CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 10587/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03KOZY3 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Genova, pronunciata in data 30 maggio 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 3 cod. pen. e di cui agli artt. 3 e 4, comma 2, prima parte, I. 110/1975, rideterminando la pena (fatti commessi in Albenga il 25 novembre 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che lamenta vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al reato di cui agli artt. 3 e 4, comma 2, prima parte, L. 110/1975, è generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «Il coltello a serramanico dotato di sistema di blocco della lama è qualificabile come arma impropria, il cui porto è punito dall'art. 4 della I. n. 110 del 1975, o, in alternativa, come arma propria, il cui porto è, invece, punito dall'art. 699 cod. pen. in relazione alla presenza o all'assenza della punta acuta e della lama a due tagli, essendo, questi, elementi che costituiscono caratteristica tipica delle armi bianche corte, mentre a nulla rilevano, a tal fine, le particolarità di costruzione dello strumento» (Sez. 1, n. 19927 del 09/04/2014, Rv. 259539), di modo che l'imputato, che pure ha beneficiato della più mite condanna per il reato contestato, non avrebbe mai potuto portare il coltello trovato in suo possesso fuori dalla sua abitazione se non con il porto d'arma, trattandosi di arma propria, per le peculiari caratteristiche, riscontrate dalla Corte territoriale, (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che denuncia violazione dell'art. 625, comma 1, n. 3 cod. pen. e vizio di motivazione, è generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «La sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n.3 cod. pen. con riferimento al porto di un'arma, non determina l'assorbimento nel reato di furto di quelli di illecita detenzione della predetta arma o di porto ingiust ficato di essa, previsto dall'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, atteso che la circostanza aggravante non postula l'illiceità della detenzione o del porto dell'arma ed è finalizzata a tutelare un bene giuridico diverso, stigmatizzando la predisposizione di strumenti volti a rendere pi ù agevole la sottrazione e l'impossessamento dei beni mobili.» (Sez. 5, n. 3721.2 del 28/04/2017, Rv. 270917), come nel caso che occupa (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata); - che il ricorso è, comunque, inammissibile data l'assenza delle condizioni di ammissibilità dell'impugnazione di cui all'art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater, cod. proc. pen., introdotti dal D. Lgs. 150/2022, posto che non sono stati rinvenuti in atti né l'elezione d domicilio né la procura speciale ad impugnare; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 91 pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa /d'elle zmmende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consigliere esten