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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 05374/2024

Testo disponibile della fonte

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019 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6052/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2000 SPA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1503/2018 depositata il05/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro il comune di Genova, impugnando la sentenza della Corte di appello di Genova n.1503/2018, pubblicata il 5.10.2018 con la quale, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Genova, è stato rigettato l’appello proposto dalla società che aveva chiesto la rideterminazione dei canoni di concessione di uno stabilimento balneare operata dal comune di Genova per gli anni 2009 e 2010.

Il comune di Genova si è costituito con controricorso, mentre l’Agenzia del demanio è rimasta intimata.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato note, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata della lite introdotta dall’art.100, c.7 d.l.n.104/2020, convertito dalla l.n.124/2020, sulla base di un’istanza notificata a mezzo p.e.c.alle controparti.

La ricorrente ha depositato memoria e documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle somme determinate analiticamente dal comune di Genova per ciascuna annualità per addivenire alla definizione agevolata, nonché memoria conclusionale ed ulteriori documenti.

In particolare, in data 28 settembre 2021, Estoril ha provveduto al versamento degli importi richiesti dal Comune come risulta dai due modelli F24 allegati alla memoria.

Tanto è sufficiente per ritenere maturata la definizione agevolata ex art. 100, comma 7 e seguenti, del D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26/2020 e conseguentemente estinto il presente giudizio.

Di nessun rilievo ai fini impeditivi della detta definizione è, infatti, la riserva di parziale ripetizione espressa dalla Estoril in relazione ad un asserito errato conteggio in eccesso da parte del Comune di Genova, non apparendo tale dichiarazione idonea ad incidere sulla volontà di definizione del procedimento correlata all’intervenuto pagamento, essendo estranea al tema attualedel contendere.

Per tali ragioni va dichiarata l’estinzione del giudizio.

L’esito del procedimento giustifica la compensazione delle spese del giudizio PQM Visto l’art.100 d.l.n.104/2020, convertito dalla l.n.124/2020 Dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite.

Compensa le spese.

Così deciso il 21 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
019 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6052/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2000 SPA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1503/2018 depositata il05/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro il comune di Genova, impugnando la sentenza della Corte di appello di Genova n.1503/2018, pubblicata il 5.10.2018 con la quale, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Genova, è stato rigettato l’appello proposto dalla società che aveva chiesto la rideterminazione dei canoni di concessione di uno stabilimento balneare operata dal comune di Genova per gli anni 2009 e 2010. Il comune di Genova si è costituito con controricorso, mentre l’Agenzia del demanio è rimasta intimata. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato note, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata della lite introdotta dall’art.100, c.7 d.l.n.104/2020, convertito dalla l.n.124/2020, sulla base di un’istanza notificata a mezzo p.e.c.alle controparti. La ricorrente ha depositato memoria e documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle somme determinate analiticamente dal comune di Genova per ciascuna annualità per addivenire alla definizione agevolata, nonché memoria conclusionale ed ulteriori documenti. In particolare, in data 28 settembre 2021, Estoril ha provveduto al versamento degli importi richiesti dal Comune come risulta dai due modelli F24 allegati alla memoria. Tanto è sufficiente per ritenere maturata la definizione agevolata ex art. 100, comma 7 e seguenti, del D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26/2020 e conseguentemente estinto il presente giudizio. Di nessun rilievo ai fini impeditivi della detta definizione è, infatti, la riserva di parziale ripetizione espressa dalla Estoril in relazione ad un asserito errato conteggio in eccesso da parte del Comune di Genova, non apparendo tale dichiarazione idonea ad incidere sulla volontà di definizione del procedimento correlata all’intervenuto pagamento, essendo estranea al tema attualedel contendere. Per tali ragioni va dichiarata l’estinzione del giudizio. L’esito del procedimento giustifica la compensazione delle spese del giudizio PQM Visto l’art.100 d.l.n.104/2020, convertito dalla l.n.124/2020 Dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite. Compensa le spese. Così deciso il 21 febbraio
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