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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 settembre 2020

Cassazione n. 45599/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LUCCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa in data 17/09/2020, il Tribunale di Lucca ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] con formula per non aver commesso il fatto dal delitto di cui all'art. 590 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione deducendo / l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello in violazione dell'art.582, comma 2, cod. proc. pen. in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Lucca, l'appello non era stato presentato in data 2/12/2019, e dunque oltre il termine di 30 giorni per presentare impugnazione, decorrente dal quindicesimo giorno dalla lettura del dispositivo in udienza (7 ottobre 2019), bensì in data 21/11/2019, mediante deposito presso la cancelleria del Tribunale di Genova.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio.

4. Il ricorso è fondato in quanto l'appello avverso la sentenza emessa I in data 7 ottobre 2019 dal Giudice di Pace di Lucca è stato presentato dal difensore della parte civile presso la cancelleria del Tribunale di Genova in data 21/11/2019, come del resto emerge dal timbro apposto dal responsabile funzionario giudiziario presso l'ufficio impugnazione di quel Tribunale, in conformità all'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. e nel rispetto del termine previsto dall'art.585 cod. proc. pen.

È peraltro pacifico che le parti possono documentare la tempestività del deposito dell'atto d'impugnazione soltanto attraverso il timbro di deposito apposto dall'ufficio ricevente, che ha natura pubblicistica, e fa quindi fede fino a querela di falso della data del deposito (Sez. 2, n. 45402 del 02/07/2018, Lombardo, Rv. 275510).

5. Per tali ragioni il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lucca, per il giudizio.

Così deciso il 18 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rrao EnAnk.i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LUCCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa in data 17/09/2020, il Tribunale di Lucca ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] con formula per non aver commesso il fatto dal delitto di cui all'art. 590 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione deducendo / l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello in violazione dell'art.582, comma 2, cod. proc. pen. in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Lucca, l'appello non era stato presentato in data 2/12/2019, e dunque oltre il termine di 30 giorni per presentare impugnazione, decorrente dal quindicesimo giorno dalla lettura del dispositivo in udienza (7 ottobre 2019), bensì in data 21/11/2019, mediante deposito presso la cancelleria del Tribunale di Genova. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio. 4. Il ricorso è fondato in quanto l'appello avverso la sentenza emessa I in data 7 ottobre 2019 dal Giudice di Pace di Lucca è stato presentato dal difensore della parte civile presso la cancelleria del Tribunale di Genova in data 21/11/2019, come del resto emerge dal timbro apposto dal responsabile funzionario giudiziario presso l'ufficio impugnazione di quel Tribunale, in conformità all'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. e nel rispetto del termine previsto dall'art.585 cod. proc. pen. È peraltro pacifico che le parti possono documentare la tempestività del deposito dell'atto d'impugnazione soltanto attraverso il timbro di deposito apposto dall'ufficio ricevente, che ha natura pubblicistica, e fa quindi fede fino a querela di falso della data del deposito (Sez. 2, n. 45402 del 02/07/2018, Lombardo, Rv. 275510). 5. Per tali ragioni il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lucca, per il giudizio. Così deciso il 18 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rrao EnAnk.i
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