CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07296/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n. 28203/2020 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura22877287/2019speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Giudici, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazionRi e.G n.oNt.i fiche agli11368/2017indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via degli Scipioni, n.268/a.- ricorrente-contro1 RG n. 28203/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28203/2020Numero sezionale 4345/2025Numero di raccolta generale 7296/2026Data pubblicazione 26/03/2026Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Moretti, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamentedomiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 22, Roma, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte di appello di Brescia n. 841/2020,depositata in data 24/8/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presentava il [OSCURATO:DATA_NASCITA], aisensi del regolamento CEE n. 2078/92, la domanda di ritiroventennale dei seminativi a scopo naturalistico, con riferimento allaparticella di cui al foglio 9, n. 1075, di ha 3,40, impegnandosi a noneffettuare operazioni colturali finalizzate alla produzione.La domanda aveva esito positivo.In data 12/10/2016 La società presentava domanda diriconoscimento di errore palese, segnalando l’errato inserimento apremio di una superficie diversa da quella richiesta nelle annualitàprecedenti, pari invece ad ha 3,40.A seguito di tale domanda, il 23/11/2016 l’organismo pagatoreregionale comunicava alla società la necessità di effettuare uncontrollo in loco presso la particella n. 1075 del foglio 9.Tuttavia, si riscontrava, a seguito del sopralluogo del 17/2/2017,la violazione da parte della società dell’impegno essenziale assunto,riscontrandosi la presenza su parte di tale particella di un campocoltivato a mais per ha 1.75.21.2 RG n. 28203/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28203/2020Numero sezionale 4345/2025Numero di raccolta generale 7296/2026Data pubblicazione 26/03/2026Con la nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva comunicato alla società l’avviodel procedimento di decadenza totale per inadempimento tecnico,con conseguente recupero della somma di euro 44.424,64.Con provvedimento del 27/10/2017 si disponeva la decadenzatotale della domanda di ritiro dei seminativi dalla produzione peralmeno 20 anni.2. Avverso il provvedimento di decadenza proponeva opposizionela società deducendo che i controlli e le verifiche dovevano avvenirein loco e dovevano risultare da un apposito verbale di accertamento.Al contrario, la Regione si sarebbe limitata a disporre ladecadenza del beneficio sulla base di foto aeree, senza che venisseredatto il verbale di accertamento del preteso inadempimento.Inoltre, la società aggiungeva che la domanda era statapresentata nel 1996 e che la prima rata del beneficio ventennale erastata corrisposta in data 6/2/1997, mentre soltanto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], adoltre 20 anni dall’accoglimento della domanda, e una volta terminatoil periodo di vincolo dei fondi e di corresponsione del beneficio, erastata disposta la decadenza totale da beneficio.La società sollevava anche l’eccezione di prescrizione.3. La Regione si costituiva ed evidenziava che la domanda di ritiroventennale dei seminativi, a scopo naturalistico, era stata presentatail 6/2/1997.Inoltre, nella memoria ex art. 183, 6º comma, n. 1, c.p.c., laRegione contestava «l’infondatezza della tesi espressa da parteopponente solo in udienza, secondo cui l’accertamento dell’illecitosarebbe avvenuto ad oltre vent’anni dal pagamento della prima ratadel contributo, e quindi oltre la scadenza del vincolo», mentre ilcalcolo effettuato dall’opponente era erroneo, essendo statocorrisposto il primo pagamento «dopo il 27 agosto 1997», sicché3 RG n. 28203/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28203/2020Numero sezionale 4345/2025Numero di raccolta generale 7296/2026Data pubblicazione 26/03/2026l’accertamento avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato effettuato entro i 20anni da tale data.4. Il tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2265 del 2018,rigettava l’opposizione.Per quel che ancora qui rileva, il tribunale evidenziava che il6/2/1997 non corrispondeva alla data del primo pagamento, ma alladata della presentazione della domanda di adesione al programmaAgro ambientale regionale, come risultava dal tipo di protocollo.Il primo pagamento era avvenuto dopo il 27/8/1997, mentre laprova di un pagamento prima del 17/2/1997 (data in cui sarebbescaduto il vincolo ventennale) non era stata fornita dalla società cheaveva sollevato l’eccezione.Si reputava infondata anche l’eccezione di prescrizione.5. La Corte d’appello, con sentenza n. 841/2020, pubblicata il24/8/2020, rigettava l’appello.Rilevava l’assenza di specificità in ordine al motivo di gravameche si confrontava con la decisione di prime cure, con cui era statarespinta l’eccezione di prescrizione.Nel merito, affermava la presenza agli atti del verbale diaccertamento del 17/2/2017, redatto da pubblici ufficiali, con cui erastata dimostrata la presenza di un campo coltivato a mais.La domanda per l’attribuzione del finanziamento era statapresentata il 6/2/ 1997, ma era comunque consentito accertare ladecadenza del beneficio per violazione dell’impegno essenzialesuccessivo allo scadere del vincolo».Chiariva la Corte territoriale: «Il che - anche ammessa laprospettata coincidenza tra data della domanda (6/2/1997) e datadel primo pagamento, ovvero attribuita rilevanza alla data della4 RG n. 28203/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28203/2020Numero sezionale 4345/2025Numero di raccolta generale 7296/2026Data pubblicazione 26/03/2026domanda anziché a quella del primo pagamento, se successivo - èesattamente quanto si è verificato nella fattispecie».Ed infatti, una volta accertata, con il verbale del 17/2/2017,anche con l’ausilio di riscontri fotografici, la presenza di un campocoltivato a mais, ciò non poteva che rimandare «necessariamentealla semina ed alla coltivazione dell’anno precedente», sicché siraggiungeva la certezza «dell’intervenuta violazione del vincolo nelcorso dell’anno 2016, allorché il ventennio dalla data della domandanon era ancora scaduto».6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laSocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., depositando anche memoria scritta.7. Ha resistito con controricorso la Regione [OSCURATO:SOCIETA],depositando anche memoria scritta.CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce «art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione o falsa applicazione degliarticoli 3, 4 e 6 D.M. 27 marzo 1998, n. 159».Per la Corte territoriale la decadenza totale dal beneficio sarebbederivata dalla violazione dell’impegno essenziale avvenuta nel corsodel ventennio, per il quale era operante il ritiro dei seminativi dallaproduzione, «ancorché accertata in un momento successivo alloscadere del vincolo».Tale decisione sarebbe in contrasto con gli articoli 3, 4 e 6 delD.M. n. 159 del 1998, «in quanto tale provvedimento normativo nonprevede che i controlli vengano effettuati dopo la scadenzadell’impegno».Ad avviso della ricorrente, dunque, per espressa previsionenormativa, i controlli «in corso di impegno» di cui all’art. 3 del D.M.n. 159 del 1998, «devono essere effettuati esclusivamente durante5 RG n. 28203/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28203/2020Numero sezionale 4345/2025Numero di raccolta generale 7296/2026Data pubblicazione 26/03/2026il periodo di vigenza dell’impegno assunto dal beneficiato e nonpossono essere effettuati in un momento successivo».Per la ricorrente, sarebbe pacifico che il controllo è statoeffettuato successivamente allo scadere del vincolo, in quanto«circostanza dedotta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell’atto introduttivodel giudizio di primo grado e non tempestivamente contestata dallaRegione [OSCURATO:SOCIETA] e, quindi, pacifica».Pertanto, proprio perché il controllo è stato effettuato inviolazione degli articoli 3 e 4 del D.M. n. 159 del 1998, non potevapoi applicarsi il provvedimento di decadenza di cui all’art. 6 delmedesimo D.M.2. Il motivo è inammissibile.2.1. Invero, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudicedi merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che siassume essere stata «pacifica» tra le parti, il principio diautosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in qualemodo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass., sez. 6-1,12/10/2017, n. 24062; Cass., sez. 6-3, 4/4/2022, n. 10761).Nella specie, nel motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente silimita a dedurre che il controllo sarebbe stato effettuatosuccessivamente allo scadere del vincolo ventennale e che talecircostanza sarebbe stata «dedotta da agricola [OSCURATO:SOCIETA]. nell’attointroduttivo del giudizio di primo grado e non tempestivamentecontestata Regione [OSCURATO:SOCIETA] e, quindi, pacifica».Non si è provveduto a trascrivere, neppure per stralcio, ilcontenuto delle difese della Regione [OSCURATO:SOCIETA], a seguito dellaasserita deduzione specifica della circostanza, contenuta nell’atto diopposizione.6 RG n. 28203/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28203/2020Numero sezionale 4345/2025Numero di raccolta generale 7296/2026Data pubblicazione 26/03/20262.2. Tra l’altro, leggendo la motivazione della sentenza dellaCorte d’appello, si osserva che la Regione [OSCURATO:SOCIETA], nella memorian. 1, ex art. 183, 6º comma, c.p.c., ha contestato specificamenteche il controllo fosse stato eseguito dopo la maturazione delventennio («la Regione [OSCURATO:SOCIETA] […] ha contestato la tardività, ein ogni caso l’infondatezza, della tesi espressa da parte opponentesolo in udienza, secondo cui l’accertamento dell’illecito sarebbeavvenuto ad oltre vent’anni dal pagamento della prima rata delcontributo, e quindi oltre la scadenza del vincolo. Ha affermato, inproposito, [che] il calcolo effettuato dall’opponente sarebbe risultatoerroneo: ed invero il primo pagamento era stato corrisposto dopo il27 agosto 1997 […] e pertanto, l’accertamento - avvenuto in data17/2/2017 - era stato effettuato senza ombra di dubbio entro i 20anni da quella data»).2.3. Senza contare che l’art. 3 del D.M. n. 159 del 1998 (Controlliin corso di impegno), come pure l’art. 4 del D.M. suddetto (Esito deicontrolli in corso di impegno), non prevedono in alcun modol’esistenza di termini perentori, a pena di decadenza, in relazione adeventuale attività di controllo esperita successivamente allascadenza dei 20 anni, nei quali il beneficiario si impegna a noneffettuare colture sui propri terreni.Si prevede al comma 1 dell’art. 3 del D.M. predetto che «[i]controlli in corso di impegno vengono effettuati dalle autorità di cuial successivo art. 7».Allo stesso modo, nell’art. 4 si disciplina l’esito dei controlli «incorso di impegno», ove siano accertate false dichiarazioni oirregolarità, senza la previsione di termini perentori decadenza.2.4. Con l’ulteriore precisazione che la domanda di contributo èstata presentata il 6/2/1997, mentre il primo pagamento è avvenutoil 27/8/1997, come accertato dal giudice di merito.7 RG n. 28203/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28203/2020Numero sezionale 4345/2025Numero di raccolta generale 7296/2026Data pubblicazione 26/03/2026Pertanto, il controllo del 17/2/2017 rientrava nel ventennio.3. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta«art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione o falsa applicazionedegli articoli 101,112 e 115 c.p.c. e art. 24 Costituzione».La Corte d’appello avrebbe errato nel rilevare che, a seguito delcontrollo effettuato il 17/2/2017, si era verificata la presenza delcampo di mais, e ciò faceva desumere l’avvenuta coltivazione perl’anno precedente («il che rimanda necessariamente alla semina edalla coltivazione dell’anno precedente. Con la conseguente certezzadell’intervenuta violazione del vincolo nel corso dell’anno 2016,allorché il ventennio dalla data della domanda non era ancorascaduto»).La Corte territoriale - ad avviso della ricorrente - avrebbe dunqueviolato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato dicui all’art. 112 c.p.c.Ciò in quanto mai la Regione [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe eccepito che dalverbale del 17/2/2017 sarebbe risultato che la coltivazione sarebbestata anteriore alla data di scadenza del vincolo.Sarebbe stato violato anche il principio di non contestazione dicui all’art. 115 c.p.c., non avendo Regione [OSCURATO:SOCIETA] mai allegato lapresenza di un campo coltivato a mais, al fine di valorizzaregiuridicamente tali circostanze, «affermando che ciò avrebberimandato necessariamente alla semina ed alla coltivazione dell’annoprecedente».4. Il motivo è infondato.4.1. Infatti, il principio della corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato non osta a che il giudice d’appello operi unaricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dalle parti, orenda una qualificazione giuridica autonoma rispetto a quella dellasentenza impugnata, e criticata dalle parti, con il limite attinente al8 RG n. 28203/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28203/2020Numero sezionale 4345/2025Numero di raccolta generale 7296/2026Data pubblicazione 26/03/2026divieto del giudice stesso di attribuire un bene non richiesto o,comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenzanei fatti di causa, e che si basi su elementi di fatto non ritualmenteacquisiti in giudizio come oggetto del contraddittorio e non tenuti inalcun conto dal primo giudice (Cass., sez. 1, 19/7/2002, n. 10542;Cass., 22/6/1994, n. 6006).Inoltre, in tema di valutazione delle prove, il principio del liberoconvincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c.,opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito,insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazionedelle predette regole da parte del giudice del merito non configuraun vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali,sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso ilcorretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunquenei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., comeriformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dallal. n. 134 del 2012 (Cass., ,sez. 3, 12/10/2017, n. 23940).5. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta «art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c. – Nullità della sentenza per violazionedell’art. 101 c.p.c. e art. 24 Costituzione».La Corte d’appello ha definito il giudizio affermando che nelverbale di accertamento del 17/2/2017 si dava conto della presenzadi un campo coltivato a mais, sicché tale circostanza rimandavanecessariamente alla semina ed alla coltivazione dell’annoprecedente.Tale circostanza, però, non sarebbe stata mai valorizzata dallaRegione [OSCURATO:SOCIETA].La Corte territoriale avrebbe, dunque, posto a fondamento delladecisione un fatto risultante dagli atti del processo, ma rimasto9 RG n. 28203/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28203/2020Numero sezionale 4345/2025Numero di raccolta generale 7296/2026Data pubblicazione 26/03/2026«silente in quanto non indicato né valorizzato giuridicamente dallaparte».Vi sarebbe stata violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 101c.p.c.6. Il motivo è infondato.Infatti, l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sullequestioni rilevate d'ufficio, rafforzato dall'aggiunta del secondocomma all'art. 101 c.p.c. ad opera della l. n. 69 del 2009, si estendesolo alle questioni di fatto, che richiedono prove dal contenutodiverso rispetto a quelle chieste dalle parti, o alle eccezioni rilevabilid'ufficio, e non anche ad una diversa valutazione del materialeprobatorio già acquisito (Cass., sez. L, 19/5/2013, n. 10353).Non può, peraltro, essere rimessa in discussione in sede dilegittimità la valutazione degli elementi istruttori, giàcompiutamente effettuata dal giudice di merito.7. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come dadispositivo.Numero registro generale 28203/2020Numero sezionale 4345/2025Numero di raccolta generale 7296/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA]; termineDott. [OSCURATO:PERSONA] di decadenza perDott. [OSCURATO:PERSONA] effettuare l’attività dicontrollo;Dott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].C C Cron. n.28203/2020ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 28203/2020 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura22877287/2019speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Giudici, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazionRi e.G n.oNt.i fiche agli11368/2017indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via degli Scipioni, n.268/a.- ricorrente-contro1 RG n. 28203/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28203/2020Numero sezionale 4345/2025Numero di raccolta generale 7296/2026Data pubblicazione 26/03/2026Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Moretti, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamentedomiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 22, Roma, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte di appello di Brescia n. 841/2020,depositata in data 24/8/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presentava il [OSCURATO:DATA_NASCITA], aisensi del regolamento CEE n. 2078/92, la domanda di ritiroventennale dei seminativi a scopo naturalistico, con riferimento allaparticella di cui al foglio 9, n. 1075, di ha 3,40, impegnandosi a noneffettuare operazioni colturali finalizzate alla produzione.La domanda aveva esito positivo.In data 12/10/2016 La società presentava domanda diriconoscimento di errore palese, segnalando l’errato inserimento apremio di una superficie diversa da quella richiesta nelle annualitàprecedenti, pari invece ad ha 3,40.A seguito di tale domanda, il 23/11/2016 l’organismo pagatoreregionale comunicava alla società la necessità di effettuare uncontrollo in loco presso la particella n. 1075 del foglio 9.Tuttavia, si riscontrava, a seguito del sopralluogo del 17/2/2017,la violazione da parte della società dell’impegno essenziale assunto,riscontrandosi la presenza su parte di tale particella di un campocoltivato a mais per ha 1.75.21.2 RG n. 28203/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28203/2020Numero sezionale 4345/2025Numero di raccolta generale 7296/2026Data pubblicazione 26/03/2026Con la nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva comunicato alla società l’avviodel procedimento di decadenza totale per inadempimento tecnico,con conseguente recupero della somma di euro 44.424,64.Con provvedimento del 27/10/2017 si disponeva la decadenzatotale della domanda di ritiro dei seminativi dalla produzione peralmeno 20 anni.2. Avverso il provvedimento di decadenza proponeva opposizionela società deducendo che i controlli e le verifiche dovevano avvenirein loco e dovevano risultare da un apposito verbale di accertamento.Al contrario, la Regione si sarebbe limitata a disporre ladecadenza del beneficio sulla base di foto aeree, senza che venisseredatto il verbale di accertamento del preteso inadempimento.Inoltre, la società aggiungeva che la domanda era statapresentata nel 1996 e che la prima rata del beneficio ventennale erastata corrisposta in data 6/2/1997, mentre soltanto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], adoltre 20 anni dall’accoglimento della domanda, e una volta terminatoil periodo di vincolo dei fondi e di corresponsione del beneficio, erastata disposta la decadenza totale da beneficio.La società sollevava anche l’eccezione di prescrizione.3. La Regione si costituiva ed evidenziava che la domanda di ritiroventennale dei seminativi, a scopo naturalistico, era stata presentatail 6/2/1997.Inoltre, nella memoria ex art. 183, 6º comma, n. 1, c.p.c., laRegione contestava «l’infondatezza della tesi espressa da parteopponente solo in udienza, secondo cui l’accertamento dell’illecitosarebbe avvenuto ad oltre vent’anni dal pagamento della prima ratadel contributo, e quindi oltre la scadenza del vincolo», mentre ilcalcolo effettuato dall’opponente era erroneo, essendo statocorrisposto il primo pagamento «dopo il 27 agosto 1997», sicché3 RG n. 28203/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28203/2020Numero sezionale 4345/2025Numero di raccolta generale 7296/2026Data pubblicazione 26/03/2026l’accertamento avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato effettuato entro i 20anni da tale data.4. Il tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2265 del 2018,rigettava l’opposizione.Per quel che ancora qui rileva, il tribunale evidenziava che il6/2/1997 non corrispondeva alla data del primo pagamento, ma alladata della presentazione della domanda di adesione al programmaAgro ambientale regionale, come risultava dal tipo di protocollo.Il primo pagamento era avvenuto dopo il 27/8/1997, mentre laprova di un pagamento prima del 17/2/1997 (data in cui sarebbescaduto il vincolo ventennale) non era stata fornita dalla società cheaveva sollevato l’eccezione.Si reputava infondata anche l’eccezione di prescrizione.5. La Corte d’appello, con sentenza n. 841/2020, pubblicata il24/8/2020, rigettava l’appello.Rilevava l’assenza di specificità in ordine al motivo di gravameche si confrontava con la decisione di prime cure, con cui era statarespinta l’eccezione di prescrizione.Nel merito, affermava la presenza agli atti del verbale diaccertamento del 17/2/2017, redatto da pubblici ufficiali, con cui erastata dimostrata la presenza di un campo coltivato a mais.La domanda per l’attribuzione del finanziamento era statapresentata il 6/2/ 1997, ma era comunque consentito accertare ladecadenza del beneficio per violazione dell’impegno essenzialesuccessivo allo scadere del vincolo».Chiariva la Corte territoriale: «Il che - anche ammessa laprospettata coincidenza tra data della domanda (6/2/1997) e datadel primo pagamento, ovvero attribuita rilevanza alla data della4 RG n. 28203/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28203/2020Numero sezionale 4345/2025Numero di raccolta generale 7296/2026Data pubblicazione 26/03/2026domanda anziché a quella del primo pagamento, se successivo - èesattamente quanto si è verificato nella fattispecie».Ed infatti, una volta accertata, con il verbale del 17/2/2017,anche con l’ausilio di riscontri fotografici, la presenza di un campocoltivato a mais, ciò non poteva che rimandare «necessariamentealla semina ed alla coltivazione dell’anno precedente», sicché siraggiungeva la certezza «dell’intervenuta violazione del vincolo nelcorso dell’anno 2016, allorché il ventennio dalla data della domandanon era ancora scaduto».6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laSocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., depositando anche memoria scritta.7. Ha resistito con controricorso la Regione [OSCURATO:SOCIETA],depositando anche memoria scritta.CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce «art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione o falsa applicazione degliarticoli 3, 4 e 6 D.M. 27 marzo 1998, n. 159».Per la Corte territoriale la decadenza totale dal beneficio sarebbederivata dalla violazione dell’impegno essenziale avvenuta nel corsodel ventennio, per il quale era operante il ritiro dei seminativi dallaproduzione, «ancorché accertata in un momento successivo alloscadere del vincolo».Tale decisione sarebbe in contrasto con gli articoli 3, 4 e 6 delD.M. n. 159 del 1998, «in quanto tale provvedimento normativo nonprevede che i controlli vengano effettuati dopo la scadenzadell’impegno».Ad avviso della ricorrente, dunque, per espressa previsionenormativa, i controlli «in corso di impegno» di cui all’art. 3 del D.M.n. 159 del 1998, «devono essere effettuati esclusivamente durante5 RG n. 28203/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28203/2020Numero sezionale 4345/2025Numero di raccolta generale 7296/2026Data pubblicazione 26/03/2026il periodo di vigenza dell’impegno assunto dal beneficiato e nonpossono essere effettuati in un momento successivo».Per la ricorrente, sarebbe pacifico che il controllo è statoeffettuato successivamente allo scadere del vincolo, in quanto«circostanza dedotta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell’atto introduttivodel giudizio di primo grado e non tempestivamente contestata dallaRegione [OSCURATO:SOCIETA] e, quindi, pacifica».Pertanto, proprio perché il controllo è stato effettuato inviolazione degli articoli 3 e 4 del D.M. n. 159 del 1998, non potevapoi applicarsi il provvedimento di decadenza di cui all’art. 6 delmedesimo D.M.2. Il motivo è inammissibile.2.1. Invero, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudicedi merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che siassume essere stata «pacifica» tra le parti, il principio diautosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in qualemodo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass., sez. 6-1,12/10/2017, n. 24062; Cass., sez. 6-3, 4/4/2022, n. 10761).Nella specie, nel motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente silimita a dedurre che il controllo sarebbe stato effettuatosuccessivamente allo scadere del vincolo ventennale e che talecircostanza sarebbe stata «dedotta da agricola [OSCURATO:SOCIETA]. nell’attointroduttivo del giudizio di primo grado e non tempestivamentecontestata Regione [OSCURATO:SOCIETA] e, quindi, pacifica».Non si è provveduto a trascrivere, neppure per stralcio, ilcontenuto delle difese della Regione [OSCURATO:SOCIETA], a seguito dellaasserita deduzione specifica della circostanza, contenuta nell’atto diopposizione.6 RG n. 28203/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28203/2020Numero sezionale 4345/2025Numero di raccolta generale 7296/2026Data pubblicazione 26/03/20262.2. Tra l’altro, leggendo la motivazione della sentenza dellaCorte d’appello, si osserva che la Regione [OSCURATO:SOCIETA], nella memorian. 1, ex art. 183, 6º comma, c.p.c., ha contestato specificamenteche il controllo fosse stato eseguito dopo la maturazione delventennio («la Regione [OSCURATO:SOCIETA] […] ha contestato la tardività, ein ogni caso l’infondatezza, della tesi espressa da parte opponentesolo in udienza, secondo cui l’accertamento dell’illecito sarebbeavvenuto ad oltre vent’anni dal pagamento della prima rata delcontributo, e quindi oltre la scadenza del vincolo. Ha affermato, inproposito, [che] il calcolo effettuato dall’opponente sarebbe risultatoerroneo: ed invero il primo pagamento era stato corrisposto dopo il27 agosto 1997 […] e pertanto, l’accertamento - avvenuto in data17/2/2017 - era stato effettuato senza ombra di dubbio entro i 20anni da quella data»).2.3. Senza contare che l’art. 3 del D.M. n. 159 del 1998 (Controlliin corso di impegno), come pure l’art. 4 del D.M. suddetto (Esito deicontrolli in corso di impegno), non prevedono in alcun modol’esistenza di termini perentori, a pena di decadenza, in relazione adeventuale attività di controllo esperita successivamente allascadenza dei 20 anni, nei quali il beneficiario si impegna a noneffettuare colture sui propri terreni.Si prevede al comma 1 dell’art. 3 del D.M. predetto che «[i]controlli in corso di impegno vengono effettuati dalle autorità di cuial successivo art. 7».Allo stesso modo, nell’art. 4 si disciplina l’esito dei controlli «incorso di impegno», ove siano accertate false dichiarazioni oirregolarità, senza la previsione di termini perentori decadenza.2.4. Con l’ulteriore precisazione che la domanda di contributo èstata presentata il 6/2/1997, mentre il primo pagamento è avvenutoil 27/8/1997, come accertato dal giudice di merito.7 RG n. 28203/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28203/2020Numero sezionale 4345/2025Numero di raccolta generale 7296/2026Data pubblicazione 26/03/2026Pertanto, il controllo del 17/2/2017 rientrava nel ventennio.3. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta«art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione o falsa applicazionedegli articoli 101,112 e 115 c.p.c. e art. 24 Costituzione».La Corte d’appello avrebbe errato nel rilevare che, a seguito delcontrollo effettuato il 17/2/2017, si era verificata la presenza delcampo di mais, e ciò faceva desumere l’avvenuta coltivazione perl’anno precedente («il che rimanda necessariamente alla semina edalla coltivazione dell’anno precedente. Con la conseguente certezzadell’intervenuta violazione del vincolo nel corso dell’anno 2016,allorché il ventennio dalla data della domanda non era ancorascaduto»).La Corte territoriale - ad avviso della ricorrente - avrebbe dunqueviolato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato dicui all’art. 112 c.p.c.Ciò in quanto mai la Regione [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe eccepito che dalverbale del 17/2/2017 sarebbe risultato che la coltivazione sarebbestata anteriore alla data di scadenza del vincolo.Sarebbe stato violato anche il principio di non contestazione dicui all’art. 115 c.p.c., non avendo Regione [OSCURATO:SOCIETA] mai allegato lapresenza di un campo coltivato a mais, al fine di valorizzaregiuridicamente tali circostanze, «affermando che ciò avrebberimandato necessariamente alla semina ed alla coltivazione dell’annoprecedente».4. Il motivo è infondato.4.1. Infatti, il principio della corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato non osta a che il giudice d’appello operi unaricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dalle parti, orenda una qualificazione giuridica autonoma rispetto a quella dellasentenza impugnata, e criticata dalle parti, con il limite attinente al8 RG n. 28203/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28203/2020Numero sezionale 4345/2025Numero di raccolta generale 7296/2026Data pubblicazione 26/03/2026divieto del giudice stesso di attribuire un bene non richiesto o,comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenzanei fatti di causa, e che si basi su elementi di fatto non ritualmenteacquisiti in giudizio come oggetto del contraddittorio e non tenuti inalcun conto dal primo giudice (Cass., sez. 1, 19/7/2002, n. 10542;Cass., 22/6/1994, n. 6006).Inoltre, in tema di valutazione delle prove, il principio del liberoconvincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c.,opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito,insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazionedelle predette regole da parte del giudice del merito non configuraun vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali,sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso ilcorretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunquenei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., comeriformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dallal. n. 134 del 2012 (Cass., ,sez. 3, 12/10/2017, n. 23940).5. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta «art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c. – Nullità della sentenza per violazionedell’art. 101 c.p.c. e art. 24 Costituzione».La Corte d’appello ha definito il giudizio affermando che nelverbale di accertamento del 17/2/2017 si dava conto della presenzadi un campo coltivato a mais, sicché tale circostanza rimandavanecessariamente alla semina ed alla coltivazione dell’annoprecedente.Tale circostanza, però, non sarebbe stata mai valorizzata dallaRegione [OSCURATO:SOCIETA].La Corte territoriale avrebbe, dunque, posto a fondamento delladecisione un fatto risultante dagli atti del processo, ma rimasto9 RG n. 28203/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28203/2020Numero sezionale 4345/2025Numero di raccolta generale 7296/2026Data pubblicazione 26/03/2026«silente in quanto non indicato né valorizzato giuridicamente dallaparte».Vi sarebbe stata violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 101c.p.c.6. Il motivo è infondato.Infatti, l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sullequestioni rilevate d'ufficio, rafforzato dall'aggiunta del secondocomma all'art. 101 c.p.c. ad opera della l. n. 69 del 2009, si estendesolo alle questioni di fatto, che richiedono prove dal contenutodiverso rispetto a quelle chieste dalle parti, o alle eccezioni rilevabilid'ufficio, e non anche ad una diversa valutazione del materialeprobatorio già acquisito (Cass., sez. L, 19/5/2013, n. 10353).Non può, peraltro, essere rimessa in discussione in sede dilegittimità la valutazione degli elementi istruttori, giàcompiutamente effettuata dal giudice di merito.7. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come dadispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro, 9.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.10 RG n. 28203/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28203/2020Numero sezionale 4345/2025Numero di raccolta generale 7296/2026Data pubblicazione 26/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 4 dicembre 2025Il PresidenteMarco Marulli11 RG n. 28203/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioP.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro, 9.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.10 RG n. 28203/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28203/2020Numero sezionale 4345/2025Numero di raccolta generale 7296/2026Data pubblicazione 26/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 4 dicembre 2025Il PresidenteMarco Marulli11 RG n. 28203/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio