CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 novembre 2025
Cassazione n. 32098/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15790-2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e ANTONIO CUNSOLOgiusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore -intimato – avverso lasentenza n. 4732/2023 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO dellaSICILIA, depositat a l’1 / 6 /2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] LaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del la Sicilia , con la sentenza indicata in epigrafe,rigettava l'appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia n. 6683 /2019 della Commissione t ributaria p rovinciale di Catania, con cui era stato respinto il ricorso avverso silenzio - rifiuto del Comune di Catania in relazione all’istanza di rimborso di maggiori somme versate a titolo di imposta comunale sulla pubblicità per gli anni dal 2012 al 2017. Avverso la pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado [OSCURATO:SOCIETA]propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo . Il Comune di Catania èrimasto intimat o . [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., «violazione dell’art. 23, comma 7, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, così come interpretato dall’art. 1, comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»per avere i Giudici di appello «errato nel ritenere che le tariffe maggiorate approvate dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Catania nel 2002 potessero continuare a trovare legittima applicazione anche ai fini della quantificazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni dovuta per le annualità dal 2012 al 2017, ovvero in periodi d’imposta successivi all’abrogazione della normache riconosceva agli enti locali il potere di aumentare le tariffe previste dagli artt. 12 e ss. del decreto legislativo n. 507/1993». 1.2.La doglianza è fondata. 1.3. Con l’art. 23, comma 11, del d.l. n. 83/2012 è stato abrogato il comma 10 dell’art. 11 della legge n. 449/1997, disposizione in base alla quale i Comuni potevano incrementare la tariffa , prevista dal d . lgs n. 507/1993,di disciplina del tributo in questione. 1.4. Il testo prevedeva infatti che «le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato». 1.5. Il comma 739 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 (L. 28/12/2015 n. 208) ha successivamente introdotto una norma di interpretazione autenticarelativamenteall’efficacia dell’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012 n.83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui aveva abrogato l’articolo 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà per i Comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità. 1.6. Il citato comma prevede espressamente che tale norma « si interpreta nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012». 1.7.Con la sentenza n. 15/2018 la Corte Costituzionale ha poi chiarito che la norma interpretativa,introdotta dall’art. 1, comma 739, della legge n. 208 del 2015, si è limitata a precisare « la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012», non potendo l’abrogazione disposta dal D. L. n. 83 del 2012 «far cadere le delibere già adottate», essendo «il 26 giugno del 2012 [...]il termine ultimo per la validità delle maggiorazioni disposte per l’anno d’imposta 2012». 1.8. La Corte ha inteso quindi evidenziare che il comma 739 non ha disposto nulla in merito alla possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, le tariffe maggiorate richiamando il principio di diritto amministrativo, secondo cui «anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente». 1.9.Anche la proroga tacita delle tariffe maggiorate , come nel caso previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. legge 27 dicembre 2006 n. 296/2006, non legittima quindi la richiesta di pagamento delle maggiorazioni in questione, avendo la Consulta richiamato, nella pronuncia indicata, la sentenza del Consiglio di Stato n. 6201 del 2014, in riferimento all’art. 23, comma 7, del D. L. n. 83 del 2012, ed il principio di diritto enucleato dal giudice amministrativo nella predetta pronuncia, secondo cui «anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente». 1.10. Per completezza è opportuno inoltre evidenziare che la Risoluzione MEF 14 maggio 2018, n. 2/DFha espressamente indicato che «a partire dall’anno di imposta 2013 i Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione», mentrel’art. 1, comma 917, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019)ha previsto che «in deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun Comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai Comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva». 1.11. Ne consegue,dunque, che a partire dall’anno d’imposta 2013 i Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, gli aumenti tariffari. 1.12. Nel caso in esame, pertanto, essendo stato rilevato, nella sentenza in esame, che «ilComune di Catania ... (aveva)... provveduto ad aumentare le tariffe dell’imposta sulla pubblicità in forza delladelibera n. 184 del 16.2.2002, prorogando le tariffe così determinate anche per gli anni successivi senzaalcun ulteriore aumento», la Commissione tributaria regionale ha erroneamente affermato la legittimità delle maggiorazioni tariffarie tacitamente prorogate dopo il26 giugno 2012. 2. Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovoesame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consi