Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 10586/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10586/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3693/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37611/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * l [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d appello di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di * *ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di leggein ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all art 629 cod pen èaspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti eall interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate intermini precisi e concludenti dalla Corte territoriale I giudici di appello con motivazioneesaustiva e conforme alle risultanze processuali che riprende le argomentazioni del giudicedi primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme hanno indicato lapluralità di elementi idonei a dimostrare come il ricorrente abbia ripetutamente minacciato lamadre al fine di costringerla a consegnargli delle somme di denaro con conseguenteperfezione degli elementi costitutivi del reato di estorsione vedi pag 7 della sentenzaimpugnata motivazione che non può essere rivalutata in questa sede in assenza dicontraddizioni o illogicità manifesteritenuto che il secondo motivo con il quale si lamenta vizio di motivazione in ordine allaritenuta attendibilità della persona offesa ed alla valenza confessoria delle dichiarazioni resedall imputato è articolato esclusivamente in fatto e quindi non consentito in questa sederestando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementiprobatori posti a fondamento della decisione o l autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fattirilevato in particolare che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta esserestata valutata dai giudici d appello in maniera logica congrua e lineare anche inconsiderazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziatoalcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla madre dell odiernoricorrente vedi pagg 6 7 della sentenza impugnatarilevato in relazione all interpretazione delle dichiarazioni rese dal * che il ricorrenteinvocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità chiede aquesta Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare tra le diverse ricostruzioniquella a lui più gradita senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale e conle emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici dimeritoritenuto che il terzo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di leggein ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cuialla sentenza della Corte costituzionale n 120/2023 del 15/06/2023 non è consentito inquanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appelloe non rilevabile d ufficio inogni stato e grado del giudizio Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazionemotivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che per non essere statededotte nei motivi di appello non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado pernon essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall impugnazione vedi Sez1 n 2378 del 14/11/1983 * * Rv 163151 Sez 4 n 17891 del 30/03/2022* non massimatarilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10586/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3693/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37611/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * l [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d appello di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di * *ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di leggein ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all art 629 cod pen èaspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti eall interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate intermini precisi e concludenti dalla Corte territoriale I giudici di appello con motivazioneesaustiva e conforme alle risultanze processuali che riprende le argomentazioni del giudicedi primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme hanno indicato lapluralità di elementi idonei a dimostrare come il ricorrente abbia ripetutamente minacciato lamadre al fine di costringerla a consegnargli delle somme di denaro con conseguenteperfezione degli elementi costitutivi del reato di estorsione vedi pag 7 della sentenzaimpugnata motivazione che non può essere rivalutata in questa sede in assenza dicontraddizioni o illogicità manifesteritenuto che il secondo motivo con il quale si lamenta vizio di motivazione in ordine allaritenuta attendibilità della persona offesa ed alla valenza confessoria delle dichiarazioni resedall imputato è articolato esclusivamente in fatto e quindi non consentito in questa sederestando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementiprobatori posti a fondamento della decisione o l autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fattirilevato in particolare che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta esserestata valutata dai giudici d appello in maniera logica congrua e lineare anche inconsiderazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziatoalcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla madre dell odiernoricorrente vedi pagg 6 7 della sentenza impugnatarilevato in relazione all interpretazione delle dichiarazioni rese dal * che il ricorrenteinvocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità chiede aquesta Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare tra le diverse ricostruzioniquella a lui più gradita senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale e conle emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici dimeritoritenuto che il terzo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di leggein ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cuialla sentenza della Corte costituzionale n 120/2023 del 15/06/2023 non è consentito inquanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appelloe non rilevabile d ufficio inogni stato e grado del giudizio Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazionemotivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che per non essere statededotte nei motivi di appello non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado pernon essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall impugnazione vedi Sez1 n 2378 del 14/11/1983 * * Rv 163151 Sez 4 n 17891 del 30/03/2022* non massimatarilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10586/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3693/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37611/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * l [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d appello di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di * *ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di leggein ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all art 629 cod pen èaspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti eall interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate intermini precisi e concludenti dalla Corte territoriale I giudici di appello con motivazioneesaustiva e conforme alle risultanze processuali che riprende le argomentazioni del giudicedi primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme hanno indicato lapluralità di elementi idonei a dimostrare come il ricorrente abbia ripetutamente minacciato lamadre al fine di costringerla a consegnargli delle somme di denaro con conseguenteperfezione degli elementi costitutivi del reato di estorsione vedi pag 7 della sentenzaimpugnata motivazione che non può essere rivalutata in questa sede in assenza dicontraddizioni o illogicità manifesteritenuto che il secondo motivo con il quale si lamenta vizio di motivazione in ordine allaritenuta attendibilità della persona offesa ed alla valenza confessoria delle dichiarazioni resedall imputato è articolato esclusivamente in fatto e quindi non consentito in questa sederestando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementiprobatori posti a fondamento della decisione o l autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fattirilevato in particolare che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta esserestata valutata dai giudici d appello in maniera logica congrua e lineare anche inconsiderazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziatoalcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla madre dell odiernoricorrente vedi pagg 6 7 della sentenza impugnatarilevato in relazione all interpretazione delle dichiarazioni rese dal * che il ricorrenteinvocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità chiede aquesta Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare tra le diverse ricostruzioniquella a lui più gradita senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale e conle emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici dimeritoritenuto che il terzo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di leggein ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cuialla sentenza della Corte costituzionale n 120/2023 del 15/06/2023 non è consentito inquanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appelloe non rilevabile d ufficio inogni stato e grado del giudizio Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazionemotivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che per non essere statededotte nei motivi di appello non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado pernon essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall impugnazione vedi Sez1 n 2378 del 14/11/1983 * * Rv 163151 Sez 4 n 17891 del 30/03/2022* non massimatarilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10586/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3693/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37611/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * l [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d appello di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di * *ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di leggein ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all art 629 cod pen èaspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti eall interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate intermini precisi e concludenti dalla Corte territoriale I giudici di appello con motivazioneesaustiva e conforme alle risultanze processuali che riprende le argomentazioni del giudicedi primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme hanno indicato lapluralità di elementi idonei a dimostrare come il ricorrente abbia ripetutamente minacciato lamadre al fine di costringerla a consegnargli delle somme di denaro con conseguenteperfezione degli elementi costitutivi del reato di estorsione vedi pag 7 della sentenzaimpugnata motivazione che non può essere rivalutata in questa sede in assenza dicontraddizioni o illogicità manifesteritenuto che il secondo motivo con il quale si lamenta vizio di motivazione in ordine allaritenuta attendibilità della persona offesa ed alla valenza confessoria delle dichiarazioni resedall imputato è articolato esclusivamente in fatto e quindi non consentito in questa sederestando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementiprobatori posti a fondamento della decisione o l autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fattirilevato in particolare che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta esserestata valutata dai giudici d appello in maniera logica congrua e lineare anche inconsiderazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziatoalcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla madre dell odiernoricorrente vedi pagg 6 7 della sentenza impugnatarilevato in relazione all interpretazione delle dichiarazioni rese dal * che il ricorrenteinvocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità chiede aquesta Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare tra le diverse ricostruzioniquella a lui più gradita senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale e conle emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici dimeritoritenuto che il terzo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di leggein ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cuialla sentenza della Corte costituzionale n 120/2023 del 15/06/2023 non è consentito inquanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appelloe non rilevabile d ufficio inogni stato e grado del giudizio Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazionemotivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che per non essere statededotte nei motivi di appello non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado pernon essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall impugnazione vedi Sez1 n 2378 del 14/11/1983 * * Rv 163151 Sez 4 n 17891 del 30/03/2022* non massimatarilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]