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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 11857/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Venezia, sezione misure di prevenzione, in parziale riforma del decreto del Tribunale che aveva convalidato il decreto di urgenza emesso dal Presidente in data 29 Maggio 2020 confermava la confisca di diversi beni mobili registrati (un ciclomotore, due autovetture e due motobarche), di un libretto postale, di una polizza assicurativa e di un conto corrente presso la Unicredit, tutti facenti capo al [OSCURATO:PERSONA] ed entrati nella sua disponibilità nel periodo in cui lo stesso versava nella condizione di pericolosità prevista dall'art. 1 lett. b) D.Ivo n. 159 del 2011.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge in ordine al riconoscimento della sussistenza della condizione di pericolosità: vi sarebbe una insanabile contraddizione tra il provvedimento che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura patrimoniale emesso dal collegio veneziano inaudita altera parte sulla base del mancato riconoscimento della sussistenza della condizione di pericolosità sociale di cui all'art. 1 lett. b) D.Ivo. n. 159 del 2011 e quello che, al contrario, sovvertiva tale giudizio e disponeva la confisca.

Segnatamente sì deduceva: (a) che non poteva considerarsi fatto nuovo idoneo a sovvertire il primo giudizio l'emissione nei confronti del Perini di una misura cautelare relativa a condotte di traffico di stupefacenti consumate nel periodo 2019- 2020; (b) mancherebbe la dimostrazione delle abituale dedizione ad attività illecita produttiva di profitto, dato che era stato irragionevolmente ritenuto che il Perini fosse costantemente dedito al traffico di sostanze stupefacenti, valorizzando le dichiarazioni del Frizziero che non si baserebbero su dati acquisiti per conoscenza diretta, ma si limiterebbero a riferire voci correnti nel pubblico; (c) gli elementi raccolti indicherebbeà1 più un impegno in attività delittuose nel periodo 2018- 2019, ma non per gli anni precedenti dato che le generiche dichiarazioni del Frizziero al riguardo non erano confortate da riscontri oggettivi.

2.2. Violazione di legge in ordine alla valutazione della sproporzione tra redditi leciti e risorse disponibili: sarebbero stati utilizzati gli indici Istat senza alcun vaglio critico.

In particolare (a) con riguardo agli anni 2008- 2019 non sarebbe stato verificato quanto fosse stato speso nelle località turistiche dove aveva soggiornato la famiglia del Perini e non sarebbe stata effettuata alcuna indagine per accertare il costo di beni di lusso; (b) non era stato considerato che fino al 2003 il Perini aveva vissuto presso la famiglia di origine, che lo aveva sollevato da diversi oneri di gestione; (c) che nel periodo che andava dal 1990 al 2003 Perini e la compagna Mantoan avrebbero accumulato redditi leciti per un ammontare di euro 113.179,55; (d) che nel valutare la sproporzione non sarebbe stato considerato il fatto che la coppia Perini-Mantoan potesse avere avuto a disposizione dei risparmi; (e) che negli anni che andavano dal 2015 al 2019 la azienda Verace s.s. avrebbe fatturato 315.000 euro e che nell'ultimo periodo il proposto avrebbe lavorato meno; (f) che tutti gli acquisiti risulterebbero tracciabili.

2.3. Violazione di legge in relazione alla ritenuta correlazione tra acquisti dei beni vincolati e condizione di pericolosità: con riferimento ai beni mobili registrati intestati al Perini non sarebbe stata considerato che le somme utilizzate per l'acquisto avevano una provenienza lecita; con riguardo ai mobili registrati riferiti alla società Verace s.s. non sarebbe stato considerato che la motobarca da pesca era nella disponibilità della società fin dal 2011 e che tale bene era passato nella disponibilità del Perini solo nel 2015, quando questi aveva rilevato le quote societarie. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.Con i tre motivi allegati il ricorrente contesta tutti i presupposti della misura di prevenzione patrimoniale, ovvero (a) la condizione di pericolosità, (b) la sproporzione, (c) la correlazione temporale tra gli acquisti dei beni confiscati e la condizione di pericolosità.

Tuttavia, non viene dedotta alcuna "violazione di legge", dato che si contesta il percorso motivazionale posto alla base del vincolo, addirittura invocando una diversa interpretazione della capacità dimostrativa delle prove.

1.2. Il collegio ribadisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

La Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

Un., Sentenza n. 33451 del 29/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260246 - 01).

Con riguardo allo specifico vizio del "travisamento della prova" si è deciso, inoltre, con giurisprudenza che si condivide, che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2 , Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01).

1.2. Nel caso in esame, come si è anticipato, il ricorrente non deduce alcuna violazione di legge, né alcun travisamento decisivo degli elementi di prova idoneo disarticolare il tessuto motivazionale del provvedimento impugnato.

Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello ha offerto una motivazione puntuale, esaustiva ed accurata in relazione a tutti i presupposti necessari per l'applicazione della misura patrimoniale contestata.

1.2.1. Con riferimento alla "condizione di pericolosità": il collegio rileva che nessun valore può essere assegnato alla discontinuità registrata nella progressione processuale tra il provvedimento di rigetto inaudita altera parte ed il provvedimento impugnato, che dispone la confisca, dato che eventuali vizi devono essere rinvenute in questo ultimo provvedimento, l'unico sub iudice.

La Corte d'appello rilevava che a sostegno del giudizio di pericolosità concorrevano numerosi elementi e, in particolare (a) le sentenze passate in giudicato dalle quali emergeva il coinvolgimento del ricorrente nel traffico di droga e nell'associazione delinquere finalizzata alla frode in commercio di prodotti ittici abusivi, (b) il grave quadro indiziario emergente dall'ordinanza del 14 maggio del 2020 (caratterizzato dalle dichiarazioni eteroaccusatorie del coindagato Frizziero, da numerose conversazioni ambientali e da servizi di osservazione): tali convergenti elementi davano conto del fatto che il Perini avesse un ruolo centrale e direttivo nell'attività di spaccio di sostanza stupefacente, ruolo che, secondo la Corte territoriale, rimaneva costante nel tempo (pag. 8 del provvedimento impugnato).

1.2.2. Con riguardo al giudizio di sproporzione: il collegio rileva che, anche in questo caso, non si rinviene alcuna violazione di legge e che le deduzioni difensive, ancora una volta, si risolvono in un vizio di motivazione, se non anche nella richiesta di rivalutazione delle prove.

La Corte di appello confrontava i redditi dichiarati con le spese sostenute dal nucleo familiare, e, in via prudenziale, anche con la spesa media per famiglia emergente dalle tabelle Istat, e rilevava che il saldo era sempre stato negativo (tranne che nel 2016); emergevano peraltro numerosi acquisti di beni di lusso incompatibili con i redditi leciti emersi (pag. 10 del provvedimento impugnato).

Sul punto - contrariamente a quanto dedotto - si ribadisce che in tema di confisca di prevenzione, ai fini della valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e valore degli acquisti effettuati, le spese di sostentamento del nucleo familiare del proposto, che determinano il reddito netto rilevante per la capacità di acquisto, possono essere desunte anche dalle analisi ISTAT, precisando che le elaborazioni statistiche forniscono un risultato di tipo essenzialmente indiziario circa l'effettività delle spese, restando a carico della parte interessata l'onere dimostrativo della propria capacità di investimento (Sez. 2 - , Sentenza n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361 - 01)

1.2.3. Infine, anche il profilo della correlazione temporale veniva scrutinato: il collegio di merito rilevava, con motivazione ineccepibile, che i beni vincolati erano stati acquistati tra il 2015 e il 2019, ovvero in un arco temporale durante il quale il ricorrente era caratterizzato da una condizione di sicura pericolosità.

Né assume rilievo che una delle imbarcazioni in sequestro fosse nella disponibilità della società Verace s.s. fin dal 2011, in quanto è rilevante la data del 2015 quando il Perini rilevava le quote societarie ed era socialmente pericoloso (pag. 11 del provvedimento impugnato). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.

M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, sezione misure di prevenzione, in parziale riforma del decreto del Tribunale che aveva convalidato il decreto di urgenza emesso dal Presidente in data 29 Maggio 2020 confermava la confisca di diversi beni mobili registrati (un ciclomotore, due autovetture e due motobarche), di un libretto postale, di una polizza assicurativa e di un conto corrente presso la Unicredit, tutti facenti capo al [OSCURATO:PERSONA] ed entrati nella sua disponibilità nel periodo in cui lo stesso versava nella condizione di pericolosità prevista dall'art. 1 lett. b) D.Ivo n. 159 del 2011. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge in ordine al riconoscimento della sussistenza della condizione di pericolosità: vi sarebbe una insanabile contraddizione tra il provvedimento che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura patrimoniale emesso dal collegio veneziano inaudita altera parte sulla base del mancato riconoscimento della sussistenza della condizione di pericolosità sociale di cui all'art. 1 lett. b) D.Ivo. n. 159 del 2011 e quello che, al contrario, sovvertiva tale giudizio e disponeva la confisca. Segnatamente sì deduceva: (a) che non poteva considerarsi fatto nuovo idoneo a sovvertire il primo giudizio l'emissione nei confronti del Perini di una misura cautelare relativa a condotte di traffico di stupefacenti consumate nel periodo 2019- 2020; (b) mancherebbe la dimostrazione delle abituale dedizione ad attività illecita produttiva di profitto, dato che era stato irragionevolmente ritenuto che il Perini fosse costantemente dedito al traffico di sostanze stupefacenti, valorizzando le dichiarazioni del Frizziero che non si baserebbero su dati acquisiti per conoscenza diretta, ma si limiterebbero a riferire voci correnti nel pubblico; (c) gli elementi raccolti indicherebbeà1 più un impegno in attività delittuose nel periodo 2018- 2019, ma non per gli anni precedenti dato che le generiche dichiarazioni del Frizziero al riguardo non erano confortate da riscontri oggettivi. 2.2. Violazione di legge in ordine alla valutazione della sproporzione tra redditi leciti e risorse disponibili: sarebbero stati utilizzati gli indici Istat senza alcun vaglio critico. In particolare (a) con riguardo agli anni 2008- 2019 non sarebbe stato verificato quanto fosse stato speso nelle località turistiche dove aveva soggiornato la famiglia del Perini e non sarebbe stata effettuata alcuna indagine per accertare il costo di beni di lusso; (b) non era stato considerato che fino al 2003 il Perini aveva vissuto presso la famiglia di origine, che lo aveva sollevato da diversi oneri di gestione; (c) che nel periodo che andava dal 1990 al 2003 Perini e la compagna Mantoan avrebbero accumulato redditi leciti per un ammontare di euro 113.179,55; (d) che nel valutare la sproporzione non sarebbe stato considerato il fatto che la coppia Perini-Mantoan potesse avere avuto a disposizione dei risparmi; (e) che negli anni che andavano dal 2015 al 2019 la azienda Verace s.s. avrebbe fatturato 315.000 euro e che nell'ultimo periodo il proposto avrebbe lavorato meno; (f) che tutti gli acquisiti risulterebbero tracciabili. 2.3. Violazione di legge in relazione alla ritenuta correlazione tra acquisti dei beni vincolati e condizione di pericolosità: con riferimento ai beni mobili registrati intestati al Perini non sarebbe stata considerato che le somme utilizzate per l'acquisto avevano una provenienza lecita; con riguardo ai mobili registrati riferiti alla società Verace s.s. non sarebbe stato considerato che la motobarca da pesca era nella disponibilità della società fin dal 2011 e che tale bene era passato nella disponibilità del Perini solo nel 2015, quando questi aveva rilevato le quote societarie. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.Con i tre motivi allegati il ricorrente contesta tutti i presupposti della misura di prevenzione patrimoniale, ovvero (a) la condizione di pericolosità, (b) la sproporzione, (c) la correlazione temporale tra gli acquisti dei beni confiscati e la condizione di pericolosità. Tuttavia, non viene dedotta alcuna "violazione di legge", dato che si contesta il percorso motivazionale posto alla base del vincolo, addirittura invocando una diversa interpretazione della capacità dimostrativa delle prove. 1.2. Il collegio ribadisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. La Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. Un., Sentenza n. 33451 del 29/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260246 - 01). Con riguardo allo specifico vizio del "travisamento della prova" si è deciso, inoltre, con giurisprudenza che si condivide, che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2 , Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01). 1.2. Nel caso in esame, come si è anticipato, il ricorrente non deduce alcuna violazione di legge, né alcun travisamento decisivo degli elementi di prova idoneo disarticolare il tessuto motivazionale del provvedimento impugnato. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello ha offerto una motivazione puntuale, esaustiva ed accurata in relazione a tutti i presupposti necessari per l'applicazione della misura patrimoniale contestata. 1.2.1. Con riferimento alla "condizione di pericolosità": il collegio rileva che nessun valore può essere assegnato alla discontinuità registrata nella progressione processuale tra il provvedimento di rigetto inaudita altera parte ed il provvedimento impugnato, che dispone la confisca, dato che eventuali vizi devono essere rinvenute in questo ultimo provvedimento, l'unico sub iudice. La Corte d'appello rilevava che a sostegno del giudizio di pericolosità concorrevano numerosi elementi e, in particolare (a) le sentenze passate in giudicato dalle quali emergeva il coinvolgimento del ricorrente nel traffico di droga e nell'associazione delinquere finalizzata alla frode in commercio di prodotti ittici abusivi, (b) il grave quadro indiziario emergente dall'ordinanza del 14 maggio del 2020 (caratterizzato dalle dichiarazioni eteroaccusatorie del coindagato Frizziero, da numerose conversazioni ambientali e da servizi di osservazione): tali convergenti elementi davano conto del fatto che il Perini avesse un ruolo centrale e direttivo nell'attività di spaccio di sostanza stupefacente, ruolo che, secondo la Corte territoriale, rimaneva costante nel tempo (pag. 8 del provvedimento impugnato). 1.2.2. Con riguardo al giudizio di sproporzione: il collegio rileva che, anche in questo caso, non si rinviene alcuna violazione di legge e che le deduzioni difensive, ancora una volta, si risolvono in un vizio di motivazione, se non anche nella richiesta di rivalutazione delle prove. La Corte di appello confrontava i redditi dichiarati con le spese sostenute dal nucleo familiare, e, in via prudenziale, anche con la spesa media per famiglia emergente dalle tabelle Istat, e rilevava che il saldo era sempre stato negativo (tranne che nel 2016); emergevano peraltro numerosi acquisti di beni di lusso incompatibili con i redditi leciti emersi (pag. 10 del provvedimento impugnato). Sul punto - contrariamente a quanto dedotto - si ribadisce che in tema di confisca di prevenzione, ai fini della valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e valore degli acquisti effettuati, le spese di sostentamento del nucleo familiare del proposto, che determinano il reddito netto rilevante per la capacità di acquisto, possono essere desunte anche dalle analisi ISTAT, precisando che le elaborazioni statistiche forniscono un risultato di tipo essenzialmente indiziario circa l'effettività delle spese, restando a carico della parte interessata l'onere dimostrativo della propria capacità di investimento (Sez. 2 - , Sentenza n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361 - 01) 1.2.3. Infine, anche il profilo della correlazione temporale veniva scrutinato: il collegio di merito rilevava, con motivazione ineccepibile, che i beni vincolati erano stati acquistati tra il 2015 e il 2019, ovvero in un arco temporale durante il quale il ricorrente era caratterizzato da una condizione di sicura pericolosità. Né assume rilievo che una delle imbarcazioni in sequestro fosse nella disponibilità della società Verace s.s. fin dal 2011, in quanto è rilevante la data del 2015 quando il Perini rilevava le quote societarie ed era socialmente pericoloso (pag. 11 del provvedimento impugnato). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
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