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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 547/1990

ECLI:IT:COST:1990:547
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza dipendenti Enti locali (C.P.D.E.L.), nei confronti dell'I.N.P.S., per ottenere l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogatagli dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il Pretore di Novara, con ordinanza emessa il 23 giugno 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude la detta integrazione, qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, sia superato il trattamento minimo garantito.

Il giudice a quo, dopo aver richiamato le numerose decisioni della Corte costituzionale che hanno dichiarato illegittima l'esclusione dell'integrazione in riferimento ad analoghe ipotesi di cumulo, rileva che anche nel caso in esame devono trovare applicazione le ragioni ispiratrici del consolidato orientamento della Corte, in quanto la residua operatività della norma censurata contrasta con il princìpio di uguaglianza.

2. - Non si sono costituite parti private né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

1. - [OSCURATO:PERSONA] di Novara solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per chi sia già titolare di pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, sia superato il trattamento minimo garantito.

2. - La questione è fondata.

La norma censurata è stata infatti oggetto di precedenti declaratorie di illegittimità, che hanno colpito il divieto di integrazione in riferimento ad ipotesi di cumulo analoghe a quella in esame e precisamente: a) tra pensione di invalidità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e pensione diretta erogata dallo Stato (sent. n. 102 del 1982); b) tra pensione di vecchiaia erogata dal Fondo suddetto e pensioni dirette a carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L. e della Regione Sicilia (sent. n. 184 del 1988); c) tra pensione di riversibilità a carico del detto Fondo e: c.1) pensione diretta di invalidità o di vecchiaia erogata dalla medesima gestione (sentt. n. 1114 del 1988 e n. 69 del 1990); c.2) pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (sent. n. 373 del 1989); c.3) pensione di invalidità a carico della Gestione speciale artigiani (sent. n. 488 del 1989); c.4) pensione diretta di invalidità o di vecchiaia a carico della Gestione speciale commercianti (sentt. nn. 69 e 70 del 1990); c.5) pensione diretta a carico dello Stato (sent. n. 69 del 1990).

Con le decisioni ora ricordate, e con altre, aventi ad oggetto disposizioni diverse, ma di contenuto analogo a quella che oggi si impugna, la Corte ha inteso eliminare ogni preclusione all'integrazione al trattamento minimo per i titolari di più pensioni allorché, per effetto del cumulo, venga superato il trattamento minimo, così consentendo "la titolarità di più integrazioni" fino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia (cfr. sentt. n. 314 del 1985; n. 1086 del 1988; nn. 81, 179, 250, 502 e 504 del 1989; n. 182 del 1990).

La medesima ratio del consolidato indirizzo di questa Corte deve pertanto trovare applicazione anche in riferimento alla specifica combinazione di cumulo in esame, poiché la residua operatività della norma impugnata contrasta manifestamente con il principio di eguaglianza.

Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963, nella parte in cui, nei limiti temporali sopra indicati, esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri per chi sia titolare anche di pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali

(C.P.D.E.L.).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 12 dicembre 1990. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza dipendenti Enti locali (C.P.D.E.L.), nei confronti dell'I.N.P.S., per ottenere l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogatagli dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il Pretore di Novara, con ordinanza emessa il 23 giugno 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude la detta integrazione, qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, sia superato il trattamento minimo garantito. Il giudice a quo, dopo aver richiamato le numerose decisioni della Corte costituzionale che hanno dichiarato illegittima l'esclusione dell'integrazione in riferimento ad analoghe ipotesi di cumulo, rileva che anche nel caso in esame devono trovare applicazione le ragioni ispiratrici del consolidato orientamento della Corte, in quanto la residua operatività della norma censurata contrasta con il princìpio di uguaglianza. 2. - Non si sono costituite parti private né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. 1. - [OSCURATO:PERSONA] di Novara solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per chi sia già titolare di pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, sia superato il trattamento minimo garantito. 2. - La questione è fondata. La norma censurata è stata infatti oggetto di precedenti declaratorie di illegittimità, che hanno colpito il divieto di integrazione in riferimento ad ipotesi di cumulo analoghe a quella in esame e precisamente: a) tra pensione di invalidità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e pensione diretta erogata dallo Stato (sent. n. 102 del 1982); b) tra pensione di vecchiaia erogata dal Fondo suddetto e pensioni dirette a carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L. e della Regione Sicilia (sent. n. 184 del 1988); c) tra pensione di riversibilità a carico del detto Fondo e: c.1) pensione diretta di invalidità o di vecchiaia erogata dalla medesima gestione (sentt. n. 1114 del 1988 e n. 69 del 1990); c.2) pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (sent. n. 373 del 1989); c.3) pensione di invalidità a carico della Gestione speciale artigiani (sent. n. 488 del 1989); c.4) pensione diretta di invalidità o di vecchiaia a carico della Gestione speciale commercianti (sentt. nn. 69 e 70 del 1990); c.5) pensione diretta a carico dello Stato (sent. n. 69 del 1990). Con le decisioni ora ricordate, e con altre, aventi ad oggetto disposizioni diverse, ma di contenuto analogo a quella che oggi si impugna, la Corte ha inteso eliminare ogni preclusione all'integrazione al trattamento minimo per i titolari di più pensioni allorché, per effetto del cumulo, venga superato il trattamento minimo, così consentendo "la titolarità di più integrazioni" fino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia (cfr. sentt. n. 314 del 1985; n. 1086 del 1988; nn. 81, 179, 250, 502 e 504 del 1989; n. 182 del 1990). La medesima ratio del consolidato indirizzo di questa Corte deve pertanto trovare applicazione anche in riferimento alla specifica combinazione di cumulo in esame, poiché la residua operatività della norma impugnata contrasta manifestamente con il principio di eguaglianza. Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963, nella parte in cui, nei limiti temporali sopra indicati, esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri per chi sia titolare anche di pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 12 dicembre 1990. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI