CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 31645/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 3458-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale 3055 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 596/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/07/2017 R.G.N. 205/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Torino con la quale era stata respinta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta al conseguimento della condanna della "[OSCURATO:SOCIETA]." alla corresponsione, in suo favore, del risarcimento del danno "da determinare esattamente mediante CTU ovvero da liquidare in via equitativa, per i titoli dedotti in narrativa"; in particolare, il ricorrente, formalmente assunto dalla società in data 1° aprile 1987, con la domanda in questione aveva lamentato - essendo stata accertata, con precedente statuizione passata in giudicato, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 10 agosto 1982 al 31 marzo 1987, con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno per la mancata copertura assicurativa del lavoratore, da determinare in separato giudizio - che, avendo egli conseguito, a seguito del "riscatto periodi scoperti", la pensione di anzianità a far data dal 1° marzo 2013, avrebbe potuto, ove i contributi fossero stati regolarmente versati, accedere alla pensione di anzianità, in misura anche superiore a quella liquidata nel 2013, fin dal mese di febbraio 2004, sicché il danno patrimoniale era da commisurar alla pensione non percepita per il periodo da febbraio 2004 a marzo 2013 e, in via concorrente, quanto meno alla perdita di "chances", come pregiudizio patrimoniale liquidabile in via equitativa, in ipotesi anche "con il ricorso al criterio del trattamento pensionistico perduto"; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi; la "[OSCURATO:SOCIETA]." ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - si duole che il giudice di appello abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno da perdita di "chance", avuto riguardo alla prospettazione incentrata sulla possibilità di accedere alla pensione di anzianità senza attendere i nove anni risultati necessari per ottenere in via giudiziale la regolarizzazione della posizione contributiva (avendo l'inadempimento del datore di lavoro privato il lavoratore della possibilità effettiva di accedere a detta pensione, "conculcando la sua libertà e costringendolo a fare scelte di vita diverse"); con il secondo motivo - denunciando nullità della sentenza per difetto di motivazione, ovvero per motivazione apparente ed apodittica ex artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - evidenzia che il laconico riferimento, contenuto nella pronunzia impugnata, alla "possibilità di ottenere la pensione di anzianità", equiparata in tutto e per tutto alla perdita della medesima pensione "ai fini della configurabilità del danno" - benché la "chance" abbia una disciplina ed una tutela profondamente diverse da quelle afferenti il bene finale della vita - si traduce in una violazione di legge costituzionalmente rilevante per la mancanza di motivi. Ritenuto che: il primo motivo va disatteso, poiché nella sentenza impugnata vi è stata pronuncia sul profilo dedotto dal ricorrente, laddove è affermato che «Ai fini della configurabilità del danno costituito dalla perdita totale o parziale del diritto alla pensione, o della possibilità di ottenerla, a causa dell'omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro è necessario che il mancato conseguimento della prestazione previdenziale sia imputabile esclusivamente a tale carenza contributiva e presuppone l'accertamento della presenza di tutti gli altri requisiti, che - anche in coerenza con il principio di vicinanza riconducibile all'art. 24 Cost. - ricadono nell'onere assertivo e probatorio del lavoratore di cui all'art. 2697 c.c. Oltre all'anzianità anagrafica e assicurativa, il lavoratore deve pertanto allegare e provare altresì il "requisito indefettibile" dell'avvenuta cessazione dell'attività lavorativa al momento in cui avrebbe avuto diritto di ottenere la pensione, essendo evidente che, nelle ipotesi in cui il lavoratore, raggiunta l'età pensionabile, abbia proseguito volontariamente l'attività lavorativa, la mancata erogazione del trattamento previdenziale non è una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del datore di lavoro. Nella specie, l'appellante ha omesso qualsiasi allegazione in merito alla sua situazione occupazionale nel periodo in questione, limitandosi nel ricorso ad affermare di essere residente all'estero dal 1998 e di essersi rivolto nel febbraio 2004 al funzionario del patronato, dal quale aveva appreso che per conseguire la pensione quell'anno, avendo egli 55 anni e 31 anni e sei mesi di anzianità contributiva, erano indispensabili i contributi non versati dalla società. L'assenza di allegazioni, oltre che di prova, in ordine ad un presupposto essenziale per l'accesso alla pensione, inerente alla sfera dell'appellante, non consente di ritenere accertato il nesso causale tra l'omissione contributiva della società e il mancato percepimento della pensione nel periodo compreso tra febbraio 2004 e marzo 2013»; del resto, l'assunto - contenuto in ricorso - secondo cui il predetto ragionamento non può valere per la perdita di "chance", atteso che "se anche il ricorrente avesse dimostrato il suddetto requisito (cessazione dell'attività lavorativa), la possibilità di andare in pensione nel 2004 o successivamente (nel 2005 o nel 2006) sarebbe comunque stata esclusa dall'incontestata assenza del requisito contributivo, esclusivamente imputabile al datore di lavoro", si risolve in una mera critica all'impianto decisionale contenuto nella sentenza, da far valere - contrariamente a quanto nel caso avvenuto - mediante diverso motivo di doglianza; il secondo motivo è inammissibile, poiché si risolve - a fronte di una esaustiva motivazione in cui è dato risalto, ai fini del rigetto delle domande, al difetto di nesso causale tra inadempimento datoriale e danno - in una censura alla decisione del giudice del gravame, per avere quest'ultimo equiparato, a determinati fini, la perdita della pensione alla perdita della possibilità di conseguirla (essendo stata reputata in ogni caso necessaria la dimostrazione della cessazione dell'attività lavorativa), da far valere, eventualmente - attesa, nel caso, la conformità della motivazione alla decisione e non già un difetto assoluto di motivazione -, mediante la deduzione di una erronea ricognizione od interpretazione del dato normativo; le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 5.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 1 5 % per spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se d