CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12278/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 del TRIBUNALE di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'annullamento con rinvio; udito il difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alle conclusioni scritte depositate il 16 gennaio 2024 con le quali si associa a quelle del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale della Corte d'appello di Sassari ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Sassari ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di minaccia aggravata ex art. 612, comma secondo, cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. Il ricorrente propone un unico motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 612, comma secondo, cod. pen., con il quale lamenta l'errore in cui è incorso il giudice di merito allorché, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha condannato l'imputato alla pena detentiva di mesi quattro di reclusione, anziché alla pena pecuniaria prevista dall'art. 612, comma primo, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dall'esame della sentenza in verifica emerge, con certezza, che all'imputato - ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 612, nella forma aggravata di cui al capoverso dello stesso articolo - sono state concesse le attenuanti generiche, la cui applicazione ha comportato la riduzione della pena base (pari a mesi sei) nella misura di mesi quattro di reclusione. L'errore di giudizio risiede nel fatto che il bilanciamento delle dette circostanze attenuanti con l'aggravante in contestazione, in ipotesi di equivalenza o prevalenza, comporta l'applicazione della diversa pena prevista per la fattispecie semplice di minaccia. Invero è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto secondo cui in tema di minaccia aggravata è illegale la pena della reclusione inflitta dal giudice che, dopo aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, applica la sanzione prevista dall'ipotesi aggravata, dovendo, invece, farsi riferimento, a seguito del giudizio di bilanciamento operato, alla pena della multa indicata per la fattispecie di minaccia semplice (Sez. 5, n. 42267 del 09/05/2014; Naviglio, Rv. 262103). 3. Alle suesposte considerazioni consegue l'annullamento della sentenza in verifica con rinvio per il nuovo giudizio alla competente corte d'appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari.