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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34113/2022

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ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 20620del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: 00884060526), in persona del funzionario, rappresentante per procura, [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53A04 G273F) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] A R.L. [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 03384300822), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61R08 F246W) AZZARETTO Giuseppe(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61R08 F246W) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65E04 Z112G) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 509/2021, pubblicata in data 19 maggio 2021 (e che si assume notificata in data 28 maggio 2021); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data8 novembre 2022 da l consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ragioni della decisione Ric. n. 20620/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 /11/ 2022 – Ord . interlocutoria – Pagina 2 di 2 La Corte rileva che il testo della proposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta comunicato alle parti in maniera incompleta, per un evidente errore materiale, mancando l’ultima parte del contenuto del provvedimento.

È pertanto necessario disporre un rinvio della trattazione, onde consentire la rinnovazione delle comunicazioni di cui all’art. 380 bisc.p.c.. per questi motivi La Corte: - rinvia la trattazione a nuovo ruolo; Così deciso nella camera di consiglio della Ses ta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 20620del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: 00884060526), in persona del funzionario, rappresentante per procura, [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53A04 G273F) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] A R.L. [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 03384300822), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61R08 F246W) AZZARETTO Giuseppe(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61R08 F246W) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65E04 Z112G) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 509/2021, pubblicata in data 19 maggio 2021 (e che si assume notificata in data 28 maggio 2021); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data8 novembre 2022 da l consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione Ric. n. 20620/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 /11/ 2022 – Ord . interlocutoria – Pagina 2 di 2 La Corte rileva che il testo della proposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta comunicato alle parti in maniera incompleta, per un evidente errore materiale, mancando l’ultima parte del contenuto del provvedimento. È pertanto necessario disporre un rinvio della trattazione, onde consentire la rinnovazione delle comunicazioni di cui all’art. 380 bisc.p.c.. per questi motivi La Corte: - rinvia la trattazione a nuovo ruolo; Così deciso nella camera di consiglio della Ses ta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data
Sentenza Cassazione n. 34113/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris