CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 00415/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la mancata qualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e l'aumento per la continuazione, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di profili di censura esaminati e disattesi in sentenza con puntuali e corrette argomentazioni giuridiche; rilevato che l'esclusione della lieve entità dei fatti è sorretta da ampia motivazione, che analiticamente dà conto delle modalità, dei mezzi dell'azione, delle modalità organizzate del traffico illecito e della continuità dello stesso nonché dei quantitativi e dell'elevato grado di purezza della cocaina trattata e ceduta (v. pag. da 16 a 19); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere es nsore