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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14339/2026

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16D643J), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1511 del 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/3/2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito azionato da Vbio 2 societàagricola a r.l. (incorporante la Vbio 1 società agricola a r.l.), proponevaNumero registro generale 9332/2025Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 14339/2026Data pubblicazione 15/05/2026ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la «sentenzan. 1511/2024 emessa dalla Corte di Appello di Ancona - Seconda SezioneCivile (Presidente [OSCURATO:PERSONA].

Rel. Est, dott. [OSCURATO:PERSONA]) il 15 ottobre 2024,pubblicata il 25 ottobre successivo, mai notificata, all’esito del giudizioiscritto al numero n. 150/2023 R.G., avente ad oggetto l’impugnazionedella sentenza n. 980/2022 del Tribunale di Ancona (procedimento n.4051/2014 R.G.)» (così a pag. 2 dell’atto introduttivo);- resisteva con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA];- le parti depositavano memorie illustrative ex art. 380-bis.1,comma 1, c.p.c.;- all’esito della camera di consiglio del 10/3/2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− è superfluo illustrare i motivi dell’impugnazione, perché il ricorso èimprocedibile;− la ricorrente ha espressamente dichiarato di impugnare la sentenzadella Corte d’appello di Ancona n. 1511/2024 del 25 ottobre 2024, ma -in violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. - ha omesso didepositare la copia autentica della predetta sentenza;− infatti, il file «sentenza_corte_d-appello_n-_1511-2024.rar»,depositato telematicamente col ricorso e indicato come «provvedimentoimpugnato», contiene la sentenza del Tribunale di Ancona n. 980/2022del 29/8/2022 (e, cioè, la pronuncia di primo grado);− gli altri documenti depositati dalla ricorrente non contengono lacopia della sentenza impugnata e nemmeno la controricorrente RegioneMarche ha provveduto al suo deposito;− in conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile; ne conseguela condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delNumero registro generale 9332/2025Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 14339/2026Data pubblicazione 15/05/2026giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicatanel dispositivo;− va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi,ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Cortedichiara improcedibile il ricorso;condanna [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere alla Regione [OSCURATO:PERSONA] le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 28.000,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, qualora dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 10 marzo 2026.Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
16D643J), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1511 del 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/3/2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito azionato da Vbio 2 societàagricola a r.l. (incorporante la Vbio 1 società agricola a r.l.), proponevaNumero registro generale 9332/2025Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 14339/2026Data pubblicazione 15/05/2026ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la «sentenzan. 1511/2024 emessa dalla Corte di Appello di Ancona - Seconda SezioneCivile (Presidente [OSCURATO:PERSONA]. Rel. Est, dott. [OSCURATO:PERSONA]) il 15 ottobre 2024,pubblicata il 25 ottobre successivo, mai notificata, all’esito del giudizioiscritto al numero n. 150/2023 R.G., avente ad oggetto l’impugnazionedella sentenza n. 980/2022 del Tribunale di Ancona (procedimento n.4051/2014 R.G.)» (così a pag. 2 dell’atto introduttivo);- resisteva con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA];- le parti depositavano memorie illustrative ex art. 380-bis.1,comma 1, c.p.c.;- all’esito della camera di consiglio del 10/3/2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− è superfluo illustrare i motivi dell’impugnazione, perché il ricorso èimprocedibile;− la ricorrente ha espressamente dichiarato di impugnare la sentenzadella Corte d’appello di Ancona n. 1511/2024 del 25 ottobre 2024, ma -in violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. - ha omesso didepositare la copia autentica della predetta sentenza;− infatti, il file «sentenza_corte_d-appello_n-_1511-2024.rar»,depositato telematicamente col ricorso e indicato come «provvedimentoimpugnato», contiene la sentenza del Tribunale di Ancona n. 980/2022del 29/8/2022 (e, cioè, la pronuncia di primo grado);− gli altri documenti depositati dalla ricorrente non contengono lacopia della sentenza impugnata e nemmeno la controricorrente RegioneMarche ha provveduto al suo deposito;− in conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile; ne conseguela condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delNumero registro generale 9332/2025Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 14339/2026Data pubblicazione 15/05/2026giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicatanel dispositivo;− va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi,ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Cortedichiara improcedibile il ricorso;condanna [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere alla Regione [OSCURATO:PERSONA] le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 28.000,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, qualora dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 10 marzo 2026.Il PresidenteLina Rubino
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