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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 22004/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28005/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , oltre che dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui sono domiciliati; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Errico; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 2083/2015 e la sentenza n. 2141 / 2017 della Corte di appello di Firenze depositate rispettivamente l’11 dicembre 2015 e il 2 ottobre 2017.

Sez.

I –RG28005/2017 camera di consiglio17.6.2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 giugno 2022 dal Consigliere Relatore d ott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Con citazione notificata il 17 maggio 2004 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] di Verona e Novara soc. coop. a r.l. ― poi dive nuta [OSCURATO:SOCIETA]. ― per sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di euro 462.211,22, previa declaratoria di nullità, di annullamento, o di risoluzione per inadempimento, di alcune operazioni di investimento in valori mobiliari non autorizzate, o comunque eseguite in assenza delle condizioni prescritte dalla legge.

La banca si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza della pretesa avversaria e chiedendo la chiamata in causa, in manleva, di RenzoConti, e cioè del funzionario che aveva gestito il rap porto con l’investitrice.

Disposta la chiamata in causa, quest’ultimo si è pure costituito, negando ogni personale responsabilità.

In esito al giudizio di primo grado, il Tribunale di Firenze, ritenendo assorbente la questione relativa all’adempimento degli obblighi informativi, adempimento ritenuto insussistente, ha condannato la banca al pagamento dell’importo sopra indicato, oltre interessi, disponendo, poi, che quest’ultima restituisse allo stesso istituto di credito i titoli acquistati, maggiorati degli interessi; ha rigettato, invece, la domanda di manleva proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA].

2. ― La pronuncia è stata impugnata sia da quest’ultima che da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] è restato contumace.

Nel corso del giudizio di appello l’attrice risultata vittoriosa in primo grado è deceduta; il giudizio è statoquindi riassunto dalla banca Sez.

I –RG28005/2017 camera di consiglio17.6.2022 nei confronti dei suoi eredi, Leonardo e [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza non definitiva dell’11 dicembre 2015 , la Cort e di appello di Firenze ha dichiarato risolto il contratto quadro di intermediazione mobiliare per inadempimento imputabile alla banca e ha condannato lamedesim a al risarcimento del danno, da liquidarsi a seguito di espletanda consulenza tecnica; ha quindi riformato la sentenza di primo grado annullando la statuizione avente ad oggetto la restituzione, all’ istituto di credito , dei titoli acquistati e di tutti gli interessi sulle somme maturate nel corso del rapporto.

Con sentenza definitiva del 2 ottobre 2017 la Corte toscana ha poi liquidato il danno in euro 91 .501,81 e condannato la banca al pagamento della somma risultante dalla differenza tra quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado e il nominato importo.

3. —Entrambe le sentenze sono stata impugnate per cassazione dai Campolmi e dal [OSCURATO:SOCIETA].

La prima ha svolto cinque motivi, il Bancoquattro; le censure dell’istituto bancario sono state illustrate da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. —Il primo motivo del ricorso principale ― il ricorso proposto , cioè, da Leonardo e [OSCURATO:PERSONA] ― oppone la nullità del procedimento e della sentenza impugnata per violazione degli artt. 101, 102, 303 e 331 c.p.c..

Si lamenta l’omessa notifica dell’atto di riassunzione al contumace RenzoConti.

Il motivo è inammissibile.

La mancata tempestiva notificazione dell’atto di riassunzione nei confronti di una delle parti del giudizio rileva ai fini dell’estinzione del giudizio: ma l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dello stesso dopo un'interruzione risponde, ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis , anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009) all'esclusivo interesse dei soggetti chiamati a succedere o a sostituire la capacità Sez.

I –RG28005/2017 camera di consiglio17.6.2022 della parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché compete al giudice, anche di ufficio, accertare se tale eccezione sia stata sollevata dalla parte legittimata(Cass. 21 febbraio 2020, n. 4684; cfr. pure Cass. 19 agosto 2019, n. 21480, secondo cui nel caso di processo con pluralità diparti, l'eccezione di estinzione del giudizio può essere sollevata soltanto dalla parte interessata e prima di ogni altra sua difesa).

Nel caso in esame, parte ricorrente nulla deduce quanto alla tempestiva proposizione dell’eccezione e, in ogni caso, la questione investe la posizione di una parte diversa da quella colpita dall’evento interruttivo.

Il motivorisulta, peraltro, pure privo di fondamento.

L'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo, deve essere infatti notificato ― come richiede l'art. 302 c.p.c. ― con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando un tale atto nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 c.p.c., per i quali è prescritta la notificazione al contumace(Cass. 23 maggio 2003, n. 8162; Cass. 3 settembre 1998, n. 8728; più di recente Cass. 23 agosto 2017, n. 20288, non massimata in CED).

Nella giurisprudenza della S.C. trova per la verità espressione anche il principio, meno netto di quello appena richiamato, secondo cui il contumace deve essere posto a conoscenza, mediante la relativa notificazione, dell'atto riassuntivo allorché questo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, perché, in tal caso, la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione(Cass. 24 maggio 2018, n. 13015; Cass. 24 giugno 2011, n . 13981 ): detta condizione difetta, però, nella fattispecie in esame, giacché il rapporto processuale Sez.

I –RG28005/2017 camera di consiglio17.6.2022 di garanzia, di cui è parte il terzo chiamato, è rimasto immutato oggettivamente e soggettivamente a seguito dell’interruzione.

2. ― Il secondo motivo di ricorso principale denuncia la violazione, nella sentenza non definitiva, degli artt. 1421 c.c. e 23 d.lgs. n. 58/1998, nonché dell’art. 112 c.p.c.; denuncia altresì la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per grave vizio di motivazione.

Si deduce, anzitutto, che la sentenza di primo grado avrebbeomesso di statuire sulla domanda di nullità delle operazioni di investimento.

Viene poi esposto che c ol primo motivo di appello incidentale condizionatoStefania [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato la sentenza del Tribunale riproponendo la questione della nullità, ma la Corte di appello aveva ignorato tale motivo di gravame e si era limitat a ad affermarel’inadempimento della banca agli obblighi di condotta che le incombevano; spiegano i ricorrenti principali che lo stesso Giudice distrettuale avrebbe inoltre mancato di rilevare d’ufficio la nullità di protezione del contratto quadro (nullità che pare comunque correlata a quella sopra descritta, afferente i singoli ordini, e che pare per l’appunto prospettata sul presupposto della mancanza di un valido contratto di investimento); è dedotto, infine, che, quand’anche la sentenza non definitiva avesse implicitamente ritenuto l’infondatezza dell’eccezione di nullità, una tale decisione sarebbe da ritenere del tutto priva di motivazione.

Il motivo va disatteso.

Si legge nella sentenza non definitiva(pag. 8)che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in giudizio domandando, tra l’altro,la declaratoria di nullità di alcune operazioni di investimento; non diversamente nel ricorso per cassazione (pag. 5) si deduce che la pronuncia di nullità investiva le sole «operazioni contestate».

Gli istanti rilevano, inoltre, che con la memoria ex art. 6 d.lgs. n. 5 del 2003 [OSCURATO:PERSONA] aveva disconosciuto la sottoscrizione in calce al contratto di negoziazione (contratto quadro), ma non riproducono il contenuto della domanda di Sez.

I –RG28005/2017 camera di consiglio17.6.2022 nullità,avendo specifico riguardo alle ragioni poste a fondamento della stessa, onde la deduzione del vizio di omessa pronuncia si mostra carente di autosufficienza: infatti, perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario che la domanda o l'eccezione sia stata riportata puntualmente, nei suoi esatti termini, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra è stata proposta (Cass. Sez.

U.28 luglio 2005, n. 15781; Cass. 4 marzo 2013, n. 5344).

La circostanza, poi, che l’imprecisata domanda di cui si è detto fosse stata oggetto di un appello incidentale condizionato esclude,come è evidente, che sul punto possa prospettarsi il vizio del mancato rilievo d’ufficio della lamentata nullità: se, infatti, il tema in questione già apparteneva al giudizio per essere stato in esso veicolato dal motivo di impugnazione, l’error jurisastrattamente configurabile era quello di cui all’art. 112 c.p.c.; torna quindi ad assumere centralità il dato della aspecificità della deduzione del vizio di omessa pronuncia.

3. ― Col terzo mezzo si prospetta la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e del giudicato interno, nonché degli artt. 1423, 1458 e 2033 c.c..

Viene rilevato che la banca appellante non aveva in alcun modo contestato la statuizione della sentenza di primo grado che aveva limitato la pronuncia risolutoria ai singoli investimenti ogge tto della domanda attrice;si deduce che la sentenza non definitiva della Corte di Firenze, riformando la decisione del Tribunale sul punto, sarebbe incorsa in ultrapetizione, violando il giudicato interno.

I ricorrenti principali sostengono, inoltre, che , a fronte dell’inadempimento dell’intermediario,l’investitore ben possa agire per la sola risoluzione dei singoli ordini investimento cui si riferisce il lamentato inadempimento; aggiungono che, in ragione di tale specifica delimitazione della domanda risolutoria, doveva essere disposta la restituzione degli importi ricevuti dalla banca a fronte degli investimenti Sez.

I –RG28005/2017 camera di consiglio17.6.2022 dedotti in giudizio, rimasti privi di causa giustificativa, senza che andasse riconosciuto alcunché alla banca : sia in relazione alle stesse operazioni finanziarie, sia, a maggior ragione, con riguardo agli investimenti non contestati.

Col quarto motivo è prospettata la violazionedell’art. 112 c.p.c..

Assumono iricorrenti principali che la Corte di appello, dichiarando che la risoluzione del rapporto di intermediazione poteva consentire solo il risarcimento del danno, e non le restituzioni, avrebbe mancato di considerare che, in ogni caso, in ragione dei contestati addebiti sul conto corrente, effettuati in assenza di una causa giustificativa, e senza alcuna autorizzazione della correntista, si imponevala pronuncia di una condanna avente ad oggetto il pagamento delle somme illegittimamente addebitate sul conto, pari a quelle determinate dal primo giudice.

I due motivi di censura presentano profili di connessione e possono esaminarsi congiuntamente. [OSCURATO:PERSONA], attrice in primo grado, a fronte delle prospettate nullità, annullabilità e risolubilità delle operazioni di investimento, aveva domandato, in via alternativa, la condanna della banca alle restituzioni e al risarcimento del danno, indicando, a tal fine, la somma capitale di euro 462.211,22 (cfr. pag. 5 del ricorso); tali pretese erano state poi reiterate in appello (cfr. pag. 7 della prima sentenza e pag. 6 della seconda).

Il Tribunale, secondo quanto è chiarito nella sentenza non definitiva della Corte di appello, non aveva formalmente dichiarato la risoluzione del contratto quadro di investimento (pag. 16), ma condannato la banca al pagamento della somma di euro 462.211,22, corrispondente a quella impiegata per l’acquisto dei titoli (pag.17).

In sede di gravame la banca aveva poi dedotto, col quinto motivo di appello, l’erronea quantificazione del danno.

La Corte di merito, con la prima delle sentenze pronunciate, ha dichiarato la risoluzione del contratto quadro per inadempimento colpevole della banca agli obblighi Sez.

I –RG28005/2017 camera di consiglio17.6.2022 di protezione dell’investitore, risoluzione che il Tribunale aveva ravvisato; ha poi osservato che la risoluzione del contratto di investimento, quale contratto normativo di durata, non poteva avere effetto retroattivo sulle singole prestazioni eseguite, ma generava il solo effetto di obbligare al risarcimento del danno complessivo derivante dall’inadempimento: risarcimento che andava calcolato operando la differenza tra il costo di acquisto e il ricavato di vendita dei titoli, maggiorato dell’eventuale rendimento intermedio (sentenza non definitiva, pagg. 16 e 17).

Ora, proprio perché la Corte di appello ha interpretato la sentenza di primo grado nel senso che essa aveva statuito sulla risoluzione del contratto quadro di investimento (o meglio, sulla ravvisata esistenza delle condizioni per una pronuncia in tal senso), non ha fondamento l’affermazione dei ricorrenti secondo cui la sentenza di appello, ritenendo la risolubilità dell’intero rapporto, sarebbe affetta da ultrapetizione (pag. 23 del ricorso): del resto,[OSCURATO:PERSONA] aveva riproposto, a norma dell’art. 346 c.p.c., con la propria comparsa di rispostain appello, la domanda di risoluzione del detto contratto quadro e tanto ha giustificato la pronuncia di risoluzione di cui si è detto (cfr. la sentenza non definitiva, a pag. 16); né, a ben vedere, i Campolmi assumono, col terzo motivo del ricorso per cassazione, che la pronuncia di risoluzione dei singoli ordini di investimento si sarebbe imposta in ragione di quanto domandato in sede di gravame dalla loro dante causa.

In tal senso, l’evocazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le singole operazioni di investimento in valori mobiliari,in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione(per tutte: Cass. 31 marzo 2021, n. 8997; Cass. 9 febbraio 2018, n. 3261; Cass. 31 agosto 2017, n. 20617; Cass.23 maggio 2017, n. 12937) non coglie nel segno: era prima necessario spiegare per quale ragione la Corte di appello avrebbe dovuto riformare Sez.

I –RG28005/2017 camera di consiglio17.6.2022 la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto esistenti le condizioni per la risoluzione del contratto quadro ( pronuncia ― questa ― su cui [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito, come si è detto ) .

Il terzo motivo va quindi disatteso.

Dopo di che ― e si viene al quarto motivo di ricorso ― , va osservato che la Corte di appello ha considerato, quali inadempimenti alle obbligazioni nascenti dal contratto quadro, sia le condotte dell’intermediario consistenti nel dar corso ad operazioni «senza neanche interpellare la [OSCURATO:PERSONA]», sia quelle «realmente commissionate», che «vennero eseguite senza fornire informazioni specifiche, ma soltanto con stereotipata avvertenza, da ritenersi del tutto insufficiente, che si tratta[va]di ‘titolo a rischio’» (prima sentenza, pagg. 15 s.).

Ne discende che, contrariamente a quanto ritenuto dagli istanti , «i contestati addebiti sul conto corrente, effettuati in assenza di causa giustificativa e senza alcuna autorizzazione della correntista» (pag. 26 del ricorso),sono stati presi in considerazione dalla Corte di merito ai fini dellapronuncia di condanna al risarcimento del danno; pronuncia che [OSCURATO:PERSONA] aveva d’altra parte domandato in alternativa a quella avente ad oggetto la vera e propria restituzione (pag. 7 della prima sentenza).

E’ evidente, poi, che la condanna al risarcimento dei danno doveva essere ragguagliata, come chiarito nella sentenza non definitiva (pag. 17), alla perdita economica effettivamente subita, desumibile dalla differenza tra il costo di acquisto dei titoli e il ricavato della vendita, maggiorato dell’eventuale rendimento intermedio: differenza quantificata, con la sentenza definitiva, nella somma complessiva di euro 91.501,81(che non si ha motivo di ritenere non comprensiva del danno maturato con riferimento alle operazioni che [OSCURATO:PERSONA] aveva mancato di autorizzare: sul punto nulla è specificamente dedotto dai ricorrenti, i quali si son limitati a lamentare che la Corte di merito non abbia disposto la restituzione delle somme illegittimamente addebitate sul conto).

Sez.

I –RG28005/2017 camera di consiglio17.6.2022

4. ― Il quinto motivo prospetta la violazione, da parte della sentenza non definitiva, degli artt. 1224 e 1453 c.c.

Si lamenta l’erroneità delle azioni adottate con riferimento agli interessi legali e al danno da svalutazione monetaria.

Si osserva che il contraente inadempiente, obbligato a restituire una somma di denaro a seguito della risoluzione del contratto cagionata dal suo inadempimento non possa considerarsi in buona fede, sicché gli interessi cui ha diritto sono quelli maturati a far data dal pagamento.

Si deduce, inoltre, che l’obbligazione risarcitoria integra un debito di valore onde non trova applicazione il principio nominalistico e deve farsi luogo alla quantificazione del danno tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta.

Il motivo è inammissibile.

Quanto dedotto con riferimento alla decorrenza degli interessi è privo di pertinenza, in quanto la Corte di appello non ha reso una pronuncia di ripetizione dell’indebito, ma una statuizione risarcitoria.

Con riguardo alla rivalutazione, poi, i ricorrenti mancano di cogliere il passaggio della motivazione con cui è stato posto in evidenza non essere stato provato il danno maturatoper effetto dell’andamento del processo inflattivo.

Sotto entrambi i profili l a ravvisata mancata aderenza del motivo al decisum destina lo stesso alla statuizione di inammissibilità (Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490).

5. ― Il ricorso principale è dunque respinto.

6. ― Quello incidentale condizionato resta assorbito.

7. ― Le spese del giudizio di legittimità gravano sui ricorrenti principali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato; condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese Sez.

I –RG28005/2017 camera di consiglio17.6.2022 del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28005/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , oltre che dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui sono domiciliati; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Errico; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 2083/2015 e la sentenza n. 2141 / 2017 della Corte di appello di Firenze depositate rispettivamente l’11 dicembre 2015 e il 2 ottobre 2017. Sez. I –RG28005/2017 camera di consiglio17.6.2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 giugno 2022 dal Consigliere Relatore d ott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Con citazione notificata il 17 maggio 2004 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] di Verona e Novara soc. coop. a r.l. ― poi dive nuta [OSCURATO:SOCIETA]. ― per sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di euro 462.211,22, previa declaratoria di nullità, di annullamento, o di risoluzione per inadempimento, di alcune operazioni di investimento in valori mobiliari non autorizzate, o comunque eseguite in assenza delle condizioni prescritte dalla legge. La banca si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza della pretesa avversaria e chiedendo la chiamata in causa, in manleva, di RenzoConti, e cioè del funzionario che aveva gestito il rap porto con l’investitrice. Disposta la chiamata in causa, quest’ultimo si è pure costituito, negando ogni personale responsabilità. In esito al giudizio di primo grado, il Tribunale di Firenze, ritenendo assorbente la questione relativa all’adempimento degli obblighi informativi, adempimento ritenuto insussistente, ha condannato la banca al pagamento dell’importo sopra indicato, oltre interessi, disponendo, poi, che quest’ultima restituisse allo stesso istituto di credito i titoli acquistati, maggiorati degli interessi; ha rigettato, invece, la domanda di manleva proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA]. 2. ― La pronuncia è stata impugnata sia da quest’ultima che da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] è restato contumace. Nel corso del giudizio di appello l’attrice risultata vittoriosa in primo grado è deceduta; il giudizio è statoquindi riassunto dalla banca Sez. I –RG28005/2017 camera di consiglio17.6.2022 nei confronti dei suoi eredi, Leonardo e [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza non definitiva dell’11 dicembre 2015 , la Cort e di appello di Firenze ha dichiarato risolto il contratto quadro di intermediazione mobiliare per inadempimento imputabile alla banca e ha condannato lamedesim a al risarcimento del danno, da liquidarsi a seguito di espletanda consulenza tecnica; ha quindi riformato la sentenza di primo grado annullando la statuizione avente ad oggetto la restituzione, all’ istituto di credito , dei titoli acquistati e di tutti gli interessi sulle somme maturate nel corso del rapporto. Con sentenza definitiva del 2 ottobre 2017 la Corte toscana ha poi liquidato il danno in euro 91 .501,81 e condannato la banca al pagamento della somma risultante dalla differenza tra quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado e il nominato importo. 3. —Entrambe le sentenze sono stata impugnate per cassazione dai Campolmi e dal [OSCURATO:SOCIETA]. La prima ha svolto cinque motivi, il Bancoquattro; le censure dell’istituto bancario sono state illustrate da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. —Il primo motivo del ricorso principale ― il ricorso proposto , cioè, da Leonardo e [OSCURATO:PERSONA] ― oppone la nullità del procedimento e della sentenza impugnata per violazione degli artt. 101, 102, 303 e 331 c.p.c.. Si lamenta l’omessa notifica dell’atto di riassunzione al contumace RenzoConti. Il motivo è inammissibile. La mancata tempestiva notificazione dell’atto di riassunzione nei confronti di una delle parti del giudizio rileva ai fini dell’estinzione del giudizio: ma l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dello stesso dopo un'interruzione risponde, ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis , anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009) all'esclusivo interesse dei soggetti chiamati a succedere o a sostituire la capacità Sez. I –RG28005/2017 camera di consiglio17.6.2022 della parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché compete al giudice, anche di ufficio, accertare se tale eccezione sia stata sollevata dalla parte legittimata(Cass. 21 febbraio 2020, n. 4684; cfr. pure Cass. 19 agosto 2019, n. 21480, secondo cui nel caso di processo con pluralità