CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20839/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nca [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, AigisBanca [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Augusto-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 721/2023 depositata il09/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoNumero registro generale 17228/2023Numero sezionale 1097/2026Numero di raccolta generale 20839/2026Data pubblicazione 19/06/2026Con contratto del 18/2/2008 il [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. concedevain affitto alla [OSCURATO:SOCIETA]. un compendio industriale ubicato in Modugno(BA).Dopo l’esaurimento del rapporto e la riconsegna dei beni, avvenuta in data13/4/2012, la Curatela contestava alla [OSCURATO:SOCIETA]. svariati danni, derivantiprevalentemente dall’omessa manutenzione degli impianti, oltre al mancatopagamento dell’ultimo canone di affitto relativo al trimestre gennaio-marzo2012, e allo stesso tempo intimava alla [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., che avevaprestato fideiussione a garanzia dell’adempimento delle obbligazionidell’affittuaria, l’immediato pagamento dell’importo garantito.Tale intimazione veniva formalmente reiterata all’esito di un accertamentotecnico preventivo chiesto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva confermatol’esistenza dei danni lamentati dalla concedente.La [OSCURATO:SOCIETA]., con atto di citazione notificato il 6/12/2012, convenivain giudizio dinanzi al Tribunale di Bari il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ela [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazione assunta dalla Bancae risarcitorie – relative al suddetto contratto di affitto di azienda.In particolare, chiedeva: «accertarsi che la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha alcun diritto ad escutere la fideiussione rilasciatadalla già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – oggi G.B.M. – Gruppo BancarioMediterraneo in quanto la pretesa della Curatela a fondamento dellarichiesta di escussione attiene ad obbligazioni estranee all’oggetto dellafideiussione»[OSCURATO:PERSONA] fallimentare, nel costituirsi in giudizio, contestava le domandedella [OSCURATO:SOCIETA]. e chiedeva in via riconvenzionale, tra l’altro, lacondanna della società attrice al risarcimento di tutti i danni cagionatidall’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di affitto diazienda, con riserva di separata azione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]per il pagamento della somma garantita-Numero registro generale 17228/2023Numero sezionale 1097/2026Numero di raccolta generale 20839/2026Data pubblicazione 19/06/2026La [OSCURATO:SOCIETA], si costituiva e aderiva alle posizioni della [OSCURATO:SOCIETA].,quanto all’asserita illegittimità della pretesa della Curatela di escussionedella fideiussione, e chiedeva tra l’altro, in via riconvenzionale di “accertaree dichiarare il carattere indebito, abusivo e pretestuoso della pretesa diescussione della garanzia”.In data 21 gennaio 2013 [OSCURATO:SOCIETA]. notificava ricorso ex art. 700 c.p.c. incorso di causa perché venisse ordinato a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di sospenderel’erogazione delle somme in caso di escussione della polizza.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] spa rimarcando la correttezza della propriacondotta, non configurante inadempimento né rifiuto agli impegnifideiussori.Si costituiva anche il fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. prendendo posizionesulla istanza cautelare proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., e concludendo per ilrelativo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] designato con ordinanza del 23 luglio 2013 rilevava che lagaranzia non operava per le obbligazioni ulteriori rispetto ad € 46.562,00per canoni e giudicava sussistente il periculum in mora, nel rischio diesborso privo di causa e di perdita del diritto di rivalsa da parte del garante.Sicché accoglieva il ricorso e inibiva alla curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] di escutere la fideiussione, ed a [OSCURATO:PERSONA] spa di procederea pagamento per un importo superiore a quello suindicato; il pagamentoveniva eseguito dall’Istituto entro tali limiti (ossia per i soli canoni inevasi).Il provvedimento cautelare veniva riformato in sede di reclamo.Il giudizio di merito era dichiarato interrotto per intervenuta dichiarazionedi fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. ed era successivamente riassunto dallaCuratela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. esclusivamente nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA].Con sentenza n. 3555/2019, il Tribunale di Bari accertava «il carattere nonindebito della pretesa di escussione della garanzia oggetto di causa»,condannando [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese processuali.Numero registro generale 17228/2023Numero sezionale 1097/2026Numero di raccolta generale 20839/2026Data pubblicazione 19/06/2026Impugnata da [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza di primo grado, si costituivano nelcorso del giudizio di appello [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazioneassunta da [OSCURATO:SOCIETA]) e [OSCURATO:SOCIETA]. (in qualità di cessionaria di«improcedibilità dell’azione e dell’avversa domanda», in conseguenza dellasopravvenuta sottoposizione dell’Istituto di credito alla liquidazione coattaamministrativa.Con la sentenza del 9/5/2023 la Corte di appello di Bari accoglieva ilgravame dichiarando la nullità della sentenza impugnata per mancataintegrazione del contraddittorio, disponendo la rimessione della causa alTribunale e condannando la Curatela al pagamento delle spese di giudizio.Avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona delCuratore, propone ricorso per cassazione, affidandosi ad un motivo.Resistono con controricorso le società [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione coattaamministrativa e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contestando il ricorso e riproponendo aisensi dell’art. 342 cpc, i motivi di appello il cui esame è stato ritenutosuperfluo dalla Corte d’appello, atteso il carattere assorbentedell’accoglimento del I motivo (concernente la violazione ex art. 101 cpc).Le parti hanno depositato rispettiva memoria.Motivi della decisioneCon unico complesso motivo il Fallimento ricorrente denunzia violazione/falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 354 c.p.c. [inrelazione all’art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4, c.p.c.].Secondo la Corte di Bari “poiché, in seguito al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., ilgiudizio di primo grado era stato interrotto in toto, il giudizio medesimoavrebbe dovuto essere riassunto nei confronti di tutte le parti del giudiziointerrotto, ivi compresa la stessa [OSCURATO:SOCIETA]., «non ostandovi peraltrol'intervenuto fallimento di quest'ultima, attesa la natura accertativa delledomande per le quali il Fallimento riassumente ha dedotto il propriointeresse alla riassunzione”.Numero registro generale 17228/2023Numero sezionale 1097/2026Numero di raccolta generale 20839/2026Data pubblicazione 19/06/2026Tale assunto sarebbe errato perché non ricorrendo un litisconsorzionecessario ex art. 102 c.p.c. tra fideiussore e debitore principale (Cass.17/11/2016, n. 23422, 14/2/2011, n. 3573, e 9/7/2005, n. 14468); qualorail garante sollevi questioni relative (oltre che all’obbligo di garanzia, anche)all’esistenza e al modo di essere dell’obbligazione principale, tali questionivengono risolte incidenter tantum, senza che la relativa decisione siaovviamente opponibile al debitore garantito.La partecipazione del debitore principale è esclusa quando ad agire sia ilcreditore nei confronti del fideiussore, ma la medesima soluzione trovaapplicazione anche quando – com’è avvenuto nel caso di specie – sia ilfideiussore a proporre una domanda di accertamento negativo nei confrontidel creditore, indipendentemente dalle ragioni sulle quali tale domanda sifonda.Nel caso verificatosi in concreto di fallimento (o la l.c.a.) che intervenga nelcorso del giudizio di primo grado, la scissione del cumulo (facoltativo) dicause sarebbe imposta dall’art. 52 l. fall., in quanto l’accertamento delcredito nei confronti del debitore fallito deve necessariamente passareIl motivo è infondato.Come emerge dal contenuto della sentenza impugnata, il giudizio promanadall’azione della [OSCURATO:SOCIETA]. (in bonis), cui il fallimento [OSCURATO:PERSONA] ha resistitoproponendo domanda riconvenzionale risarcitoria (solo) nei confronti di talePertanto, il creditore ha esercitato una delle facoltà riconosciutegli per latutela del credito risarcitorio poiché il fallimento [OSCURATO:PERSONA] ha agitoesclusivamente verso la società [OSCURATO:PERSONA] (in riconvenzione), così operando la“scelta” tra i debitori solidali, ed indicando nel (solo) obbligato principale ildestinatario della propria domanda giudiziale.Rileva parte ricorrente che secondo la Corte, in sede di riassunzione lacuratela di [OSCURATO:PERSONA] ha evocato (solo) la [OSCURATO:PERSONA] in riconvenzione a seguito delNumero registro generale 17228/2023Numero sezionale 1097/2026Numero di raccolta generale 20839/2026Data pubblicazione 19/06/2026suo fallimento, mentre avrebbe dovuto evocare anche l’attrice, parte delgiudizio, ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio processuale, non avendorilievo la facoltà di [OSCURATO:PERSONA] di agire autonomamente nei confronti del garanteGbm, ciò in quanto tale facoltà non era stata esercitata.Inoltre, la domanda dell’attrice [OSCURATO:PERSONA] (che aveva contestato le domanderisarcitorie di [OSCURATO:PERSONA], e diffidato [OSCURATO:PERSONA] dal pagamento) si pone instretta connessione con la exceptio doli generalis fatta valere dall’istituto dicredito Gbm (garante) a tutela della posizione del debitore principalegarantito ([OSCURATO:PERSONA]) e con l’accertamento negativo dell’obbligo fideiussorio (incapo al predetto istituto di credito) e la valutazione dell’ambito dellagaranzia.[OSCURATO:PERSONA], invece, la proposizione della domanda riconvenzionalespiegata dal fallimento [OSCURATO:PERSONA] avrebbe canalizzato il rapporto processualenei confronti di uno solo degli obbligati, con la conseguenza che illitisconsorzio processuale impone la prosecuzione del rapporto con talesoggetto, anche a seguito di un evento interruttivo che lo colpisca.Secondo la ricorrente, quindi, non vi sarebbe litisconsorzio necessario deldebitore principale, sia nel caso in cui il creditore agisca verso il fideiussore,sia nella diversa ipotesi -ricorrente nel caso in oggetto- in cui il fideiussore(la banca) proponga una domanda di accertamento negativo.Rileva questa Corte che la tesi prova troppo, perché non tiene conto che,nel caso in esame, resterebbe non disciplinata dalla regola proposta dallaricorrente, un’altra domanda: quella del creditore ([OSCURATO:PERSONA]) proposta neiconfronti del solo debitore principale ([OSCURATO:PERSONA]), che resterebbe fuori dalprocesso dopo la riassunzione.Pertanto, a prescindere dalla regola dedotta dalla ricorrente, la Corteterritoriale ha correttamente evidenziato che il creditore [OSCURATO:PERSONA] ha propostouna specifica domanda nei confronti del solo garantito ([OSCURATO:PERSONA]), spiegandoriconvenzionale rispetto alla domanda con cui quest’ultimo ([OSCURATO:PERSONA]) -oltread negare ogni obbligazione risarcitoria - ha fatto valere proprie preteseNumero registro generale 17228/2023Numero sezionale 1097/2026Numero di raccolta generale 20839/2026Data pubblicazione 19/06/2026risarcitorie, ed inteso impedire che [OSCURATO:PERSONA] (fideiussore) desse corsoalla garanzia, prospettando una perdita del regresso e il risarcimento deldanno per indebita escussione.Pertanto, correttamente la Corte territoriale ha concluso che la delibazionedelle specifiche domande proposte avrebbe dovuto compiersi anche neiconfronti del debitore garantito ([OSCURATO:PERSONA]), quale parte che aveva chiamato incausa Gbm e verso il quale Gbm aveva spiegato la riconvenzionale.Infatti, Gbm aveva domandato: “in via riconvenzionale, sollevata oveoccorra espressa exceptio doli generalis in relazione all’escussione richiestadalla curatela fallimentare, che il Giudice voglia: 1) accertare e dichiarare ilcarattere indebito, abusivo e pretestuoso della pretesa di escussione dellagaranzia e l’insussistenza di qualsivoglia obbligo di pagamento in capo aGbm [OSCURATO:SOCIETA]., e comunque accertare e dichiarare l’ambito del dirittofideiussorio della curatela fallimentare; 2) disporre l’adempimentodell’eventuale obbligazione fideiussoria nei limiti del solo importo che reputiriconducibile al titolo contratto dalla convenuta, tenuto anche conto delladisciplina del rapporto sottostante; 3) per l’effetto accertare e dichiarare ildiritto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla ripetizione delle relative somme, in via diregresso, nei confronti dell’attrice ([OSCURATO:SOCIETA].), oltre oneri accessori”.Si tratta di domande che la Corte non avrebbe potuto delibare senza ilcoinvolgimento processuale del debitore principale e, pertanto, eranecessario “che la riassunzione avvenisse nei confronti di tutte le parti delprocesso interrotto, a cominciare dalla controparte attrice”, sussistendo -come detto- una correlazione stringente tra tale domanda e quanto richiestodalla attrice.La società [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva, sia contestato l’escussione della garanzia,sia proposto una domanda di risarcimento dei danni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].La Corte ha fatto applicazione del principio secondo cui la scissione delrapporto processuale “trova deroga quando le distinte posizioni deicoobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loroNumero registro generale 17228/2023Numero sezionale 1097/2026Numero di raccolta generale 20839/2026Data pubblicazione 19/06/2026strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché laresponsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro”. In taleipotesi si configura situazione di inscindibilità di cause e quindi dilitisconsorzio processuale necessario in quanto l'accertamento dellaresponsabilità di uno dei condebitori presuppone necessariamente quellodella responsabilità dell'altro, cioè in caso di rapporto di subordinazionelogica o di pregiudizialità tra le cause nei confronti di ciascuno deicondebitori solidali, in relazione al contenuto delle censure proposte edall'esito della lite” (Cass. 16663/2024; Cass. 4566/2024).Sotto un secondo profilo parte ricorrente aggiunge che l’affermazione dellasentenza impugnata riassunta sub b), secondo cui il giudizio (di primogrado) avrebbe potuto (e dovuto) riassumersi nei confronti della curatelafallimentare della So.Eco. «attesa la natura accertativa delle domande perle quali il Fallimento riassumente ha dedotto il proprio interesse allariassunzione», si fonderebbe probabilmente su un equivoco.La ricorrente, in seguito alla costituzione in appello di [OSCURATO:SOCIETA], cheaveva eccepito l’improcedibilità del giudizio nei suoi confronti, avevarilevato che la domanda di accertamento negativo formulata dal debitore inbonis, nei confronti del creditore, non diviene improcedibile in seguito allasottoposizione del debitore stesso a liquidazione coatta amministrativa(Cass 17/5/2013, n. 12062).Secondo la ricorrente troverebbe applicazione l’art. 52 l. fall., che prescrivel’accertamento di ogni credito attraverso il procedimento disciplinato dagliartt. 92 e segg. l. fall. Il procedimento sarebbe applicabile anche alle azionidi mero accertamento promosse nei confronti del debitore successivamentefallito (Cass. 3011/2017, n. 28833) e tali azioni non potrebbero condurread alcun provvedimento opponibile alla massa.Alla luce di quanto precede, la corte di appello avrebbe errato nell’affermarela necessità del litisconsorzio.Anche tale profilo è infondato.Numero registro generale 17228/2023Numero sezionale 1097/2026Numero di raccolta generale 20839/2026Data pubblicazione 19/06/2026La corte territoriale ha precisato che [OSCURATO:PERSONA] non ha più coltivato la domandariconvenzionale di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, giacché insede di riassunzione ha agito solo nei confronti del garante.Inoltre, non ricorrono i presupposti processuali evocati in ricorso giacchénon è stata adottata alcuna statuizione di condanna della società Soecoprima del suo fallimento.La domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] è quella di accertamento, oggetto delladomanda riconvenzionale spiegata da Gbm e rispetto a tale assunto laargomentazione della Corte territoriale riguardo alla necessità dellariassunzione anche nei confronti del debitore principale [OSCURATO:PERSONA], sono correttea prescindere dal fallimento di [OSCURATO:PERSONA].All’infondatezza del complesso motivo consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredelle controricorrenti società [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione coattaamministrativa e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00 (di cuieuro 4.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore delle controricorrenti società [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione coattaamministrativa e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 20 marzo 2026Il Presidente