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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 12118/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28894/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; -controricorrente - Adunanzadel16 marzo 2023 - R.G. n. 28894/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenzan. 1199/2019 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel16 marzo 2023 - R.G. n. 28894/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 24/6/2019, la Corte d’appello di Venezia haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha pronunciato la risoluzione del contratto di locazione ad uso di abitazioneconcluso tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r. l. (in qualità di locatrice)e [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di conduttore) per inadempimento diquest’ultimo, con la conseguente condanna del Duregon al rilascio dell’immobile locato e al pagamento di quanto ancora dovuto a titolo dicanoni non corrisposti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatola correttezza della sentenza del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto non comprovate le affermazioni del conduttore volte a sostenere la riconducibilità del contratto dedo tto in giudizio a un’asserita più ampia operazione negoziale, attraverso la quale il Duregon sarebbe stato costretto alla dismissione dei propri beni allo scopodi garantire la restituzione di somme ricevute a titolo di mutuo, salvo ricevere in locazione l ’immobile de quo con la previsione del relativoriscatto al fine di mantenerne il godimento e contestualmente restituirenel tempo le somme dovute; da questa prospettiva, la corte territoriale ha ritenuto priva di fondamento la tesi sostenuta dal conduttor e in ordine alla nullità del contratto dedotto in giudizio siccome sostanzialmente concluso in violazione,diretta o indiretta (in frode alla legge), del divieto legislativo delpatto commissorio, o in ogni caso in ragione della relativa asserita simulazione, attesa la mancata dimostrazione dell’avvenuta conclusionedel negozio dedotto in giudizio al solo scopo di realizzare glieffetti di una diversa operazione negoziale effettivamente voluta; ciò posto, la corte territoriale ha confermato la correttezza d ella decisione del primo giudice nella parte in cui aveva attestato l’effettività dell’inadempimento contestato a carico del conduttore Adunanzadel16 marzo 2023 - R.G. n. 28894/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri derivandone le corrispondenti conseguenze sul piano restitutorio e risarcitorio; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] egon propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi d’impugnazione; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricors o, cui ha fattoseguito il deposito di memoria; gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( due degli originari difensori della parte controricorrente ) hanno rinunciato al mandato originariamenteloro conferito e si è costituito nuovo difensore ; conatto in data 6/2/2023, il difensore del ricorrente ha depositato memoriadi costituzione di [OSCURATO:PERSONA], quale unica erede di [OSCURATO:PERSONA], instando altresì per la sospensione dell’odierno giudizio al fine di attendere la definizione del diverso pr ocedimento nel quale la Corte di cassazione, con ordinanza n. 35511/2022, ha disposto la cassazionecon rinvio dell’originaria sentenza d’appello pronunciata, tra glialtri, anche tra le parti dell’odierno giudizio, sollecitando il giudice del rinvio a pro nunciarsi sulla censura avente ad oggetto l’esame dell’eventuale frode alla legge consumatasi per effetto dell’avvenuta stipulazione degli atti attraverso i quali il Duregon sarebbe stato costretto alla dismissione dei propri beni allo scopo di garantire l a restituzionedelle somme ricevute a titolo di mutuo; consideratoche, dev’esserepreliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di sospensione del giudizio avanzata dal difensore del ricorrente, assumendo carattere decisivo, al riguardo, il ri scontro dell’inammissibilità di tutti i motivi dell’odierna impugnazione (v . ampliusinfra); varrà comunque rilevare l’inammissibilità, in ogni caso, della predettaistanza di sospensione, dovendo trovare applicazione al caso dispecie l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del Adunanzadel16 marzo 2023 - R.G. n. 28894/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri qualel’istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta in Cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funz ione istituzionaledella Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato dilegittimità delle anteriori decisioni di merito ( cfr. Sez.

U, Sentenza n.29172 del 21/12/2020 , Rv. 660029 - 01) ; con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugn ata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2744, 1344 e 1418 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’avvenuta dimostrazione, da parte del ricorrente, dell’effettività della complessa ope razione negoziale attraversola quale lo stesso era stato costretto a dismettere i propri beni a scopo di garanzia in violazione, diretta o indiretta, del divieto del patto commissorio, con la conseguente nullità del contratto di locazione dedotto in giudi zio dalla controparte, tanto desumendosi dalla congiunta considerazione istruttoria degli atti di cessione intercorsi tra le parti in data 11/2/2011, del contratto di locazione concluso in pari data e dalla lettera di intenti richiamata in ricorso aventel a data del 15/2/2011, nel loro complesso idonei a dar conto delricorso di tutti i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento dell’avvenuta stipulazione, tra le parti, di un patto commissorio o, in ogni caso, di un patto di retrovendita invali damente condizionato all’adempimento,da parte del debitore, delle proprie obbligazioni; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e segg. c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c. p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’avvenuta dimostrazione, da parte del ricorrente,del carattere meramente simulato del contratto di locazione dedottoin giudizio, avendo le parti concluso tale negozio al solo scopo di dissimula re l’adempimento di un contratto di mutuo garantito Adunanzadel16 marzo 2023 - R.G. n. 28894/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri attraversola stipulazione di un patto commissorio vietato dalla legge o, in ogni caso, di un patto di retrovendita concluso in frode al medesimo divieto, come peraltro documentalmente attestato dal contenutodella lettera di intenti richiamata in ricorso e depositata agli attidel giudizio; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili; osserva il Collegio come, attraverso la proposizione de i motiv i in esame, il ricorrente si sia limitato a do l ersi dell’erroneità del procedimentoattraverso il quale i giudici di merito avrebbero valutato e interpretato gli elementi istruttori complessivamente acquisiti al giudizio e, segnatamente, della document azione specificamente dedottain ricorso ; in particolare, secondo il ricorrente, non interpretando e non valutando correttamente tali elementi di prova, i giudici di merito sarebbero giunti a una ricostruzione dei fatti di causa in modo (asseritamente) con trario alla (pretesa) realtà delle cose, non riconoscendo la sostanziale volontà delle parti di dar vita a un’operazionenegoziale in violazione del divieto del patto commissorio o, quantomeno, indirettamente, del suo aggiramento, attraverso la stipulazionedi un patto di retrovendita condizionato all’adempimento, da parte del debitore, delle proprie obbligazioni , o in ogni caso simulando l’avvenuta conclusione di un contratto di locazione dissimulandola sostanziale volontà negoziale diretta alla stipulazi one diun mutuo garantito ; ciòposto, appare del tutto evidente come l’impostazione in questi termini dell e censur e in esame si risolv a nella sostanziale prospettazionedi una rilettura nel merito dei fatti di causa, sostenuta dallacontestazione dell’inco ngrua valutazione delle prove da parte dei giudicidi merito ; Adunanzadel16 marzo 2023 - R.G. n. 28894/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sul punto, è appena il caso di sottolineare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa C orte , il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non gi à il poteredi riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo lafacoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruitàdella coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice dimerito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelleritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adessi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzidi prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr.,ex plurimis , Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802– 01; Sez. 5, Sentenza n . 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709) ; nel caso di specie, la corte territoriale ha ritenuto (sulla scia di quanto motivatamente osservato dal giudice di primo grado) che gli elementiistruttori complessivamente acquisiti al giudizio non avessero consentitodi considerare adeguatamente comprovat a la riconducibilità del contratto dedotto in giudizio a un’asserita più ampia operazione negoziale,attraverso la quale il Duregon sarebbe stato costretto alla dismissione dei propri beni allo scopo di garantire la re stituzione di sommericevute a titolo di mutuo, salvo ricevere in locazione l’immobile dequo con la previsione del relativo riscatto al fine di mantenerne il godimentoe contestualmente restituire nel tempo le somme dovute , né quindi la dimostrazione dell ’intervenuta simulazione relativa del contrattodi locazione dedotto in giudizio ; nell’elaborazione di tale motivazione, la corte territoriale si è espressa, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad ess a spettante, nel pieno rispetto dei canoni d i correttezza giuridica dell’interpretazionee di congruità dell’argomentazione, dando vita a un Adunanzadel16 marzo 2023 - R.G. n. 28894/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri discorsogiustificativo immune da vizi d’indole