CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 11112/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10109/2020R.G. proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –resistente– avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 83 8/20 20 depositata il 21 febbraio2020; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 aprile 20 2 3 dal [OSCURATO:PERSONA] speciali – Rito del lavoro - Impugnazioni - Appello -Proposizione dell'appello - Tempestivo deposito del ricorso -Inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello -[OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e con le modalità previste dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, con le quali si chiede che la Corte voglia « in principalità, accogliere il ricorso; in subordine, rimettere la controversia alle Sezioni Unite affinché vengano investite della questione enucleata al § 3 dell'ordinanza n. 21140 del 4 luglio 2022» Rilevato che: con sentenza n. 118/2019 del 4 ottobre 2019 il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, rigettò l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Abundoavverso il decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento di Euro 13.740,60 in favore di [OSCURATO:PERSONA] , per canoni di locazionedi immobile ad uso non abitativo; il gravame interposto dall’opponente è stato dichiarato improcedibile dalla Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 838/2020, pubblicata il 21 febbraio 2020, per la mancata prova della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione della udienza di discussione; avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA]Abundo ha proposto ricorso per cassazione con unico mezzo; l’intimato non ha svoltodifese; all'esito dell'adunanza camerale fissata ai sensi del testo allora vigente dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la Sesta Sezione Civile di questa Corte, sottosezione 3 (ora soppressa) , con ordinanza interlocutoria n. 32748 del 09/11/2021,ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio rinviando conseguentemente la causa a nuovo ruolo;acquisito detto fascicolo e rifissata successiva adunanza per la trattazione della causa secondo il medesimo rito, con ordinanza interlocutoria n. 21140 del 04/07/2022 la suddetta Sezione, reputando insussistenti le condizioni di cui all'art. 375 cod. proc. civ. per la trattazione camerale del ricorso, hadisposto la rimessione della causa a questa sezione ordinaria; è stata quindi fissata l'odierna udienza pubblica, della quale è stata data rituale comunicazione alle parti; il P.M. ha depositato conclusioni scritte; considerato che: per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ne ha prorogato l’applicazione «alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023», non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale; con l’unico motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., l’erronea applicazione dell’art. 291 cod. proc. civ.; sostiene che, non avendo essa ricevuto comunicazione da parte della cancelleria del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione, la Corte avrebbe dovuto fissare d'ufficio una nuova udienza di discussione e concedere un nuovo termine per la notifica, in applicazionedell'art. 291 cod. proc. civ. ; a fondamento de lla dichiarazione di improcedibilità la Corte territoriale ha richiamato il principio ─ desunto in motivazione da Cass. Sez. U. 30/07/2008, n. 20604 , e da altri successivi arresti che tale sentenza richiamano ─ secondo cui nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso a differenza di quanto avviene nel processo di lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. in tal senso, tra le più recenti, Cass. n. 6159 del 14/03/2018; n. 24033 del 06/09/2021); con la proposta censura la ricorrente deduce in sostanza la non pertinenza di tale principio e la sua non applicabilità nel caso, quale quello di specie, in cui l’omess a notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione d’udienza dipende dalla mancata comunicazione di quest’ultimoda parte della cancelleria; la notifica del ricorso nei confronti dell’intimato [OSCURATO:PERSONA], rimasto contumace nel giudizio di appello, risulta avvenuta a mezzo p.e.c. indirizzata ai difensori(Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) costituiti nel giudizio di primo grado e ivi indicati come domiciliatari; poiché, però, il domicilio eletto rileva solo nel grado in cui è stato scelto e deve escludersi, dal tenore letterale dell’atto, che nella specie la procura o anche solo la contestuale elezione di domicilio siano stati conferiti anche per il successivo grado di giudizio, la notifica medesima deve considerarsi nulla, anche se non inesistente;il collegamento del domiciliatario alla parte evocata in causa almeno nel primo grado, comporta infatti la nullità e non la inesistenza della notificazione del ricorso (v. ex multis Cass. Sez. U.n. 14916 del 20/07/2016; Cass. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10817 del 29/04/2008; Cass. n. 11485 del 11/05/2018; n. 16952 del 25/07/2006; n. 7818 del 04/04/2006) della quale va pertanto disposta, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione (v. per un recente caso analogo Cass. ord. interl. n. 18817 del 02/07/2021, in motivazione), da eseguirsi presso il Gritti, nella residenza o nel domicilio dello stesso, nel termine di cui al dispositivo; P.Q.M. ordina la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell’intimato, [OSCURATO:PERSONA], fissando a tal fine termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviando lacausa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella