CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2021
Cassazione n. 06943/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Torino; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 19/06/2021 il Tribunale di Torino, quale Giudice dell'esecuzione, per quanto di interesse ai presenti fini, in accoglimento dell'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto il vincolo della continuazione invocato in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-5 del provvedimento impugnato - che erano state pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato in otto mesi e venticinque giorni di reclusione. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 127, 671 cod. proc. pen., 135 cod. pen., 53 e 57, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, conseguente alla mancata conversione in pena pecuniaria della pena detentiva di otto mesi e venticinque giorni di reclusione, così come rideterminata a seguito del riconoscimento della continuazione, che si imponeva in ragione del fatto che in tutti i procedimenti di cognizione presupposti, definiti con il rito speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'originaria pena detentiva era stata sostituita con la pena pecuniaria. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81 cod. pen., 127 e 671 cod. proc. pen., conseguenti alla mancata riduzione, a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione in executivis, delle pene irrogate al condannato con le sentenze irrevocabili pronunciate dal Tribunale di Pinerolo il 17/10/2013 e dal Tribunale di Torino il 21/03/2016. Con il terzo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 127, 671, comma 3, cod. proc. pen., 163 cod. pen., conseguente alla mancata revoca, in sede di esecuzione, della sospensione condizionale della pena detentiva convertita in pena pecuniaria che era stata concessa all'imputato con la sentenza emessa dal Tribunale di Pinerolo il 23/06/2009, divenuta irrevocabile il 19/07/2009. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Deve ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 127, 671 cod. proc. pen., 135 cod. pen., 53 e 57, comma 2, legge n. 689 del 1981, conseguente alla mancata conversione in pena pecuniaria della pena detentiva di otto mesi e venticinque giorni di reclusione, così come rideterminata a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione, che si imponeva in ragione del fatto che in tutti i procedimenti di cognizione presupposti, definiti con il rito speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., le originarie pene detentive erano state convertite in pene pecuniarie. Osserva il Collegio che è incontroverso che tutte le pene detentive irrogate a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-5 del provvedimento impugnato, riguardanti procedimenti penali definiti ex art. 444 cod. proc. pen., erano state convertite in pene pecuniarie, ai sensi degli artt. 53 e 57, comma 2, legge n. 689 del 1981. Ne consegue che il Tribunale di Torino rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato in otto mesi e venticinque giorni di reclusione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., senza tenere conto del fatto che all'imputato, nei giudizi di cognizione presupposti, a seguito della conversione operata, era stata applicata solo una pena pecuniaria. Ne discende che il Giudice dell'esecuzione torinese avrebbe dovuto disporre la conversione in executivis delle pene detentive in pene pecuniarie, in conformità dell'istanza presentata dal condannato. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite» (Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2014, Fall, Rv. 260903-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Palaia, Rv. 260847-01). Le considerazioni esposte impongono di ritenere fondato il primo motivo di ricorso. 3. Analogo giudizio di fondatezza deve essere espresso per il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81 cod. pen., 127 e 671 cod. proc. pen., conseguenti alla mancata riduzione, a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva, delle pene irrogate al condannato con le sentenze irrevoc:abili pronunciate dal Tribunale di Pinerolo il 17/10/2013 e dal Tribunale di Torino il 21/03/2016. Costituisce, invero, un dato processuale incontroverso quello secondo cui il Tribunale di Torino, investito dell'incidente di esecuzione presentato da [OSCURATO:PERSONA], ometteva di pronunciarsi sulla rideterminazione delle pene detentive di quindici giorni di reclusione e di trenta giorni di reclusione - sostituite con le pene pecuniarie di 3.750,00 euro di multa e di 7.500,00 euro di multa -, irrogate al condannato con le sentenze irrevocabili pronunciate dal Tribunale di Pinerolo il 17/10/2013 e dal Tribunale di Torino il 21/03/2016. Infatti, sulla pena base di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, stabilita con la sentenza emessa dal Tribunale di Pinerolo il 23/06/2009, veniva disposto, in senso conforme al trattamento sanzionatorio applicato a [OSCURATO:PERSONA] nei giudizi di cognizione, un aumento di pena di quindici giorni per il reato giudicato con la decisione pronunciata dal Tribunale di Pinerolo il 17/10/2013 e un aumento di pena di trenta giorni per il reato giudicato dal Tribunale di Torino il 21/03/2016. Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso. 4. Deve, infine, ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 127, 671, comma 3, cod. proc. pen., 163 cod. pen., conseguente alla mancata revoca, in sede di esecuzione, della sospensione condizionale della pena detentiva convertita in pena pecuniaria che era stata concessa all'imputato con la sentenza emessa dal Tribunale di Pinerolo il 23/06/2009, divenuta irrevocabile il 19/07/2009. Non può, in proposito, non rilevarsi la legittimità del provvedimento con cui il Giudice dell'esecuzione torinese respingeva la richiesta del condannato di revocare il beneficio della sospensione condizionale che gli era stato precedentemente concesso, non rientrando una tale operazione sanzionatoria tra i poteri del giudice dell'esecuzione. Né potrebbe essere diversamente, atteso che la sospensione condizionale della pena controversa aveva costituito l'oggetto di un accordo tra le parti processuali, rilevante ex art. 444 cod. proc. pen., che doveva ritenersi irretrattabile, essendo coperto dal giudicato formatosi sulla decisione emessa dal Tribunale di Pinerolo il 23/06/2009. D'altra parte, tra i poteri del giudice 4 dell'esecuzione, tipizzati dall'art. 665 cod. proc. pen., non è prevista la possibilità di revocare la sospensione condizionale della pena irrogata a Fossat in sede di cognizione, che conseguentemente non poteva essere revocata in conformità della richiesta del ricorrente. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 5. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Torino per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con