logica o giuridica e, come tale, del tutto idone o a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalricorrente; conil terzo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza perviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale ricostruito in fatto la vicenda dedotta in giudizio in violazione delle norme che impongono l’utilizzazione delle prove offerte dalle parti e la relativa valutazione sullabase del prudente apprezzamento del giudice; ilmotivo è inammissibile ; osserva il C ollegio come la censura illustrata dal ricorrente non contenga alcuna denuncia del paradigma di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazionedi risultanze probatorie ; sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unitedi questa C ort e di legittimità, ai sensi del quale , al fine di dedurre laviolazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciare cheil giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizi one con la prescrizionedella norma, il che significa che per realizzare la violazione deveavere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendolaimplicitamente, cioè giudi cando sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partiattribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto Adunanzadel16 marzo 2023 - R.G. n. 28894/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (cfr.Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01) ; allostesso modo, con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c.,varrà osservare come detta violazione sia ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probator ia, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendodi attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (com e, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarela stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male eserc itato il proprio prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Sez.

U, Sen tenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02); nellaspecie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, daparte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di provalegale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte delgiudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, intermini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmenterilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art.360 n. 5 c.p.c.) – si è limitato a denunciare un (pretesa) cattivo esercizio,da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento delfatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a pros pettare Adunanzadel16 marzo 2023 - R.G. n. 28894/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri unadiversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità; sulla base di tali premesse, dev’essere definitivamente attestata l’inammissibilità del ricorso , con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spesedel presente giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,a norma dell’art. 1 - bis, dello stesso articolo 13; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudiziodi legittimità, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accesso ri come per legge , da dist

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28894/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; -controricorrente - Adunanzadel16 marzo 2023 - R.G. n. 28894/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenzan. 1199/2019 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel16 marzo 2023 - R.G. n. 28894/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 24/6/2019, la Corte d’appello di Venezia haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha pronunciato la risoluzione del contratto di locazione ad uso di abitazioneconcluso tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r. l. (in qualità di locatrice)e [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di conduttore) per inadempimento diquest’ultimo, con la conseguente condanna del Duregon al rilascio dell’immobile locato e al pagamento di quanto ancora dovuto a titolo dicanoni non corrisposti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatola correttezza della sentenza del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto non comprovate le affermazioni del conduttore volte a sostenere la riconducibilità del contratto dedo tto in giudizio a un’asserita più ampia operazione negoziale, attraverso la quale il Duregon sarebbe stato costretto alla dismissione dei propri beni allo scopodi garantire la restituzione di somme ricevute a titolo di mutuo, salvo ricevere in locazione l ’immobile de quo con la previsione del relativoriscatto al fine di mantenerne il godimento e contestualmente restituirenel tempo le somme dovute; da questa prospettiva, la corte territoriale ha ritenuto priva di fondamento la tesi sostenuta dal conduttor e in ordine alla nullità del contratto dedotto in giudizio siccome sostanzialmente concluso in violazione,diretta o indiretta (in frode alla legge), del divieto legislativo delpatto commissorio, o in ogni caso in ragione della relativa asserita simulazione, attesa la mancata dimostrazione dell’avvenuta conclusionedel negozio dedotto in giudizio al solo scopo di realizzare glieffetti di una diversa operazione negoziale effettivamente voluta; ciò posto, la corte territoriale ha confermato la correttezza d ella decisione del primo giudice nella parte in cui aveva attestato l’effettività dell’inadempimento contestato a carico del conduttore Adunanzadel16 marzo 2023 - R.G. n. 28894/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri derivandone le corrispondenti conseguenze sul piano restitutorio e risarcitorio; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] egon propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi d’impugnazione; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricors o, cui ha fattoseguito il deposito di memoria; gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( due degli originari difensori della parte controricorrente ) hanno rinunciato al mandato originariamenteloro conferito e si è costituito nuovo difensore ; conatto in data 6/2/2023, il difensore del ricorrente ha depositato memoriadi costituzione di [OSCURATO:PERSONA], quale unica erede di [OSCURATO:PERSONA], instando altresì per la sospensione dell’odierno giudizio al fine di attendere la definizione del diverso pr ocedimento nel quale la Corte di cassazione, con ordinanza n. 35511/2022, ha disposto la cassazionecon rinvio dell’originaria sentenza d’appello pronunciata, tra glialtri, anche tra le parti dell’odierno giudizio, sollecitando il giudice del rinvio a pro nunciarsi sulla censura avente ad oggetto l’esame dell’eventuale frode alla legge consumatasi per effetto dell’avvenuta stipulazione degli atti attraverso i quali il Duregon sarebbe stato costretto alla dismissione dei propri beni allo scopo di garantire l a restituzionedelle somme ricevute a titolo di mutuo; consideratoche, dev’esserepreliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di sospensione del giudizio avanzata dal difensore del ricorrente, assumendo carattere decisivo, al riguardo, il ri scontro dell’inammissibilità di tutti i motivi dell’odierna impugnazione (v . ampliusinfra); varrà comunque rilevare l’inammissibilità, in ogni caso, della predettaistanza di sospensione, dovendo trovare applicazione al caso dispecie l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del Adunanzadel16 marzo 2023 - R.G. n. 28894/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri qualel’istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta in Cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funz ione istituzionaledella Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato dilegittimità delle anteriori decisioni di merito ( cfr. Sez. U, Sentenza n.29172 del 21/12/2020 , Rv. 660029 - 01) ; con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugn ata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2744, 1344 e 1418 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’avvenuta dimostrazione, da parte del ricorrente, dell’effettività della complessa ope razione negoziale attraversola quale lo stesso era stato costretto a dismettere i propri beni a scopo di garanzia in violazione, diretta o indiretta, del divieto del patto commissorio, con la conseguente nullità del contratto di locazione dedotto in giudi zio dalla controparte, tanto desumendosi dalla congiunta considerazione istruttoria degli atti di cessione intercorsi tra le parti in data 11/2/2011, del contratto di locazione concluso in pari data e dalla lettera di intenti richiamata in ricorso aventel a data del 15/2/2011, nel loro complesso idonei a dar conto delricorso di tutti i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento dell’avvenuta stipulazione, tra le parti, di un patto commissorio o, in ogni caso, di un patto di retrovendita invali damente condizionato all’adempimento,da parte del debitore, delle proprie obbligazioni; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e segg. c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c. p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’avvenuta dimostrazione, da parte del ricorrente,del carattere meramente simulato del contratto di locazione dedottoin giudizio, avendo le parti concluso tale negozio al solo scopo di dissimula re l’adempimento di un contratto di mutuo garantito Adunanzadel16 marzo 2023 - R.G. n. 28894/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri attraversola stipulazione di un patto commissorio vietato dalla legge o, in ogni caso, di un patto di retrovendita concluso in frode al medesimo divieto, come peraltro documentalmente attestato dal contenutodella lettera di intenti richiamata in ricorso e depositata agli attidel giudizio; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili; osserva il Collegio come, attraverso la proposizione de i motiv i in esame, il ricorrente si sia limitato a do l ersi dell’erroneità del procedimentoattraverso il quale i giudici di merito avrebbero valutato e interpretato gli elementi istruttori complessivamente acquisiti al giudizio e, segnatamente, della document azione specificamente dedottain ricorso ; in particolare, secondo il ricorrente, non interpretando e non valutando correttamente tali elementi di prova, i giudici di merito sarebbero giunti a una ricostruzione dei fatti di causa in modo (asseritamente) con trario alla (pretesa) realtà delle cose, non riconoscendo la sostanziale volontà delle parti di dar vita a un’operazionenegoziale in violazione del divieto del patto commissorio o, quantomeno, indirettamente, del suo aggiramento, attraverso la stipulazionedi un patto di retrovendita condizionato all’adempimento, da parte del debitore, delle proprie obbligazioni , o in ogni caso simulando l’avvenuta conclusione di un contratto di locazione dissimulandola sostanziale volontà negoziale diretta alla stipulazi one diun mutuo garantito ; ciòposto, appare del tutto evidente come l’impostazione in questi termini dell e censur e in esame si risolv a nella sostanziale prospettazionedi una rilettura nel merito dei fatti di causa, sostenuta dallacontestazione dell’inco ngrua valutazione delle prove da parte dei giudicidi merito ; Adunanzadel16 marzo 2023 - R.G. n. 28894/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sul punto, è appena il caso di sottolineare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa C orte , il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non gi à il poteredi riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo lafacoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruitàdella coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice dimerito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelleritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adessi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzidi prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr.,ex plurimis , Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802– 01; Sez. 5, Sentenza n . 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709) ; nel caso di specie, la corte territoriale ha ritenuto (sulla scia di quanto motivatamente osservato dal giudice di primo grado) che gli elementiistruttori complessivamente acquisiti al giudizio non avessero consentitodi considerare adeguatamente comprovat a la riconducibilità del contratto dedotto in giudizio a un’asserita più ampia operazione negoziale,attraverso la quale il Duregon sarebbe stato costretto alla dismissione dei propri beni allo scopo di garantire la re stituzione di sommericevute a titolo di mutuo, salvo ricevere in locazione l’immobile dequo con la previsione del relativo riscatto al fine di mantenerne il godimentoe contestualmente restituire nel tempo le somme dovute , né quindi la dimostrazione dell ’intervenuta simulazione relativa del contrattodi locazione dedotto in giudizio ; nell’elaborazione di tale motivazione, la corte territoriale si è espressa, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad ess a spettante, nel pieno rispetto dei canoni d i correttezza giuridica dell’interpretazionee di congruità dell’argomentazione, dando vita a un Adunanzadel16 marzo 2023 - R.G. n. 28894/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri discorsogiustificativo immune da vizi d’indole logica o giuridica e, come tale, del tutto idone o a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalricorrente; conil terzo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza perviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale ricostruito in fatto la vicenda dedotta in giudizio in violazione delle norme che impongono l’utilizzazione delle prove offerte dalle parti e la relativa valutazione sullabase del prudente apprezzamento del giudice; ilmotivo è inammissibile ; osserva il C ollegio come la censura illustrata dal ricorrente non contenga alcuna denuncia del paradigma di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazionedi risultanze probatorie ; sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unitedi questa C ort e di legittimità, ai sensi del quale , al fine di dedurre laviolazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciare cheil giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizi one con la prescrizionedella norma, il che significa che per realizzare la violazione deveavere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendolaimplicitamente, cioè giudi cando sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partiattribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto Adunanzadel16 marzo 2023 - R.G. n. 28894/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (cfr.Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01) ; allostesso modo, con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c.,varrà osservare come detta violazione sia ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probator ia, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendodi attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (com e, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarela stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male eserc itato il proprio prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Sez. U, Sen tenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02); nellaspecie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, daparte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di provalegale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte delgiudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, intermini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmenterilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art.360 n. 5 c.p.c.) – si è limitato a denunciare un (pretesa) cattivo esercizio,da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento delfatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a pros pettare Adunanzadel16 marzo 2023 - R.G. n. 28894/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri unadiversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità; sulla base di tali premesse, dev’essere definitivamente attestata l’inammissibilità del ricorso , con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spesedel presente giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,a norma dell’art. 1 - bis, dello stesso articolo 13; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudiziodi legittimità, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accesso ri come per legge , da dist
Sentenza Cassazione n. 12118/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris