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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 17245/2022

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile.

E' stato condivisibilmente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen, sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione. (Sez. 5, Ordinanza n. 40127 del 09/07/2018, P.v. 273875): nell'affermare il principio è stato - del pari condivisibilmente - spiegato che, "per aggirare i limiti costituzionali del diritto di accedere alla giurisdizione di legittimità", non "è possibile invocare quello di difesa, atteso che il secondo comma dell'art. 24 Cost. si limita a garantirne l'esercizio in ogni stato e grado del procedimento, senza però imporre a tal fine una determinata articolazione dei gradi in cui lo stesso procedimento debba svolgersi, che, altrimenti, la stessa successiva disposizione di cui al citato settimo comma dell'art. 111 cesserebbe di avere significato e si finirebbe per prefigurare come costituzionalmente necessari la proponibilita di impugnazioni tendenzialmente all'infinito.

Né, ancora, è ipotizzabile un contrasto tra l'art. 410-bis.

Comma 3 cod. proc. pen. e le disposizioni della CEDU, atteso che queste (ed in particolare l'art. 2 del VII Protocollo addizionale) espressamente prevedono la garanzia del doppio grado di giurisdizione solo in caso di "condanna", garanzia che peraltro nel caso di specie è comunque rispettata proprio attraverso la procedura di reclamo".

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 gennaio 2022 relatore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] cuoio DEPOSITATA INCANC94r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile. E' stato condivisibilmente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen, sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione. (Sez. 5, Ordinanza n. 40127 del 09/07/2018, P.v. 273875): nell'affermare il principio è stato - del pari condivisibilmente - spiegato che, "per aggirare i limiti costituzionali del diritto di accedere alla giurisdizione di legittimità", non "è possibile invocare quello di difesa, atteso che il secondo comma dell'art. 24 Cost. si limita a garantirne l'esercizio in ogni stato e grado del procedimento, senza però imporre a tal fine una determinata articolazione dei gradi in cui lo stesso procedimento debba svolgersi, che, altrimenti, la stessa successiva disposizione di cui al citato settimo comma dell'art. 111 cesserebbe di avere significato e si finirebbe per prefigurare come costituzionalmente necessari la proponibilita di impugnazioni tendenzialmente all'infinito. Né, ancora, è ipotizzabile un contrasto tra l'art. 410-bis. Comma 3 cod. proc. pen. e le disposizioni della CEDU, atteso che queste (ed in particolare l'art. 2 del VII Protocollo addizionale) espressamente prevedono la garanzia del doppio grado di giurisdizione solo in caso di "condanna", garanzia che peraltro nel caso di specie è comunque rispettata proprio attraverso la procedura di reclamo". Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 relatore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] cuoio DEPOSITATA INCANC94r
Sentenza Cassazione n. 17245/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris