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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36827/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma ricorre avverso la sentenza con cui il giudice di pace di Roma ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 581 cod. pen., perché non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen..

Deduce che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 53693 del 2017), l'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. non è applicabile al procedimento dinanzi al giudice di pace.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Valgono le considerazioni esposte nella sentenza Sez. 5, n. 44128 del 26/06/2018, P., Rv. 274176 (conf.

Sez. 5, n. 36845 del 28/09/2020, Montero, n.m.; Sez. 5 n. 20217 del 24/03/2022, Chisari, n.m.).

2.1. È vero che le Sezioni Unite hanno stabilito che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587).

Va tuttavia considerato che il proscioglimento "nei casi di particolare tenuità del fatto" non è avulso dal "microsistema" dettato per giudice di pace, poiché trova la sua declinazione procedimentale nella previsione dell'art. 34 d.

Igs. n. 274 del 2000.

Certo, i presupposti dell'art. 131-bis cod. pen. e quelli dell'art. 34 d.

Igs. n. 274 del 2000 divergono, posto che nel procedimento dinanzi al giudice di pace, dopo l'esercizio dell'azione penale, la sentenza per particolare tenuità del fatto può essere emessa «solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono» (art. 34 comma 3 d.lgs. n. 274/2000).

Così come è indiscutibile che, relativamente all'istituto di cui all'art. 34, la necessaria presenza della persona offesa trova fondamento nella "finalità conciliativa", che rappresenta un tratto tipico del sistema delineato dal d.

Igs. n. 274 del 2000 (Sez. 5, n. 3784 del 28/11/2017, dep. 2018, Indraccolo, in motivazione).

Sistema che presenta caratteri assolutamente peculiari tali da renderlo non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario, le quali si innestano in un procedimento connotato, già di per sé, da un'accentuata semplificazione e concernente reati di minore gravità, con un apparato sanzionatorio del tutto autonomo (cfr. Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, in motivazione; Corte Cost. ordinanza nn. 50 del 2016, 28 del 2007, 312 e 228 del 2005; sentenza n. 47 del 2014).

È del pari certo, però, che il proscioglimento per particolare tenuità del fatto costituisce un esito previsto dal procedimento dinanzi al giudice di pace.

L'eventuale errore da parte del giudice di pace nel richiamare l'art. 131-bis cod. pen. piuttosto che l'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 non può essere censurato solo in quanto tale, ma richiede la deduzione di un effettivo pregiudizio da rimuovere per effetto di quella decisione, occorre cioè, sotto il profilò dell'interesse ad impugnare, un "precipitato" di concretezza, che è onere della parte dedurre. 2.2 Gli artt. 568 comma 4 e 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. postulano, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato.

L'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo in termini di attualità, ma anche di concretezza (ex multis Sez. 6, n. 10309 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259506; Sez. 5 r. 13801 del 16/10/2017, dep. 2018, non massimata).

Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/1C/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).

L'interesse non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioè di incidenza pratica sull'economia del procedimento (Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, in motivazione).

In tale prospettiva, a fronte di un esito processuale comunque consentito — il proscioglimento per particolare tenuità del fatto — incombeva sul ricorrente, l'onere di specificare l'intesse pratico perseguito o meglio il diverso esito processuale auspicabile, rispetto a una pronuncia di proscioglimento per particolare tenuità del fatto — qualunque fosse l'istituto applicabile (art. 34 d.

Igs. n. 274 del 2000 in luogo dell'art. 131 bis cod. pen.) — evidenziando, in ipotesi, l'insussistenza dei presupposti della tenuità ovvero le ragioni della inoperatività, nella fattispecie, dell'art. 34 d.

Igs. n. 274 del 2000.

2.3. Il ricorso in esame si compone, r:ier la gran parte, della pedissequa trascrizione della sentenza delle Sezioni Unite n. 53683 del 22/06/2017 (pagg. 2 - 6) e, alla fine, affrontando il punto decisivo, afferma, in maniera generica e apodittica, che "senza l'applicazione erronea della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. l'imputata sarebbe stata condannata".

Ma non spiega perché l'imputata sarebbe stata condannata, né perché il fatto non sarebbe tenue, né perché difetterebbero i presupposti di applicabilità dell'art. 34 d.

Igs. n. 274 del 2000 alla luce del consenso, prestato anche dalla parte civile (cfr. intestazione sentenza), alla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

3. Consegue che il ricorso del P.G. deve essere dichiarato inammissibile.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma ricorre avverso la sentenza con cui il giudice di pace di Roma ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 581 cod. pen., perché non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.. Deduce che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 53693 del 2017), l'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. non è applicabile al procedimento dinanzi al giudice di pace. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Valgono le considerazioni esposte nella sentenza Sez. 5, n. 44128 del 26/06/2018, P., Rv. 274176 (conf. Sez. 5, n. 36845 del 28/09/2020, Montero, n.m.; Sez. 5 n. 20217 del 24/03/2022, Chisari, n.m.). 2.1. È vero che le Sezioni Unite hanno stabilito che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587). Va tuttavia considerato che il proscioglimento "nei casi di particolare tenuità del fatto" non è avulso dal "microsistema" dettato per giudice di pace, poiché trova la sua declinazione procedimentale nella previsione dell'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000. Certo, i presupposti dell'art. 131-bis cod. pen. e quelli dell'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 divergono, posto che nel procedimento dinanzi al giudice di pace, dopo l'esercizio dell'azione penale, la sentenza per particolare tenuità del fatto può essere emessa «solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono» (art. 34 comma 3 d.lgs. n. 274/2000). Così come è indiscutibile che, relativamente all'istituto di cui all'art. 34, la necessaria presenza della persona offesa trova fondamento nella "finalità conciliativa", che rappresenta un tratto tipico del sistema delineato dal d. Igs. n. 274 del 2000 (Sez. 5, n. 3784 del 28/11/2017, dep. 2018, Indraccolo, in motivazione). Sistema che presenta caratteri assolutamente peculiari tali da renderlo non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario, le quali si innestano in un procedimento connotato, già di per sé, da un'accentuata semplificazione e concernente reati di minore gravità, con un apparato sanzionatorio del tutto autonomo (cfr. Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, in motivazione; Corte Cost. ordinanza nn. 50 del 2016, 28 del 2007, 312 e 228 del 2005; sentenza n. 47 del 2014). È del pari certo, però, che il proscioglimento per particolare tenuità del fatto costituisce un esito previsto dal procedimento dinanzi al giudice di pace. L'eventuale errore da parte del giudice di pace nel richiamare l'art. 131-bis cod. pen. piuttosto che l'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 non può essere censurato solo in quanto tale, ma richiede la deduzione di un effettivo pregiudizio da rimuovere per effetto di quella decisione, occorre cioè, sotto il profilò dell'interesse ad impugnare, un "precipitato" di concretezza, che è onere della parte dedurre. 2.2 Gli artt. 568 comma 4 e 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. postulano, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato. L'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo in termini di attualità, ma anche di concretezza (ex multis Sez. 6, n. 10309 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259506; Sez. 5 r. 13801 del 16/10/2017, dep. 2018, non massimata). Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/1C/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). L'interesse non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioè di incidenza pratica sull'economia del procedimento (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, in motivazione). In tale prospettiva, a fronte di un esito processuale comunque consentito — il proscioglimento per particolare tenuità del fatto — incombeva sul ricorrente, l'onere di specificare l'intesse pratico perseguito o meglio il diverso esito processuale auspicabile, rispetto a una pronuncia di proscioglimento per particolare tenuità del fatto — qualunque fosse l'istituto applicabile (art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 in luogo dell'art. 131 bis cod. pen.) — evidenziando, in ipotesi, l'insussistenza dei presupposti della tenuità ovvero le ragioni della inoperatività, nella fattispecie, dell'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000. 2.3. Il ricorso in esame si compone, r:ier la gran parte, della pedissequa trascrizione della sentenza delle Sezioni Unite n. 53683 del 22/06/2017 (pagg. 2 - 6) e, alla fine, affrontando il punto decisivo, afferma, in maniera generica e apodittica, che "senza l'applicazione erronea della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. l'imputata sarebbe stata condannata". Ma non spiega perché l'imputata sarebbe stata condannata, né perché il fatto non sarebbe tenue, né perché difetterebbero i presupposti di applicabilità dell'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 alla luce del consenso, prestato anche dalla parte civile (cfr. intestazione sentenza), alla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 3. Consegue che il ricorso del P.G. deve essere dichiarato inammissibile. P
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