Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 547/1990
ECLI:IT:COST:1990:547
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], titolare di
pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza dipendenti Enti
locali (C.P.D.E.L.), nei confronti dell'I.N.P.S., per ottenere
l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogatagli
dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il
Pretore di Novara, con ordinanza emessa il 23 giugno 1990, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude
la detta integrazione, qualora, per effetto del cumulo delle
prestazioni, sia superato il trattamento minimo garantito.
Il giudice a quo, dopo aver richiamato le numerose decisioni della
Corte costituzionale che hanno dichiarato illegittima l'esclusione
dell'integrazione in riferimento ad analoghe ipotesi di cumulo,
rileva che anche nel caso in esame devono trovare applicazione le
ragioni ispiratrici del consolidato orientamento della Corte, in
quanto la residua operatività della norma censurata contrasta con il
princìpio di uguaglianza.
2. - Non si sono costituite parti private né ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
1. - [OSCURATO:PERSONA] di Novara solleva, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei
trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia
di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella
parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni per chi sia già titolare di pensione diretta
erogata dalla Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora,
per effetto del cumulo delle prestazioni, sia superato il trattamento
minimo garantito.
2. - La questione è fondata.
La norma censurata è stata infatti oggetto di precedenti
declaratorie di illegittimità, che hanno colpito il divieto di
integrazione in riferimento ad ipotesi di cumulo analoghe a quella in
esame e precisamente: a) tra pensione di invalidità erogata dal
Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e
pensione diretta erogata dallo Stato (sent. n. 102 del 1982); b) tra
pensione di vecchiaia erogata dal Fondo suddetto e pensioni dirette a
carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L. e della Regione Sicilia (sent.
n. 184 del 1988); c) tra pensione di riversibilità a carico del
detto Fondo e: c.1) pensione diretta di invalidità o di vecchiaia
erogata dalla medesima gestione (sentt. n. 1114 del 1988 e n. 69 del
1990); c.2) pensione diretta a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria (sent. n. 373 del 1989); c.3) pensione di invalidità a
carico della Gestione speciale artigiani (sent. n. 488 del 1989);
c.4) pensione diretta di invalidità o di vecchiaia a carico della
Gestione speciale commercianti (sentt. nn. 69 e 70 del 1990); c.5)
pensione diretta a carico dello Stato (sent. n. 69 del 1990). Con le
decisioni ora ricordate, e con altre, aventi ad oggetto disposizioni
diverse, ma di contenuto analogo a quella che oggi si impugna, la
Corte ha inteso eliminare ogni preclusione all'integrazione al
trattamento minimo per i titolari di più pensioni allorché, per
effetto del cumulo, venga superato il trattamento minimo, così
consentendo "la titolarità di più integrazioni" fino all'entrata in
vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha
disciplinato ex novo la materia (cfr. sentt. n. 314 del 1985; n. 1086
del 1988; nn. 81, 179, 250, 502 e 504 del 1989; n. 182 del 1990).
La medesima ratio del consolidato indirizzo di questa Corte deve
pertanto trovare applicazione anche in riferimento alla specifica
combinazione di cumulo in esame, poiché la residua operatività
della norma impugnata contrasta manifestamente con il principio di
eguaglianza.
Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,
secondo comma, della legge n. 9 del 1963, nella parte in cui, nei
limiti temporali sopra indicati, esclude l'integrazione al minimo
della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i
coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri per chi sia titolare
anche di pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza
dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.).
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella
parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta erogata
dalla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali
(C.P.D.E.L.).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 12
dicembre 1990.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI