che si concluse nel 2014 col rigetto delle domande di pagamento e di risarcimento del danno.

La Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello che il correntista ha successivamente proposto.

A fondamento della decisione la corte territoriale ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA], presa visione degli estratti conto nel 2007, a vesse ribadito la contestazione di una sola operazione, avvenuta nel 1997, relativa al trasferimento di lire 123 milioni dal conto intestato al [OSCURATO:PERSONA] aquello che ha ritenuto intestato a [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale, ma che lo avesse fatto tardivamente , ossia dopo la cristallizzazione del thema decidendum e « del coacervo assertivo » .

Egli aveva infatti depositato nel 2006 la copia della distinta di accredito in favore di [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale (della quale sarebbe stato l’unico socio), con contestuale addebito alCalzaturificio [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], in tal modo dimostrando di essere consapevole dell’esecuzione dell’operazione in questione, di là dal successivo deposito degli estratti conto, e di essereanche in grado di contestarla sin da quando era stata eseguita, posto che ricopriva la carica di legale rappresentante di entrambe le persone giuridiche coinvolte nel giroconto,o anche tempestivamente in sede processuale.

A tanto la corte d’appello ha aggiunto che non può trovare applicazione nel caso in esame la normativa sul giudizio di RG n. 25681/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore rendiconto, propria del rapporto di mandato, in considerazione della disciplina specifica prevista dall’art. 1832 c.c. per il conto corrente.

Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a sei motivi e illustra con memoria, cui la banca replica con controricorso, pure corredato di memoria.

Ragioni della decisione 1.- Infondata è l’eccezione d’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 4, c.p.c., in base al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del termine indicato dall'art. 369 c.p.c., depositi il ricorso e formuli l'istanza ditrasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice a quo , la quale deve essere restituita munita del visto di cui al comma 3della disposizione in esame, non potendo discendere dal suo mancato deposito «insieme col ricorso» la sanzione della improcedibilità del giudizio di legittimità: una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. n. 195/16; n. 11805/21; n. 12844/21). 1.1.-Nel caso in esame il ricorso è corredato della domanda di trasmissione del fascicolo d’ufficio, nonché degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda, i quali sono specificamente indicati, nel rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

L’eccezione è respinta. 2.- Inammissibile è la domanda di sospensiva dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata e/o delle cartelle su di essa fondate, che esula dall’ambito dicompetenza di questa Corte. 3.- Inammissibile è anche la censura con la quale si apre il ricorso,non veicolata in apposito motivo, con la quale il ricorrente prospetta che il giudice ausiliario relatore del collegio della corte d’appello che ha pronunciato la sentenza impugnata si sarebbe RG n. 25681/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore dovutoastenere per la qualità rivestita sin dal 1998 di legale della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]. 3.1.- Al riguardo va comunque ribadito che, n on essendovi mezzi diversi per far valere il difetto di capacità del giudice, la parte che non abbia esercitato l'onere di ricusazione, non può far valere, in sede di impugnazione, la violazione dell'obbligo di astensione del giudice come motivo di nullità della sentenza (Cass. n. 16831/22); né il ricorrente ha allegato la sussistenza di un vizio procedurale che gli abbia impedito di conoscere preventivamente chi fossero i giudici chiamati a decidere e di conoscere la causa di ricusazione oggi prospettata (come specificato da Cass. n. 9460/23). 4.- Col primo e col secondo motivo di ricorso , da esaminare congiuntamente, perché aspetti della medesima censura, il ricorrente lamenta: - l a nullità della sentenza per mancanza di motivazione, la violazione o falsa applicazione degli artt. 324 e 346 c.p.c., 2909 c.c., nonché la nullità della sentenza per violazione del principio tantum devolutum, quantum appellatum, in considerazione della delimitazione della materia giustiziabile posta dalle statuizioni non impugnate della sentenza non definitiva di primo grado ( primo motivo); -la violazione o falsa applicazione degli artt. 324 e 346 c.p.c., 2909 c.c., nonché ancora la violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, per violazione del giudicato interno prodottosi per effetto dei capi non impugnati della sentenza non definitiva di primo grado (secondo motivo).

Ad avviso del ricorrente, sia il tribunale con la sentenza definitiva, sia la corte d’appello con quella impugnata non avrebbero tenuto conto del giudicato interno derivante dall’irretrattabilità della statuizione con la quale il Tribunale di Macerata, con la sentenza non definitiva, aveva stabilito che si sarebbe potuta valutare la specificità delle contestazioni svolte dal correntista soltanto dopo la RG n. 25681/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore presentazione del conto e dei relativi documenti giustificativi, e non già, com’è invece avvenuto, in esito al deposito degli estratti conto, avvenuto nel 2007.

Per conseguenza, secondo [OSCURATO:SOCIETA], questo preteso giudicato sarebbe stato violato sia mediante lo svolgimento in sé della valutazione concernente la specificità delle contestazioni dopo il deposito degli estratti conto, in mancanza della presentazione del conto, sia mediante la valutazione di tardività dell’unica contestazione ritenuta specifica, ossia di quella concernente il trasferimento di 123milioni di lire del 1997, pur sempre avvenuta tenendo conto -soltanto-del deposito degli estratti conto.

In particolare, la corte d’appello avrebbe nella sostanza omesso la motivazione sulla questione dell’insussistenza di alcun onere di specifica contestazione prima della presentazione del conto e dei relativi documenti, benché dedotta con specifici motivi d’impugnazione(trascritti alle pagine 16 e 17 del ricorso) , e avrebbe violato il giudicato reputando tardiva la contestazione dell’operazione di trasferimento del 1997, benché avvenuta dopo il deposito degli estratti conto e non già dopo la presentazione del contoe dei relativi documenti giustificativi.

La censura complessivamente proposta, anche di là dal profilo d’inammissibilità dato dalla formulazione frammista di più profili di censura evidenziato in controricorso, è comunque inammissibile, perché se ne assume a fondamento un giudicato, in realtà inesistente già in base alla ricostruzione offerta in ricorso. 4.1.- Il giudicato interno si produce soltanto se una o più affermazioni contenute nella sentenza siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non certo quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (Cass. n. 40276/21; n. 20951/22).

Al contrario, nel RG n. 25681/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore caso in esame l’affermazione contenuta nella sentenza non definitiva del Tribunale di Macerata che si sarebbe dovuta esaminare l’eccezione di genericità della contestazione dopo la presentazione del conto e dei relativi documenti giustificativi non risolve certo in maniera autonoma una questione controversa; esprime, anzi, l’impossibilità di risolverla prima della presentazione del conto. 5.- Questa statuizione è stata comunque successivamente travolta.

Come evidenziato in narrativa, difatti, la Corte d’appello di Ancona, nel decidere l’appello contro la sentenza non definitiva della quale si discute, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio di rendiconto, proprio in ragione del fatto che il correntista aveva proceduto all’indicazione, cui era tenuto, delle operazioni da documentare limitandola soltanto ad alcune, perdipiù nelle more del gravame contro la sentenza non definitiva e proprio in esito al deposito degli estratti conto relativi al rapporto in contestazione.

Va quindi ribadito che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione di esso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. 5.1.- Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passatein cosa giudicata, e, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere: l’efficacia di giudicato è limitata al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ossia nel caso in esame di quello di rendiconto, con l'ulteriore conseguenza RG n. 25681/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa (Cass., sez. un., n. 1048/00; conf., tra varie, n. 4167/20). 6.- Le considerazioni che precedono comportano l’assorbimento del quarto motivo di ricorso, col quale il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 263 e ss. c.p.c., 119 del t.u.b., 324 e 346 c.p.c., 2909 c.c., perché non sussisterebbe alcun obbligo di contestazione a seguito del deposito in giudizio degli estratti conto, in quanto non corredato dei documenti giustificativi: col motivo si torna a far leva sulla fondatezza della domanda di rendiconto, in ordine alla quale v’è stata pronuncia di cessazione della materia del contendere. 7.- Inammissibile è poi il terzo motivo di ricorso , col quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., sotto l’aspetto del travisamento della prova, sottolineando che la copia della distinta recante l’accredito di lire 123milioni non era affatto indirizzata a lui, sibbene a [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale, che sin dal20 dicembre 1996 aveva assunto la denominazione di [OSCURATO:SOCIETA], alla quale egliera estraneo per aver ceduto le quote proprio in quella data.

Va al riguardo applicato il principio di recente affermato dalle sezioni unite di questa Corte, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova -che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio-trova il proprio istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre, se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o RG n. 25681/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., sez. un., n. 5792/24). 7.1.- Nel caso in esame, pur a voler riqualificare il motivo riconducendolo all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (trattandosi di fatto sostanziale concernente un punto controverso), non se ne può comunque prospettare la decisività. [OSCURATO:SOCIETA] allega e documenta che la distinta di accredito era indirizzata a [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale e non a [OSCURATO:PERSONA], e produce documentazione (ossia il verbale di assemblea straordinaria del 20 dicembre 1996), la quale, però, concerne la mera modifica della denominazione sociale di [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale in [OSCURATO:SOCIETA] l’approvazione di un nuovo statuto, non già il mutamento dell’organo amministrativo: il documento non è quindi idoneo a smentire, anzi, è idoneo a confermare quanto sostenuto in sentenza, ossia che egli fosse a conoscenza dello svolgimento dell’operazione sin dall’esecuzione di essa, in quanto non solo a lui faceva capo la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ma egli era anche amministratore e legale rappresentante dell’altro soggetto coinvolto nel giroconto, di là dalla vendita delle quote.

A maggior ragione gli elementi prospettati non sono idonei a incrinare l’altro profilo del ragionamento svolto dal giudice d’appello, ossia che il ricorrente ha proceduto al deposito della copia della distinta di accredito con addebito alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] prima del deposito degli estratti conto, in tempo, si legge nella sentenza, per contestarla in sede processuale «comunque nel rispetto dei termini delle memorie istruttorie»; laddove, al riguardo, generica e ir rilevante , anche per le considerazioni già svolte, è l’affermazione del ricorrente di essere venuto a conoscenza della distinta di accredito in questione«pochi giorni prima del deposito»,senza comunque specificare quando.RG n. 25681/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore 8.- In parte assorbito e in parte inammissibile è il quinto motivo di ricorso: è assorbito, là dove [OSCURATO:PERSONA] torna a lamentarela violazione del giudicato interno sul diritto al rendiconto; è inammissibile per genericità e astrattezza , là dove lamenta la violazione del proprio diritto di chiedere alla banca sia la documentazione, sia il rendiconto, a fronte della statuizion e della corte d’appello che l’unica operazione specificamente contestata era quella del 1997, ma che quella contestazione era tardiva. 8.1.- In parte assorbito e in parte inammissibile è anche il sesto motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione degli artt.1832, 1857 c.c., 263 e 264 c.p.c., 119 del T.U.B., 324 e 346 c.p.c., 2909 c.c.: esso è assorbito, perché ancora calibrato sulla sentenza non definitiva del 2009 del Tribunale di Macerata, là dove si sostiene che non può essere considerata tardiva la contestazione dell’operazione del 1997 perché successiva alla produzione degli estratti conto; esso è poi inammissibile, là dove si assume, per smentire la tardività, l’inapplicabilità del regime di decadenze ex art.1832 c.c., senza tener conto delle statuizioni della sentenza impugnata, che ha disancorato l’onere di contestazione dell’operazione in questione anche dalla produzione degli estratti conto, facendo leva sulla conoscenza pregressa e indipendente da questi che [OSCURATO:SOCIETA] ne aveva. 9.- Il ricorso è quindi complessivamente inammissibile e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrent e a pagare le spese, che liquida in euro10.000,00 per compensi, oltre eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l numer o 2 5681 del ruolo generale dell’anno 2020,proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in [OSCURATO:PERSONA]Elpidio, al corso Umberto I, n. 418 elettivamente si domicilia -ricorrente- contro s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA] dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Roma, al Largo di [OSCURATO:PERSONA], n. 11, elettivamente si domicilia -controricorrente- Oggetto: Banca - Contestazioni delle operazioni- Giudicato interno- Configurabilità - Esclusione.RG n. 25681/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 608/2020, depositatain data 23 giugno 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 5 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA], intestatario di un contratto di conto corrente di corrispondenza, nonché di un deposito titoli presso s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA], poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA] dell’[OSCURATO:SOCIETA] e successivamente incorporata da s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], promosse un giudizio nei confronti della banca per ottenere il rendiconto delle operazioni svolte e delle attività compiute e, in esito, la condanna al pagamento del saldo attivo e al risarcimento del danno derivante dall’asserita violazione dell’obbligo di fornire informazioni corrette. Con sentenza non definitiva del 2009 il Tribunale di Macerata dichiarò cessata la materia del contendere in relazione alla domanda concernente il deposito titoli e accertò il diritto dell’attore al rendiconto in relazione al c/c di corrispondenza, disponendo la prosecuzione del giudizio e ordinando alla banca di depositare entro un termine prefissato i documenti giustificativi delle operazioni riportate negli estratti conto.Con la sentenza, si riferisce in ricorso, il tribunale stabilì anche, in relazione all’eccezione di decadenza per inosservanza del termine posto dall’art. 1832 c.c., che l’operatività del termine presuppone l’effettivo inoltro degli estratti conto, e, quanto a quella di difetto di specificità delle contestazioni, che la valutazione richiedeva la presentazione del conto e dei relativi documenti giustificativi. Successivamente, però,la Corte d’appello di Ancona, pronunciandosi nel 2016 sull’appello contro la sentenza non definitiva, dichiarò la cessazione della materia del contendere, in base alla considerazione che l’adempimento dell’obbligo d’informazione e di collaborazione che grava sul creditore non si può limitare al deposito degli estratti conto, ma comporta che egli indichi RG n. 25681/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore le singole operazioni di cui richiede la documentazione, per consentire alla banca di svolgere le necessarie ricerche; laddove, nel caso in esame, si legge nella sentenza impugnata, che dà conto di quella resa nel 2016 dalla corte d’appello, l’indicazione aveva riguardato solo talune operazioni, e soltanto nelle more del gravame contro la sentenza non definitiva,all’esito del deposito degli estratti conto relativi al rapporto in contestazione. Nel frattempo [OSCURATO:PERSONA] prosegu ito il giudizio di primo grado dopo la pronuncia della sentenza non definitiva, che si concluse nel 2014 col rigetto delle domande di pagamento e di risarcimento del danno. La Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello che il correntista ha successivamente proposto. A fondamento della decisione la corte territoriale ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA], presa visione degli estratti conto nel 2007, a vesse ribadito la contestazione di una sola operazione, avvenuta nel 1997, relativa al trasferimento di lire 123 milioni dal conto intestato al [OSCURATO:PERSONA] aquello che ha ritenuto intestato a [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale, ma che lo avesse fatto tardivamente , ossia dopo la cristallizzazione del thema decidendum e « del coacervo assertivo » . Egli aveva infatti depositato nel 2006 la copia della distinta di accredito in favore di [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale (della quale sarebbe stato l’unico socio), con contestuale addebito alCalzaturificio [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], in tal modo dimostrando di essere consapevole dell’esecuzione dell’operazione in questione, di là dal successivo deposito degli estratti conto, e di essereanche in grado di contestarla sin da quando era stata eseguita, posto che ricopriva la carica di legale rappresentante di entrambe le persone giuridiche coinvolte nel giroconto,o anche tempestivamente in sede processuale. A tanto la corte d’appello ha aggiunto che non può trovare applicazione nel caso in esame la normativa sul giudizio di RG n. 25681/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore rendiconto, propria del rapporto di mandato, in considerazione della disciplina specifica prevista dall’art. 1832 c.c. per il conto corrente. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a sei motivi e illustra con memoria, cui la banca replica con controricorso, pure corredato di memoria. Ragioni della decisione 1.- Infondata è l’eccezione d’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 4, c.p.c., in base al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del termine indicato dall'art. 369 c.p.c., depositi il ricorso e formuli l'istanza ditrasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice a quo , la quale deve essere restituita munita del visto di cui al comma 3della disposizione in esame, non potendo discendere dal suo mancato deposito «insieme col ricorso» la sanzione della improcedibilità del giudizio di legittimità: una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. n. 195/16; n. 11805/21; n. 12844/21). 1.1.-Nel caso in esame il ricorso è corredato della domanda di trasmissione del fascicolo d’ufficio, nonché degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda, i quali sono specificamente indicati, nel rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. L’eccezione è respinta. 2.- Inammissibile è la domanda di sospensiva dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata e/o delle cartelle su di essa fondate, che esula dall’ambito dicompetenza di questa Corte. 3.- Inammissibile è anche la censura con la quale si apre il ricorso,non veicolata in apposito motivo, con la quale il ricorrente prospetta che il giudice ausiliario relatore del collegio della corte d’appello che ha pronunciato la sentenza impugnata si sarebbe RG n. 25681/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore dovutoastenere per la qualità rivestita sin dal 1998 di legale della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]. 3.1.- Al riguardo va comunque ribadito che, n on essendovi mezzi diversi per far valere il difetto di capacità del giudice, la parte che non abbia esercitato l'onere di ricusazione, non può far valere, in sede di impugnazione, la violazione dell'obbligo di astensione del giudice come motivo di nullità della sentenza (Cass. n. 16831/22); né il ricorrente ha allegato la sussistenza di un vizio procedurale che gli abbia impedito di conoscere preventivamente chi fossero i giudici chiamati a decidere e di conoscere la causa di ricusazione oggi prospettata (come specificato da Cass. n. 9460/23). 4.- Col primo e col secondo motivo di ricorso , da esaminare congiuntamente, perché aspetti della medesima censura, il ricorrente lamenta: - l a nullità della sentenza per mancanza di motivazione, la violazione o falsa applicazione degli artt. 324 e 346 c.p.c., 2909 c.c., nonché la nullità della sentenza per violazione del principio tantum devolutum, quantum appellatum, in considerazione della delimitazione della materia giustiziabile posta dalle statuizioni non impugnate della sentenza non definitiva di primo grado ( primo motivo); -la violazione o falsa applicazione degli artt. 324 e 346 c.p.c., 2909 c.c., nonché ancora la violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, per violazione del giudicato interno prodottosi per effetto dei capi non impugnati della sentenza non definitiva di primo grado (secondo motivo). Ad avviso del ricorrente, sia il tribunale con la sentenza definitiva, sia la corte d’appello con quella impugnata non avrebbero tenuto conto del giudicato interno derivante dall’irretrattabilità della statuizione con la quale il Tribunale di Macerata, con la sentenza non definitiva, aveva stabilito che si sarebbe potuta valutare la specificità delle contestazioni svolte dal correntista soltanto dopo la RG n. 25681/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore presentazione del conto e dei relativi documenti giustificativi, e non già, com’è invece avvenuto, in esito al deposito degli estratti conto, avvenuto nel 2007. Per conseguenza, secondo [OSCURATO:SOCIETA], questo preteso giudicato sarebbe stato violato sia mediante lo svolgimento in sé della valutazione concernente la specificità delle contestazioni dopo il deposito degli estratti conto, in mancanza della presentazione del conto, sia mediante la valutazione di tardività dell’unica contestazione ritenuta specifica, ossia di quella concernente il trasferimento di 123milioni di lire del 1997, pur sempre avvenuta tenendo conto -soltanto-del deposito degli estratti conto. In particolare, la corte d’appello avrebbe nella sostanza omesso la motivazione sulla questione dell’insussistenza di alcun onere di specifica contestazione prima della presentazione del conto e dei relativi documenti, benché dedotta con specifici motivi d’impugnazione(trascritti alle pagine 16 e 17 del ricorso) , e avrebbe violato il giudicato reputando tardiva la contestazione dell’operazione di trasferimento del 1997, benché avvenuta dopo il deposito degli estratti conto e non già dopo la presentazione del contoe dei relativi documenti giustificativi. La censura complessivamente proposta, anche di là dal profilo d’inammissibilità dato dalla formulazione frammista di più profili di censura evidenziato in controricorso, è comunque inammissibile, perché se ne assume a fondamento un giudicato, in realtà inesistente già in base alla ricostruzione offerta in ricorso. 4.1.- Il giudicato interno si produce soltanto se una o più affermazioni contenute nella sentenza siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non certo quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (Cass. n. 40276/21; n. 20951/22). Al contrario, nel RG n. 25681/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore caso in esame l’affermazione contenuta nella sentenza non definitiva del Tribunale di Macerata che si sarebbe dovuta esaminare l’eccezione di genericità della contestazione dopo la presentazione del conto e dei relativi documenti giustificativi non risolve certo in maniera autonoma una questione controversa; esprime, anzi, l’impossibilità di risolverla prima della presentazione del conto. 5.- Questa statuizione è stata comunque successivamente travolta. Come evidenziato in narrativa, difatti, la Corte d’appello di Ancona, nel decidere l’appello contro la sentenza non definitiva della quale si discute, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio di rendiconto, proprio in ragione del fatto che il correntista aveva proceduto all’indicazione, cui era tenuto, delle operazioni da documentare limitandola soltanto ad alcune, perdipiù nelle more del gravame contro la sentenza non definitiva e proprio in esito al deposito degli estratti conto relativi al rapporto in contestazione. Va quindi ribadito che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione di esso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. 5.1.- Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passatein cosa giudicata, e, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere: l’efficacia di giudicato è limitata al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ossia nel caso in esame di quello di rendiconto, con l'ulteriore conseguenza RG n. 25681/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa (Cass., sez. un., n. 1048/00; conf., tra varie, n. 4167/20). 6.- Le considerazioni che precedono comportano l’assorbimento del quarto motivo di ricorso, col quale il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 263 e ss. c.p.c., 119 del t.u.b., 324 e 346 c.p.c., 2909 c.c., perché non sussisterebbe alcun obbligo di contestazione a seguito del deposito in giudizio degli estratti conto, in quanto non corredato dei documenti giustificativi: col motivo si torna a far leva sulla fondatezza della domanda di rendiconto, in ordine alla quale v’è stata pronuncia di cessazione della materia del contendere. 7.- Inammissibile è poi il terzo motivo di ricorso , col quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., sotto l’aspetto del travisamento della prova, sottolineando che la copia della distinta recante l’accredito di lire 123milioni non era affatto indirizzata a lui, sibbene a [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale, che sin dal20 dicembre 1996 aveva assunto la denominazione di [OSCURATO:SOCIETA], alla quale egliera estraneo per aver ceduto le quote proprio in quella data. Va al riguardo applicato il principio di recente affermato dalle sezioni unite di questa Corte, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova -che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio-trova il proprio istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre, se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o RG n. 25681/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., sez. un., n. 5792/24). 7.1.- Nel caso in esame, pur a voler riqualificare il motivo riconducendolo all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (trattandosi di fatto sostanziale concernente un punto controverso), non se ne può comunque prospettare la decisività. [OSCURATO:SOCIETA] allega e documenta che la distinta di accredito era indirizzata a [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale e non a [OSCURATO:PERSONA], e produce documentazione (ossia il verbale di assemblea straordinaria del 20 dicembre 1996), la quale, però, concerne la mera modifica della denominazione sociale di [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale in [OSCURATO:SOCIETA] l’approvazione di un nuovo statuto, non già il mutamento dell’organo amministrativo: il documento non è quindi idoneo a smentire, anzi, è idoneo a confermare quanto sostenuto in sentenza, ossia che egli fosse a conoscenza dello svolgimento dell’operazione sin dall’esecuzione di essa, in quanto non solo a lui faceva capo la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ma egli era anche amministratore e legale rappresentante dell’altro soggetto coinvolto nel giroconto, di là dalla vendita delle quote. A maggior ragione gli elementi prospettati non sono idonei a incrinare l’altro profilo del ragionamento svolto dal giudice d’appello, ossia che il ricorrente ha proceduto al deposito della copia della distinta di accredito con addebito alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] prima del deposito degli estratti conto, in tempo, si legge nella sentenza, per contestarla in sede processuale «comunque nel rispetto dei termini delle memorie istruttorie»; laddove, al riguardo, generica e ir rilevante , anche per le considerazioni già svolte, è l’affermazione del ricorrente di essere venuto a conoscenza della distinta di accredito in questione«pochi giorni prima del deposito»,senza comunque specificare quando.RG n. 25681/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore 8.- In parte assorbito e in parte inammissibile è il quinto motivo di ricorso: è assorbito, là dove [OSCURATO:PERSONA] torna a lamentarela violazione del giudicato interno sul diritto al rendiconto; è inammissibile per genericità e astrattezza , là dove lamenta la violazione del proprio diritto di chiedere alla banca sia la documentazione, sia il rendiconto, a fronte della statuizion e della corte d’appello che l’unica operazione specificamente contestata era quella del 1997, ma che quella contestazione era tardiva. 8.1.- In parte assorbito e in parte inammissibile è anche il sesto motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione degli artt.1832, 1857 c.c., 263 e 264 c.p.c., 119 del T.U.B., 324 e 346 c.p.c., 2909 c.c.: esso è assorbito, perché ancora calibrato sulla sentenza non definitiva del 2009 del Tribunale di Macerata, là dove si sostiene che non può essere considerata tardiva la contestazione dell’operazione del 1997 perché successiva alla produzione degli estratti conto; esso è poi inammissibile, là dove si assume, per smentire la tardività, l’inapplicabilità del regime di decadenze ex art.1832 c.c., senza tener conto delle statuizioni della sentenza impugnata, che ha disancorato l’onere di contestazione dell’operazione in questione anche dalla produzione degli estratti conto, facendo leva sulla conoscenza pregressa e indipendente da questi che [OSCURATO:SOCIETA] ne aveva. 9.- Il ricorso è quindi complessivamente inammissibile e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrent e a pagare le spese, che liquida in euro10.000,00 per compensi, oltre eur
Sentenza Cassazione n. 10994/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris