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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26099/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna, previa rideterminazione della pena e revoca della sospensione condizionale, per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 595, comma tre, cod. peri.; Rilevato che il primo, il secondo motivo di ricorso, che denunciano entrambi vizio di legge e di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., sono inammissibili in quanto generici, poiché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che denuncia la mancata esclusione della recidiva contestata e ritenuta, è inammissibile in quanto generico, considerato che si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato che il quarto motivo di ricorso, che denuncia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 - bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 9); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna, previa rideterminazione della pena e revoca della sospensione condizionale, per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 595, comma tre, cod. peri.; Rilevato che il primo, il secondo motivo di ricorso, che denunciano entrambi vizio di legge e di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., sono inammissibili in quanto generici, poiché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che denuncia la mancata esclusione della recidiva contestata e ritenuta, è inammissibile in quanto generico, considerato che si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato che il quarto motivo di ricorso, che denuncia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 - bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 9); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 26099/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris