CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 1993
Cassazione n. 36219/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 17113/25 ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Salerno ha fornito adeguata motivazione in relazione alla integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale evidenziando la rilevanza indiretta delle minacce idonee ad ostacolare concretamente l'esercizio della funzione pubblica, inducendo una percezione di pericolo per la propria ed altrui incolumità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente