CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 dicembre 2024
Cassazione n. 20706/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Preden, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Speccher-controricorrente-avverso la sentenza n. 51/2024 della CORTE D'APPELLO di TRENTO,depositata il 04/12/2024 R.G.N. 10/2024;Numero registro generale 11293/2025Numero sezionale 2371/2026Numero di raccolta generale 20706/2026Data pubblicazione 18/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'ADDARIO.1. Con sentenza n. 51/2024 pubblicata il 4 dicembre 2024, la Corte diappello di Trento, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale delmedesimo capoluogo, ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e volta ad annullare sia la determina dell’Inps con la quale lapensione di anzianità al medesimo attribuita era stata annullata, sia larichiesta, proveniente dal medesimo Istituto, di rimborso delle somme allostesso indebitamente versate e pari a complessivi Euro 125.592,42.2. La Corte di appello, rilevata l’effettività del trasferimento, a decorreredal 1° aprile 2014 dall’unità produttiva di Lavis della società L.E.G.O.s.p.a. a quella di Vicenza, e la conseguente successiva collocazione delRemondini in cassa integrazione guadagni, a decorrere dal 19 ottobre2015, ha evidenziato la ricorrenza dei presupposti del trattamentoprevidenziale disciplinato dall’art. 37, comma 1, lettera a), della legge 5agosto 1981, n. 416 e legato al presupposto della sottoposizione dellavoratore alla CIG in relazione alla sezione in cui era stato trasferito.3. L’Inps propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza diappello articolando un unico motivo di censura, rispetto al quale resiste,con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA].4. Le parti, con memorie depositate in prossimità dell’adunanza cameralefissata per la trattazione della causa, hanno insistito nelle proprieconclusioni.5. Il Pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.6. [OSCURATO:PERSONA], all’esito dell’adunanza camerale del 13 maggio 2026, si èriservato il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.Numero registro generale 11293/2025Numero sezionale 2371/2026Numero di raccolta generale 20706/2026Data pubblicazione 18/06/2026CONSIDERATO IN DIRITTO1. L’Istituto lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. laviolazione degli artt. 35 e 37 della l. n. 416 del 5 agosto 1981.1.1 Evidenzia che il prepensionamento di cui aveva goduto il Remondiniavesse, quale presupposto, la legittimità della sua ammissione altrattamento di integrazione salariale ai sensi dell’art. 35 della l. n. 416 del1981.1.2 Ciò premesso, osserva l’Inps che, anche ammessa la natura effettivadel trasferimento presso l’unità produttiva di Vicenza, il [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe comunque potuto godere del trattamento di integrazione salarialeche era riservato ai soli lavoratori che, al momento della dichiarazionedello stato di crisi aziendale, lavoravano presso gli stabilimenti di [OSCURATO:PERSONA] per i quali unicamente valeva l’ammissione alla C.I.G.[OSCURATO:PERSONA], che lavorava in quel momento presso un’altra unitàproduttiva (Lavis) ed era stato trasferito presso una delle predette unitàproduttive solo successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi, nonpoteva considerarsi legittimamente integrato il presupposto cui iltrattamento previdenziale di favore era riconnesso.1.3 La Corte di appello, che avrebbe dovuto affrontare anche d’ufficio talequestione in quanto attinente alla sussistenza dei fatti costitutivi del dirittoalla pensione, aveva invece omesso di pronunciarsi, in tal modoincorrendo nella violazione della normativa disciplinante l’ammissione altrattamento pensionistico.1.4 L’Istituto, infine, attribuiva rilievo alla pronuncia emessa dal [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di altro procedimento, pendente tra l’Istituto e ildatore di lavoro del [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il diritto di quest’ultimoa fruire dell’integrazione salariale straordinaria. In tale pronuncia,confermata dalla Corte di appello di Venezia e nei cui confronti era statoproposto ricorso per cassazione tuttora pendente, il menzionato Tribunaleaveva escluso la valida ammissione del [OSCURATO:PERSONA] all’integrazioneNumero registro generale 11293/2025Numero sezionale 2371/2026Numero di raccolta generale 20706/2026Data pubblicazione 18/06/2026salariale, proprio sul presupposto che lo stesso, al momento in cui erastata dichiarata la situazione di crisi aziendale, non era addetto all’unitàoperativa individuata dai decreti ministeriali con i quali la situazione dicrisi era stata dichiarata.2. Il ricorso è inammissibile.2.1 Esso presuppone la messa in discussione di una questione di fatto,ovvero l’effettivo trasferimento del [OSCURATO:PERSONA] presso l’unità produttiva diVicenza, avvenuto a partire dall’1 aprile 2014 e la sua successivaammissione al trattamento di integrazione salariale a decorrere dal 19ottobre 2015, oggetto, in relazione ad entrambi profili, di una compiutaricostruzione in fatto da parte della Corte territoriale la quale, il cuiriesame, in questa sede, è inammissibile in quanto, peraltro,compiutamente ed esaustivamente argomentato dalla medesima Corteterritoriale.2.2 Al riguardo deve essere ribadito il principio, da tempo consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui “qualora una questionegiuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata inalcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga insede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità dellacensura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare‘ex actis’ la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito lacensura stessa” (v. Cass. 13/12/2019 n. 32804 e la giurisprudenza ivirichiamata), oneri questi non ottemperati dall’Istituto ricorrente il quale siè limitato a denunciare la mancata pronuncia della Corte territoriale sulpunto, senza tuttavia specificare, secondo il paradigma enucleato dallagiurisprudenza citata, le modalità di deduzione della questione dinanzi allamedesima Corte territoriale.Numero registro generale 11293/2025Numero sezionale 2371/2026Numero di raccolta generale 20706/2026Data pubblicazione 18/06/20262.3 Né, in senso contrario, vale sostenere che tale questione avrebbedovuto essere esaminata d’ufficio dalla Corte territoriale in quantosostenere che, nel non esaminare tale aspetto, la Corte territorialesarebbe “incorsa nella violazione della normativa in epigrafe indicata” (cfr.pag. 11 del ricorso).2.4 Il ricorrente, in tal modo, sotto l’egida della violazione di norma didiritto, censura in realtà la pronuncia sotto due distinti profili lamentando,da un lato, l’omessa pronuncia della Corte su questo aspetto e dall’altrolato, l’erroneità della sua decisione rispetto alla disciplina dei presuppostidel prepensionamento usufruito dal [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto deve ribadirsi ilprincipio consolidato della giurisprudenza di questa Corte, quello secondoil quale è inammissibile il ricorso per cassazione che sia contraddistinto dauna mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei,facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1,n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di unamedesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazionedi legge e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quantouna tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compitodi isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle aduno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poiricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, cosìforma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decideresuccessivamente su di esse (Cass. n. 3397 del 2024).3. Priva di rilievo risulta, infine, la decisione assunta dal Tribunale diVicenza in relazione al giudizio avente ad oggetto il diritto del [OSCURATO:PERSONA] afruire dell’integrazione salariale straordinaria, diritto che il Tribunale diVicenza avrebbe escluso sul presupposto che lo stesso, al momento in cuiera stata dichiarata la situazione di crisi aziendale, non era addettoNumero registro generale 11293/2025Numero sezionale 2371/2026Numero di raccolta generale 20706/2026Data pubblicazione 18/06/2026all’unità operativa individuata dai decreti ministeriali che hanno dispostotale integrazione.3.1 Si tratta, infatti, di decisione, la quale, secondo quanto chiaritoespressamente dal ricorrente, risulta ancora soggetta ad impugnazione.4. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.5. Segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spesedella presente fase di giudizio, liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento in favore della controparte delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.Il Presidente