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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20883/2022

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 28157/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA]: diniego rimborso accise -prova [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] S .p.

A . , in persona del suo legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 969/17/20 depositata in data 27/01/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente impugnava il provvedimento di din i ego di rimborso delle accise versate su prodotti energetici per gli anni 2014 e 2015; - la CTP rigettava il ricorso; tal pronuncia era impugnata in appello; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’impugnazione limitatamente al periodo d’imposta 2014; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, che illustra con memoria; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per mancata ed erronea valutazione di fatti decisivi e risultanze processuali, per avere la CTR omesso di considerare un documento decisivo ai fini della risoluzione della controversia ex art. 360, c. 1 n. 5 , c.p.c. e 112 c.p.c., non avendo valutato il PVC n. 1248/RI del 23 febbraio 2016 redatto a seguito di accesso dell’Ufficio presso la società contribuente, datato 18 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] febbraio 2016, nel quale erano evidenziate irregolarità e carenze sui registri di carico e scarico relativi ai prodotti energetici assoggettati ad accisa; - il motivo è i nammissibile; - invero dalle trascrizioni parziali operate in ricorso e relative al contenuto, pur sempre parziale, di tal verbale, in uno con il contenuto, ancora parziale, del provvedimento di diniego, non si evince chiaramente che nel documento del quale si lamenta l’esame – in quanto ritenuto da parte ricorrente decisivo – sia stata formulata una espressa contestazione di violazione per l’anno 2014 la cui sussistenza abbia indotto l’Ufficio a negare il rimborso in quanto non dovuto; - neppure dalla trascriz ione della motivazione del provvedimento di diniego, pure operata parzialmente in ricorso, che è del tutto generica sul punto, può evincersi l’avvenuta manifestazione di contestazioni riguardanti il 2014; - va ricordato, in diritto, che l'esame delle allegaz ioni difensive, nonché la valutazione delle risultanze della prova come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adot6ta (cfr., tra le tante, Cass. n. 12362/2006 e, più recentemente, Cass. 21.7.2010, n. 17097; Cass. n. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 16986/2013; Cass. Sez.

U. n. 24148 del 2013, Cass. n. 8008 del 2014); - diversamente, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n.5 cod. proc. civ. si risolve in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito; cui, per le medesime considerazioni, neppure può imputarsi d'aver omesso la particolareggiata disamina degli elementi dì giudizio ritenuti non significativi, giacché n é l'un a n é l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo (Cass. n. 17761/2016; Cass. n. 21152 del 2014); - il secondo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 18 c. 1 TUA e dell’art. 11 della tabella allegata al TUA, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto privo di riscontro probatorio il provvedimento di diniego, violando i principi in tema di ripartizione dell’onere della prova; - il motivo è inammissibile , in quanto tende in concreto a u na rivalutazione della prova, operazione consentita solo al giudice del merito e preclusa in questa sede di legittimità; - pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - l e spese sono regolate dalla soccombenza; - stante la soccombenza dell’[OSCURATO:PERSONA] quale ricorrente, non vi sono i presupposti processuali per il c.d.

“raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in euro 7.300,00 oltre a euro 200 per esborsi, 15% per spese gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 28157/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA]: diniego rimborso accise -prova [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] S .p. A . , in persona del suo legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 969/17/20 depositata in data 27/01/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente impugnava il provvedimento di din i ego di rimborso delle accise versate su prodotti energetici per gli anni 2014 e 2015; - la CTP rigettava il ricorso; tal pronuncia era impugnata in appello; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’impugnazione limitatamente al periodo d’imposta 2014; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, che illustra con memoria; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per mancata ed erronea valutazione di fatti decisivi e risultanze processuali, per avere la CTR omesso di considerare un documento decisivo ai fini della risoluzione della controversia ex art. 360, c. 1 n. 5 , c.p.c. e 112 c.p.c., non avendo valutato il PVC n. 1248/RI del 23 febbraio 2016 redatto a seguito di accesso dell’Ufficio presso la società contribuente, datato 18 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] febbraio 2016, nel quale erano evidenziate irregolarità e carenze sui registri di carico e scarico relativi ai prodotti energetici assoggettati ad accisa; - il motivo è i nammissibile; - invero dalle trascrizioni parziali operate in ricorso e relative al contenuto, pur sempre parziale, di tal verbale, in uno con il contenuto, ancora parziale, del provvedimento di diniego, non si evince chiaramente che nel documento del quale si lamenta l’esame – in quanto ritenuto da parte ricorrente decisivo – sia stata formulata una espressa contestazione di violazione per l’anno 2014 la cui sussistenza abbia indotto l’Ufficio a negare il rimborso in quanto non dovuto; - neppure dalla trascriz ione della motivazione del provvedimento di diniego, pure operata parzialmente in ricorso, che è del tutto generica sul punto, può evincersi l’avvenuta manifestazione di contestazioni riguardanti il 2014; - va ricordato, in diritto, che l'esame delle allegaz ioni difensive, nonché la valutazione delle risultanze della prova come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adot6ta (cfr., tra le tante, Cass. n. 12362/2006 e, più recentemente, Cass. 21.7.2010, n. 17097; Cass. n. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 16986/2013; Cass. Sez. U. n. 24148 del 2013, Cass. n. 8008 del 2014); - diversamente, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n.5 cod. proc. civ. si risolve in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito; cui, per le medesime considerazioni, neppure può imputarsi d'aver omesso la particolareggiata disamina degli elementi dì giudizio ritenuti non significativi, giacché n é l'un a n é l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo (Cass. n. 17761/2016; Cass. n. 21152 del 2014); - il secondo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 18 c. 1 TUA e dell’art. 11 della tabella allegata al TUA, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto privo di riscontro probatorio il provvedimento di diniego, violando i principi in tema di ripartizione dell’onere della prova; - il motivo è inammissibile , in quanto tende in concreto a u na rivalutazione della prova, operazione consentita solo al giudice del merito e preclusa in questa sede di legittimità; - pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - l e spese sono regolate dalla soccombenza; - stante la soccombenza dell’[OSCURATO:PERSONA] quale ricorrente, non vi sono i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in euro 7.300,00 oltre a euro 200 per esborsi, 15% per spese gen
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