diparti, l'eccezione di estinzione del giudizio può essere sollevata soltanto dalla parte interessata e prima di ogni altra sua difesa). Nel caso in esame, parte ricorrente nulla deduce quanto alla tempestiva proposizione dell’eccezione e, in ogni caso, la questione investe la posizione di una parte diversa da quella colpita dall’evento interruttivo. Il motivorisulta, peraltro, pure privo di fondamento. L'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo, deve essere infatti notificato ― come richiede l'art. 302 c.p.c. ― con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando un tale atto nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 c.p.c., per i quali è prescritta la notificazione al contumace(Cass. 23 maggio 2003, n. 8162; Cass. 3 settembre 1998, n. 8728; più di recente Cass. 23 agosto 2017, n. 20288, non massimata in CED). Nella giurisprudenza della S.C. trova per la verità espressione anche il principio, meno netto di quello appena richiamato, secondo cui il contumace deve essere posto a conoscenza, mediante la relativa notificazione, dell'atto riassuntivo allorché questo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, perché, in tal caso, la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione(Cass. 24 maggio 2018, n. 13015; Cass. 24 giugno 2011, n . 13981 ): detta condizione difetta, però, nella fattispecie in esame, giacché il rapporto processuale Sez. I –RG28005/2017 camera di consiglio17.6.2022 di garanzia, di cui è parte il terzo chiamato, è rimasto immutato oggettivamente e soggettivamente a seguito dell’interruzione. 2. ― Il secondo motivo di ricorso principale denuncia la violazione, nella sentenza non definitiva, degli artt. 1421 c.c. e 23 d.lgs. n. 58/1998, nonché dell’art. 112 c.p.c.; denuncia altresì la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per grave vizio di motivazione. Si deduce, anzitutto, che la sentenza di primo grado avrebbeomesso di statuire sulla domanda di nullità delle operazioni di investimento. Viene poi esposto che c ol primo motivo di appello incidentale condizionatoStefania [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato la sentenza del Tribunale riproponendo la questione della nullità, ma la Corte di appello aveva ignorato tale motivo di gravame e si era limitat a ad affermarel’inadempimento della banca agli obblighi di condotta che le incombevano; spiegano i ricorrenti principali che lo stesso Giudice distrettuale avrebbe inoltre mancato di rilevare d’ufficio la nullità di protezione del contratto quadro (nullità che pare comunque correlata a quella sopra descritta, afferente i singoli ordini, e che pare per l’appunto prospettata sul presupposto della mancanza di un valido contratto di investimento); è dedotto, infine, che, quand’anche la sentenza non definitiva avesse implicitamente ritenuto l’infondatezza dell’eccezione di nullità, una tale decisione sarebbe da ritenere del tutto priva di motivazione. Il motivo va disatteso. Si legge nella sentenza non definitiva(pag. 8)che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in giudizio domandando, tra l’altro,la declaratoria di nullità di alcune operazioni di investimento; non diversamente nel ricorso per cassazione (pag. 5) si deduce che la pronuncia di nullità investiva le sole «operazioni contestate». Gli istanti rilevano, inoltre, che con la memoria ex art. 6 d.lgs. n. 5 del 2003 [OSCURATO:PERSONA] aveva disconosciuto la sottoscrizione in calce al contratto di negoziazione (contratto quadro), ma non riproducono il contenuto della domanda di Sez. I –RG28005/2017 camera di consiglio17.6.2022 nullità,avendo specifico riguardo alle ragioni poste a fondamento della stessa, onde la deduzione del vizio di omessa pronuncia si mostra carente di autosufficienza: infatti, perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario che la domanda o l'eccezione sia stata riportata puntualmente, nei suoi esatti termini, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra è stata proposta (Cass. Sez. U.28 luglio 2005, n. 15781; Cass. 4 marzo 2013, n. 5344). La circostanza, poi, che l’imprecisata domanda di cui si è detto fosse stata oggetto di un appello incidentale condizionato esclude,come è evidente, che sul punto possa prospettarsi il vizio del mancato rilievo d’ufficio della lamentata nullità: se, infatti, il tema in questione già apparteneva al giudizio per essere stato in esso veicolato dal motivo di impugnazione, l’error jurisastrattamente configurabile era quello di cui all’art. 112 c.p.c.; torna quindi ad assumere centralità il dato della aspecificità della deduzione del vizio di omessa pronuncia. 3. ― Col terzo mezzo si prospetta la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e del giudicato interno, nonché degli artt. 1423, 1458 e 2033 c.c.. Viene rilevato che la banca appellante non aveva in alcun modo contestato la statuizione della sentenza di primo grado che aveva limitato la pronuncia risolutoria ai singoli investimenti ogge tto della domanda attrice;si deduce che la sentenza non definitiva della Corte di Firenze, riformando la decisione del Tribunale sul punto, sarebbe incorsa in ultrapetizione, violando il giudicato interno. I ricorrenti principali sostengono, inoltre, che , a fronte dell’inadempimento dell’intermediario,l’investitore ben possa agire per la sola risoluzione dei singoli ordini investimento cui si riferisce il lamentato inadempimento; aggiungono che, in ragione di tale specifica delimitazione della domanda risolutoria, doveva essere disposta la restituzione degli importi ricevuti dalla banca a fronte degli investimenti Sez. I –RG28005/2017 camera di consiglio17.6.2022 dedotti in giudizio, rimasti privi di causa giustificativa, senza che andasse riconosciuto alcunché alla banca : sia in relazione alle stesse operazioni finanziarie, sia, a maggior ragione, con riguardo agli investimenti non contestati. Col quarto motivo è prospettata la violazionedell’art. 112 c.p.c.. Assumono iricorrenti principali che la Corte di appello, dichiarando che la risoluzione del rapporto di intermediazione poteva consentire solo il risarcimento del danno, e non le restituzioni, avrebbe mancato di considerare che, in ogni caso, in ragione dei contestati addebiti sul conto corrente, effettuati in assenza di una causa giustificativa, e senza alcuna autorizzazione della correntista, si imponevala pronuncia di una condanna avente ad oggetto il pagamento delle somme illegittimamente addebitate sul conto, pari a quelle determinate dal primo giudice. I due motivi di censura presentano profili di connessione e possono esaminarsi congiuntamente. [OSCURATO:PERSONA], attrice in primo grado, a fronte delle prospettate nullità, annullabilità e risolubilità delle operazioni di investimento, aveva domandato, in via alternativa, la condanna della banca alle restituzioni e al risarcimento del danno, indicando, a tal fine, la somma capitale di euro 462.211,22 (cfr. pag. 5 del ricorso); tali pretese erano state poi reiterate in appello (cfr. pag. 7 della prima sentenza e pag. 6 della seconda). Il Tribunale, secondo quanto è chiarito nella sentenza non definitiva della Corte di appello, non aveva formalmente dichiarato la risoluzione del contratto quadro di investimento (pag. 16), ma condannato la banca al pagamento della somma di euro 462.211,22, corrispondente a quella impiegata per l’acquisto dei titoli (pag.17). In sede di gravame la banca aveva poi dedotto, col quinto motivo di appello, l’erronea quantificazione del danno. La Corte di merito, con la prima delle sentenze pronunciate, ha dichiarato la risoluzione del contratto quadro per inadempimento colpevole della banca agli obblighi Sez. I –RG28005/2017 camera di consiglio17.6.2022 di protezione dell’investitore, risoluzione che il Tribunale aveva ravvisato; ha poi osservato che la risoluzione del contratto di investimento, quale contratto normativo di durata, non poteva avere effetto retroattivo sulle singole prestazioni eseguite, ma generava il solo effetto di obbligare al risarcimento del danno complessivo derivante dall’inadempimento: risarcimento che andava calcolato operando la differenza tra il costo di acquisto e il ricavato di vendita dei titoli, maggiorato dell’eventuale rendimento intermedio (sentenza non definitiva, pagg. 16 e 17). Ora, proprio perché la Corte di appello ha interpretato la sentenza di primo grado nel senso che essa aveva statuito sulla risoluzione del contratto quadro di investimento (o meglio, sulla ravvisata esistenza delle condizioni per una pronuncia in tal senso), non ha fondamento l’affermazione dei ricorrenti secondo cui la sentenza di appello, ritenendo la risolubilità dell’intero rapporto, sarebbe affetta da ultrapetizione (pag. 23 del ricorso): del resto,[OSCURATO:PERSONA] aveva riproposto, a norma dell’art. 346 c.p.c., con la propria comparsa di rispostain appello, la domanda di risoluzione del detto contratto quadro e tanto ha giustificato la pronuncia di risoluzione di cui si è detto (cfr. la sentenza non definitiva, a pag. 16); né, a ben vedere, i Campolmi assumono, col terzo motivo del ricorso per cassazione, che la pronuncia di risoluzione dei singoli ordini di investimento si sarebbe imposta in ragione di quanto domandato in sede di gravame dalla loro dante causa. In tal senso, l’evocazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le singole operazioni di investimento in valori mobiliari,in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione(per tutte: Cass. 31 marzo 2021, n. 8997; Cass. 9 febbraio 2018, n. 3261; Cass. 31 agosto 2017, n. 20617; Cass.23 maggio 2017, n. 12937) non coglie nel segno: era prima necessario spiegare per quale ragione la Corte di appello avrebbe dovuto riformare Sez. I –RG28005/2017 camera di consiglio17.6.2022 la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto esistenti le condizioni per la risoluzione del contratto quadro ( pronuncia ― questa ― su cui [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito, come si è detto ) . Il terzo motivo va quindi disatteso. Dopo di che ― e si viene al quarto motivo di ricorso ― , va osservato che la Corte di appello ha considerato, quali inadempimenti alle obbligazioni nascenti dal contratto quadro, sia le condotte dell’intermediario consistenti nel dar corso ad operazioni «senza neanche interpellare la [OSCURATO:PERSONA]», sia quelle «realmente commissionate», che «vennero eseguite senza fornire informazioni specifiche, ma soltanto con stereotipata avvertenza, da ritenersi del tutto insufficiente, che si tratta[va]di ‘titolo a rischio’» (prima sentenza, pagg. 15 s.). Ne discende che, contrariamente a quanto ritenuto dagli istanti , «i contestati addebiti sul conto corrente, effettuati in assenza di causa giustificativa e senza alcuna autorizzazione della correntista» (pag. 26 del ricorso),sono stati presi in considerazione dalla Corte di merito ai fini dellapronuncia di condanna al risarcimento del danno; pronuncia che [OSCURATO:PERSONA] aveva d’altra parte domandato in alternativa a quella avente ad oggetto la vera e propria restituzione (pag. 7 della prima sentenza). E’ evidente, poi, che la condanna al risarcimento dei danno doveva essere ragguagliata, come chiarito nella sentenza non definitiva (pag. 17), alla perdita economica effettivamente subita, desumibile dalla differenza tra il costo di acquisto dei titoli e il ricavato della vendita, maggiorato dell’eventuale rendimento intermedio: differenza quantificata, con la sentenza definitiva, nella somma complessiva di euro 91.501,81(che non si ha motivo di ritenere non comprensiva del danno maturato con riferimento alle operazioni che [OSCURATO:PERSONA] aveva mancato di autorizzare: sul punto nulla è specificamente dedotto dai ricorrenti, i quali si son limitati a lamentare che la Corte di merito non abbia disposto la restituzione delle somme illegittimamente addebitate sul conto). Sez. I –RG28005/2017 camera di consiglio17.6.2022 4. ― Il quinto motivo prospetta la violazione, da parte della sentenza non definitiva, degli artt. 1224 e 1453 c.c. Si lamenta l’erroneità delle azioni adottate con riferimento agli interessi legali e al danno da svalutazione monetaria. Si osserva che il contraente inadempiente, obbligato a restituire una somma di denaro a seguito della risoluzione del contratto cagionata dal suo inadempimento non possa considerarsi in buona fede, sicché gli interessi cui ha diritto sono quelli maturati a far data dal pagamento. Si deduce, inoltre, che l’obbligazione risarcitoria integra un debito di valore onde non trova applicazione il principio nominalistico e deve farsi luogo alla quantificazione del danno tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta. Il motivo è inammissibile. Quanto dedotto con riferimento alla decorrenza degli interessi è privo di pertinenza, in quanto la Corte di appello non ha reso una pronuncia di ripetizione dell’indebito, ma una statuizione risarcitoria. Con riguardo alla rivalutazione, poi, i ricorrenti mancano di cogliere il passaggio della motivazione con cui è stato posto in evidenza non essere stato provato il danno maturatoper effetto dell’andamento del processo inflattivo. Sotto entrambi i profili l a ravvisata mancata aderenza del motivo al decisum destina lo stesso alla statuizione di inammissibilità (Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490). 5. ― Il ricorso principale è dunque respinto. 6. ― Quello incidentale condizionato resta assorbito. 7. ― Le spese del giudizio di legittimità gravano sui ricorrenti principali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato; condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese Sez. I –RG28005/2017 camera di consiglio17.6.2022 del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussis
Sentenza Cassazione n. 22004/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris